Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47815/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione cautelare, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro della somma di C 513.569,64, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo Cascone per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione di legge in relazione alla carenza di motivazione sul fumus commissi delicti.

Il Tribunale non avrebbe risposto alla censura difensiva sul motivo devoluto che concerneva il fumus commissi delicti.

In particolare, avrebbe reso una motivazione meramente apparente sulla natura fittizia delle operazioni che non consente di individuare il percorso argomentativo con riferimento alla posizione della società [OSCURATO:PERSONA] che aveva utilizzato nelle dichiarazioni fiscali fatture relative a operazioni realmente esistenti.

Non si sarebbe confrontato, il Tribunale, con la produzione documentale delle fatture di vendita e dei documenti di trasporto del materiale acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché con il documentato il pagamento tramite bonifico.

Inoltre, mancherebbe la motivazione sulla circostanza che il pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] srl fosse ritornato alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con tali dati ed avrebbe reso una motivazione di puro stile.

Ed ancora avrebbe omesso di valutare la circostanza che la società, pienamente operativa, aveva corrisposto l'IRES e che nel bilancio di esercizio nelle rimanenze di magazzino viene indicato il materiale acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infine, avrebbe omesso ogni valutazione sulla circostanza che negli estratti conto non risultavano versamenti e prelievi in contanti e che era stato documentato il via vai di autoarticolati della [OSCURATO:PERSONA] srl che consegnavano il materiale alla [OSCURATO:PERSONA].

L'omesso confronto con le deduzioni difensive e con le allegazioni documentali costituisce violazione di legge per motivazione apparente.

Infine, con le medesime argomentazioni qui svolte, il Tribunale avrebbe accolto l'appello cautelare nei confronti di altra società indagata nel medesimo procedimento penale.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Da quanto esposto nella premessa del ricorso, risulta che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], è indagato, nella qualità indicata in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo 44), contestazione provvisoriamente elevata che ha fondato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per la somma di C 513.569,64.

In tale veste contesta la sussistenza del fumus commissi delicti sotto il profilo della violazione di legge, sotto il profilo della motivazione apparente, del provvedimento con il quale il tribunale cautelare ha respinto l'appello del medesimo, essendo l'unico vizio deducibile, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. nei procedimenti in materia di misure cautelari reali (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc.

Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710).

5. La censura appare inammissibile perché il provvedimento impugnato, contrariamente all'assunto difensivo, risulta sorretto da motivazione congrua, seppur sintetica, ma per nulla apparente, essendo evincibile l'iter argomentativo del tribunale.

In particolare, il tribunale ha dato atto che il Cascone, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], aveva, negli anni 2016-2017 e 2018, utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare di C 2.105.663,55, che la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva le dimensioni per gestire tale volume di affari, elemento che in uno con la prova del "ritorno" del pagamento (cfr. pag. 5) confermava la ricorrenza del fumus del reato contestato.

Da tali elementi, di sicura valenza indiziaria, e che distinguono la presente vicenda rispetto a quella già esaminata da Questa Terza sezione con riferimento ad altre posizioni, ha, poi, tratto, in via conseguenziale, la conclusione che le produzioni difensive non scalfivano il fumus del reato.

Si tratta di una motivazione presente, per nulla apparente e corretta in diritto.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione cautelare, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro della somma di C 513.569,64, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo Cascone per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione di legge in relazione alla carenza di motivazione sul fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe risposto alla censura difensiva sul motivo devoluto che concerneva il fumus commissi delicti. In particolare, avrebbe reso una motivazione meramente apparente sulla natura fittizia delle operazioni che non consente di individuare il percorso argomentativo con riferimento alla posizione della società [OSCURATO:PERSONA] che aveva utilizzato nelle dichiarazioni fiscali fatture relative a operazioni realmente esistenti. Non si sarebbe confrontato, il Tribunale, con la produzione documentale delle fatture di vendita e dei documenti di trasporto del materiale acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché con il documentato il pagamento tramite bonifico. Inoltre, mancherebbe la motivazione sulla circostanza che il pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] srl fosse ritornato alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con tali dati ed avrebbe reso una motivazione di puro stile. Ed ancora avrebbe omesso di valutare la circostanza che la società, pienamente operativa, aveva corrisposto l'IRES e che nel bilancio di esercizio nelle rimanenze di magazzino viene indicato il materiale acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infine, avrebbe omesso ogni valutazione sulla circostanza che negli estratti conto non risultavano versamenti e prelievi in contanti e che era stato documentato il via vai di autoarticolati della [OSCURATO:PERSONA] srl che consegnavano il materiale alla [OSCURATO:PERSONA]. L'omesso confronto con le deduzioni difensive e con le allegazioni documentali costituisce violazione di legge per motivazione apparente. Infine, con le medesime argomentazioni qui svolte, il Tribunale avrebbe accolto l'appello cautelare nei confronti di altra società indagata nel medesimo procedimento penale. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Da quanto esposto nella premessa del ricorso, risulta che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], è indagato, nella qualità indicata in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo 44), contestazione provvisoriamente elevata che ha fondato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per la somma di C 513.569,64. In tale veste contesta la sussistenza del fumus commissi delicti sotto il profilo della violazione di legge, sotto il profilo della motivazione apparente, del provvedimento con il quale il tribunale cautelare ha respinto l'appello del medesimo, essendo l'unico vizio deducibile, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. nei procedimenti in materia di misure cautelari reali (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 5. La censura appare inammissibile perché il provvedimento impugnato, contrariamente all'assunto difensivo, risulta sorretto da motivazione congrua, seppur sintetica, ma per nulla apparente, essendo evincibile l'iter argomentativo del tribunale. In particolare, il tribunale ha dato atto che il Cascone, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], aveva, negli anni 2016-2017 e 2018, utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare di C 2.105.663,55, che la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva le dimensioni per gestire tale volume di affari, elemento che in uno con la prova del "ritorno" del pagamento (cfr. pag. 5) confermava la ricorrenza del fumus del reato contestato. Da tali elementi, di sicura valenza indiziaria, e che distinguono la presente vicenda rispetto a quella già esaminata da Questa Terza sezione con riferimento ad altre posizioni, ha, poi, tratto, in via conseguenziale, la conclusione che le produzioni difensive non scalfivano il fumus del reato. Si tratta di una motivazione presente, per nulla apparente e corretta in diritto. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 47815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris