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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 952/2024

ECLI:EU:C:2024:1014
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0781 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 dicembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 250 – Regime dell’ammissione temporanea – Articolo 251 – Periodo in cui le merci importate possono rimanere in tale regime – Periodo insufficiente per raggiungere l’obiettivo dell’uso autorizzato – Obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza del termine di tale periodo – Condizioni di proroga di detto periodo – Importazione di un’automobile da corsa» Nella causa C‑781/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), con decisione del 12 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 18 dicembre 2023, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA] AB

contro [OSCURATO:PERSONA] ombudet hos Tullverket, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, N. Piçarra e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici, avvocato generale: J. Kokott, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] AB, da D. Winhagen; – per il governo belga, da S. Baeyens e P. Cottin, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Björkland e B. Eggers, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 251 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 ( GU 2019, L 83, pag. 38 ) (in prosieguo: il «codice doganale»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti la [OSCURATO:PERSONA] AB, società per azioni di diritto svedese, e l’[OSCURATO:PERSONA] ombudet hos Tullverket (rappresentante dell’interesse pubblico presso l’amministrazione doganale, Svezia) (in prosieguo: il «rappresentante dell’interesse pubblico») riguardo ad un’obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza del termine del periodo entro il quale un’automobile da corsa, importata in regime di ammissione temporanea, doveva essere riesportata.

Contesto normativo Codice doganale 3 Ai sensi dell’articolo 79 del codice doganale, intitolato «Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza»: «1.

Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione [europea], alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio; (...)». 4 L’articolo 124 di tale codice, intitolato «Estinzione», così dispone: «1.

Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue: (...) h) quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 79 o dell’articolo 82 e sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode; ii) vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci; (...)». 5 Il titolo VII di detto codice è rubricato «Regimi speciali».

Il capo 4 di tale titolo VII, che reca il titolo: «Uso particolare», contiene una sezione 1, intitolata «Ammissione temporanea», cui appartiene l’articolo 250 dello stesso codice, recante il titolo «Ambito di applicazione».

Tale articolo, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Nel quadro del regime dell’ammissione temporanea, merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione (…)». 6 L’articolo 251 del codice doganale, intitolato «Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea», così dispone: «1.

Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate a un successivo regime doganale.

Tale periodo è sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato.

2. Salvo che sia altrimenti disposto, il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci a un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.

3. Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione.

4. Il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea non supera dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile».

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 7 Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 1 ), al suo articolo 103, intitolato «Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale», così dispone: «Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale: a) quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stat[a] concessa se tale proroga fosse stata chiesta; (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 8 Il 30 aprile 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha importato, in regime di ammissione temporanea, un’automobile da corsa dagli [OSCURATO:PERSONA] alla Svezia, per utilizzarla in talune competizioni che si sarebbero svolte nell’Unione, l’ultima delle quali doveva aver luogo l’8 settembre 2019, e per riesportarla successivamente. 9 Secondo i termini dell’autorizzazione ottenuta a tale scopo da parte dell’amministrazione doganale, tale automobile doveva essere riesportata il 30 luglio 2019, ossia prima della data di quest’ultima competizione, senza che sia stato precisato il motivo per cui tale data di riesportazione era stata fissata al 30 luglio 2019. 10 Tale automobile è stata riesportata il 19 settembre 2019, cioè in un momento successivo alla data di riesportazione menzionata al punto precedente. 11 Non è stato constatato alcun tentativo di frode imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’inosservanza di tale termine.

Tuttavia, tale inosservanza ha dato luogo ad una rettifica dei dazi doganali per l’importo di 101959 corone svedesi (SEK) (circa EUR 8973) e dell’imposta sul valore aggiunto per l’importo di SEK 280387 (circa EUR 24676) (in prosieguo: l’«obbligazione doganale»). 12 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso contro la decisione dell’amministrazione doganale che aveva constatato l’esistenza dell’obbligazione doganale dinanzi al Förvaltningsrätten i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping, Svezia).

Dopo aver constatato, in primo luogo, che, nella sua dichiarazione doganale, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato nessuna data per la riesportazione dell’automobile di cui trattasi e che la sua intenzione era quella di riesportare tale automobile una volta terminata la stagione delle competizioni, in secondo luogo, che il fascicolo non conteneva alcun indizio del fatto che tale società avesse agito con intenzione fraudolenta e, in terzo luogo, che l’amministrazione doganale non aveva ritenuto che vi fossero motivi per non concedere a tale società un termine fino alla data dell’effettiva riesportazione di detta automobile, qualora tale data fosse stata indicata nella dichiarazione suddetta, detto giudice ha accolto tale ricorso e ha dichiarato, sulla base dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale, che l’obbligazione doganale in esame si era estinta. 13 L’appello interposto dall’amministrazione doganale contro tale sentenza è stato accolto dal Kammarrätten i Jönköping (Corte d’appello amministrativa di Jönköping, Svezia).

Secondo tale giudice, non sussistevano i presupposti per dichiarare estinta l’obbligazione doganale a norma dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale.

Infatti, la concessione di un’esenzione sulla base di tale disposizione e dell’articolo 103, lettera a), del regolamento delegato 2015/2446 avrebbe richiesto l’esame della questione se la [OSCURATO:PERSONA] potesse beneficiare di una proroga del termine per riesportare l’automobile di cui trattasi, nell’ipotesi in cui ne avesse fatto la domanda all’amministrazione doganale.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che così fosse nel caso di specie, poiché una proroga siffatta avrebbe richiesto che fossero invocate, a sostegno della sua domanda, circostanze eccezionali. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha adito lo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), giudice del rinvio, presentando ricorso contro la sentenza del Kammarrätten i Jönköping (Corte d’appello amministrativa di Jönköping). 15 Il giudice del rinvio dichiara che, sebbene le parti nel procedimento principale siano la [OSCURATO:PERSONA] e il rappresentante dell’interesse pubblico, l’amministrazione doganale ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.

Essi sono pervenuti a interpretazioni diverse dell’articolo 251 del codice doganale. 16 [OSCURATO:PERSONA] e il rappresentante dell’interesse pubblico sostengono che l’articolo 251, paragrafo 3, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di circostanze eccezionali è necessaria unicamente qualora una domanda di proroga del periodo in cui le merci importate possono rimanere in regime di ammissione temporanea abbia per effetto che la durata cumulativa di tale periodo, unitamente a quello della proroga richiesta, ecceda la durata massima di ventiquattro mesi prevista dal succitato articolo 251, paragrafo

2. Secondo tale interpretazione, l’esistenza di circostanze eccezionali non è necessaria qualora, come nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale, tale periodo non ecceda i ventiquattro mesi. 17 Per contro, secondo l’amministrazione doganale, dal rimando operato dall’articolo 251, paragrafo 3, ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, deriva che il requisito delle circostanze eccezionali si applica in tutti i casi in cui l’obiettivo dell’uso autorizzato non possa essere raggiunto nel termine inizialmente concesso, inclusa l’ipotesi in cui tale periodo cumulativo sia inferiore a ventiquattro mesi. 18 [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ritiene che il testo dell’articolo 251 del codice doganale non escluda alcuna di queste interpretazioni. 19 In tale contesto, lo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 251 del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che il riferimento ai paragrafi 1 e 2, contenuto nel paragrafo 3, significa che il requisito delle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 si applica soltanto quando il periodo già assegnato, unitamente alla proroga richiesta, comporta che il periodo totale durante il quale le merci possono rimanere nel regime in questione è superiore a [ventiquattro] mesi.

O se invece l’articolo debba essere interpretato nel senso che il requisito delle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 è applicabile a tutte le richieste di proroga, vale a dire anche se il periodo già assegnato, unitamente alla proroga richiesta, non è superiore al termine di [ventiquattro] mesi stabilito dal paragrafo 2».

Sulla questione pregiudiziale 20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 251 del codice doganale debba essere interpretato nel senso che la proroga del periodo in cui una merce può rimanere vincolata al regime di ammissione temporanea, stabilito in forza del paragrafo 1 di detto articolo, richieda l’esistenza di «circostanze eccezionali», ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, qualora tale proroga non abbia l’effetto che la durata complessiva del vincolo di tale merce al regime suddetto superi il periodo massimo di ventiquattro mesi previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo. 21 In via preliminare, occorre ricordare che il regime dell’ammissione temporanea è un regime derogatorio che consente l’uso particolare nel territorio doganale dell’Unione di merci non dell’Unione europea in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione, come previsto dall’articolo 250, paragrafo 1, del codice doganale.

Le disposizioni che prevedono l’applicazione di un’esenzione dai dazi doganali costituiscono una deroga al principio secondo cui i prodotti importati nell’Unione sono, in generale, soggetti ai dazi doganali e pertanto devono, in quanto disposizioni derogatorie, essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, Marishipping and Transport, C‑11/10 , EU:C:2011:91 , punto 16 , e del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23 , EU:C:2024:696 , punto 44 ). 22 Conformemente all’articolo 251, paragrafo 1, del codice doganale, le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate a tale regime devono essere riesportate o vincolate a un successivo regime doganale.

Tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato. 23 Ai sensi di detto articolo 251, paragrafo 2, «salvo che sia altrimenti disposto, il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi». 24 In forza del succitato articolo 251, paragrafo 3, quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione.

Infine, l’articolo 251, paragrafo 4, del codice doganale prevede che il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in tale regime non superi dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile. 25 Dal combinato disposto dei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 251 del codice doganale risulta che, sebbene il paragrafo 1 di tale articolo enunci l’obbligo di fissare un periodo sufficiente per il quale le merci importate possono rimanere nel regime dell’ammissione temporanea, il paragrafo 2 si limita a prevedere, «salvo che sia altrimenti disposto», una durata massima di ventiquattro mesi per tale periodo di permanenza.

Il paragrafo 3 dello stesso articolo costituisce una disposizione derogatoria di tal genere, in quanto permette la proroga di tale periodo oltre tale durata massima.

Detto paragrafo 3 rinvia, pertanto, utilizzando il singolare, ad un solo periodo, la cui durata risulta dall’applicazione congiunta dei paragrafi 1 e

2. 26 Pertanto, l’esistenza di circostanze eccezionali è necessaria solo nella situazione in cui la durata massima di ventiquattro mesi si riveli insufficiente per la realizzazione dell’obiettivo dell’uso autorizzato.

In una situazione siffatta, la proroga del periodo di permanenza potrebbe essere concessa qualora le giustificazioni fornite dal titolare dell’autorizzazione doganale a sostegno della sua domanda potessero essere qualificate come «circostanze eccezionali», in esito ad un esame conforme ai requisiti dell’interpretazione restrittiva del regime dell’ammissione temporanea, ricordati al punto 21 della presente sentenza.

In conformità all’articolo 251, paragrafo 4, del codice doganale, una proroga siffatta non dovrebbe avere l’effetto che tale periodo superi i dieci anni, salvo in caso di evento imprevedibile. 27 Risulta quindi dalla formulazione dell’articolo 251 del codice doganale che l’esistenza di «circostanze eccezionali», ai sensi di detto articolo 251, paragrafo 3, è necessaria, qualora la durata cumulativa del periodo di permanenza inizialmente stabilito in forza del paragrafo 1 di detto articolo, unitamente alla proroga richiesta di tale periodo, superi la durata massima di ventiquattro mesi prevista al paragrafo 2 dello stesso articolo. 28 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, il 30 aprile 2019, la [OSCURATO:PERSONA] hai importato nell’Unione un’automobile da corsa in regime di ammissione temporanea per utilizzarla per competizioni sportive, l’ultima delle quali doveva aver luogo l’8 settembre 2019.

Tuttavia, il termine del periodo in cui tale automobile doveva essere riesportata è stato fissato dall’amministrazione doganale al 30 luglio 2019, cioè prima che l’obiettivo per il quale tale automobile era stata importata fosse integralmente realizzato, senza che il motivo della scelta di quest’ultima data sia stato determinato.

Poiché l’automobile di cui trattasi è stata riesportata dopo la scadenza di tale termine, cioè il 19 settembre 2019, detta amministrazione ha constatato il sorgere di un’obbligazione doganale, in conformità all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale. 29 Come risulta ancora da tale domanda, è pacifico tra le parti nel procedimento principale che il periodo di riesportazione stabilito dall’amministrazione doganale non era sufficiente per raggiungere l’obiettivo dell’uso autorizzato, che un periodo inferiore a ventiquattro mesi sarebbe stato sufficiente per raggiungerlo e che l’inosservanza delle norme applicabili al regime dell’ammissione temporanea non era dovuta a un’intenzione fraudolenta.

Su tali presupposti, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che tale obbligazione doganale fosse considerata estinta. 30 A tale riguardo, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale, un’obbligazione doganale, sorta in base all’articolo 79 di tale codice, si estingue quando ricorrono due condizioni, ossia, da una parte, che l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituisse un tentativo di frode e, dall’altra, che vengano successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci. 31 Conformemente all’articolo 103, lettera a), del regolamento delegato 2015/2446, si ritiene che un’inosservanza non abbia conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale applicabile quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stata concessa se tale proroga fosse stata chiesta. 32 Ebbene, come risulta dall’interpretazione dell’articolo 251 del codice doganale accolta al punto 27 della presente sentenza, una proroga del periodo inizialmente fissato in forza del paragrafo 1 di tale articolo avrebbe potuto essere concessa dalle autorità doganali fino alla data in cui l’automobile di cui trattasi è stata riesportata, ossia il 19 settembre 2019, senza che fosse necessaria l’esistenza di circostanze eccezionali, in quanto il periodo iniziale e tale proroga, calcolati congiuntamente, non avrebbero superato la durata massima di ventiquattro mesi prevista al paragrafo 2 di detto articolo.

Di conseguenza, se le altre condizioni previste all’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale sono soddisfatte, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio, l’obbligazione doganale dovrebbe poter essere considerata estinta. 33 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione presentata dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 251 del codice doganale dev’essere interpretato nel senso che la proroga del periodo in cui una merce può rimanere vincolata al regime dell’ammissione temporanea, stabilito in forza del paragrafo 1 di tale articolo, non richiede l’esistenza di «circostanze eccezionali», ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, qualora detta proroga non abbia per effetto che il periodo totale in cui tale merce rimane in detto regime superi la durata massima di ventiquattro mesi prevista al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Sulle spese 34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 251 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, dev’essere interpretato nel senso che: la proroga del periodo in cui una merce può rimanere vincolata al regime dell’ammissione temporanea, stabilito in forza del paragrafo 1 di tale articolo, non richiede l’esistenza di «circostanze eccezionali», ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, qualora detta proroga non abbia per effetto che il periodo totale in cui tale merce rimane in detto regime superi la durata massima di ventiquattro mesi prevista al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0781 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 dicembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 250 – Regime dell’ammissione temporanea – Articolo 251 – Periodo in cui le merci importate possono rimanere in tale regime – Periodo insufficiente per raggiungere l’obiettivo dell’uso autorizzato – Obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza del termine di tale periodo – Condizioni di proroga di detto periodo – Importazione di un’automobile da corsa» Nella causa C‑781/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), con decisione del 12 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 18 dicembre 2023, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] AB contro [OSCURATO:PERSONA] ombudet hos Tullverket, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, N. Piçarra e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici, avvocato generale: J. Kokott, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] AB, da D. Winhagen; – per il governo belga, da S. Baeyens e P. Cottin, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Björkland e B. Eggers, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 251 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 ( GU 2019, L 83, pag. 38 ) (in prosieguo: il «codice doganale»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti la [OSCURATO:PERSONA] AB, società per azioni di diritto svedese, e l’[OSCURATO:PERSONA] ombudet hos Tullverket (rappresentante dell’interesse pubblico presso l’amministrazione doganale, Svezia) (in prosieguo: il «rappresentante dell’interesse pubblico») riguardo ad un’obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza del termine del periodo entro il quale un’automobile da corsa, importata in regime di ammissione temporanea, doveva essere riesportata. Contesto normativo Codice doganale 3 Ai sensi dell’articolo 79 del codice doganale, intitolato «Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza»: «1.   Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione [europea], alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio; (...)». 4 L’articolo 124 di tale codice, intitolato «Estinzione», così dispone: «1.   Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue: (...) h) quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 79 o dell’articolo 82 e sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode; ii) vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci; (...)». 5 Il titolo VII di detto codice è rubricato «Regimi speciali». Il capo 4 di tale titolo VII, che reca il titolo: «Uso particolare», contiene una sezione 1, intitolata «Ammissione temporanea», cui appartiene l’articolo 250 dello stesso codice, recante il titolo «Ambito di applicazione». Tale articolo, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Nel quadro del regime dell’ammissione temporanea, merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione (…)». 6 L’articolo 251 del codice doganale, intitolato «Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea», così dispone: «1.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate a un successivo regime doganale. Tale periodo è sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato. 2.   Salvo che sia altrimenti disposto, il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci a un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea. 3.   Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione. 4.   Il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea non supera dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile». Regolamento delegato (UE) 2015/2446 7 Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 1 ), al suo articolo 103, intitolato «Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale», così dispone: «Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale: a) quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stat[a] concessa se tale proroga fosse stata chiesta; (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 8 Il 30 aprile 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha importato, in regime di ammissione temporanea, un’automobile da corsa dagli [OSCURATO:PERSONA] alla Svezia, per utilizzarla in talune competizioni che si sarebbero svolte nell’Unione, l’ultima delle quali doveva aver luogo l’8 settembre 2019, e per riesportarla successivamente. 9 Secondo i termini dell’autorizzazione ottenuta a tale scopo da parte dell’amministrazione doganale, tale automobile doveva essere riesportata il 30 luglio 2019, ossia prima della data di quest’ultima competizione, senza che sia stato precisato il motivo per cui tale data di riesportazione era stata fissata al 30 luglio 2019. 10 Tale automobile è stata riesportata il 19 settembre 2019, cioè in un momento successivo alla data di riesportazione menzionata al punto precedente. 11 Non è stato constatato alcun tentativo di frode imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’inosservanza di tale termine. Tuttavia, tale inosservanza ha dato luogo ad una rettifica dei dazi doganali per l’importo di 101959 corone svedesi (SEK) (circa EUR 8973) e dell’imposta sul valore aggiunto per l’importo di SEK 280387 (circa EUR 24676) (in prosieguo: l’«obbligazione doganale»). 12 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso contro la decisione dell’amministrazione doganale che aveva constatato l’esistenza dell’obbligazione doganale dinanzi al Förvaltningsrätten i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping, Svezia). Dopo aver constatato, in primo luogo, che, nella sua dichiarazione doganale, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato nessuna data per la riesportazione dell’automobile di cui trattasi e che la sua intenzione era quella di riesportare tale automobile una volta terminata la stagione delle competizioni, in secondo luogo, che il fascicolo non conteneva alcun indizio del fatto che tale società avesse agito con intenzione fraudolenta e, in terzo luogo, che l’amministrazione doganale non aveva ritenuto che vi fossero motivi per non concedere a tale società un termine fino alla data dell’effettiva riesportazione di detta automobile, qualora tale data fosse stata indicata nella dichiarazione suddetta, detto giudice ha accolto tale ricorso e ha dichiarato, sulla base dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale, che l’obbligazione doganale in esame si era estinta. 13 L’appello interposto dall’amministrazione doganale contro tale sentenza è stato accolto dal Kammarrätten i Jönköping (Corte d’appello amministrativa di Jönköping, Svezia). Secondo tale giudice, non sussistevano i presupposti per dichiarare estinta l’obbligazione doganale a norma dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale. Infatti, la concessione di un’esenzione sulla base di tale disposizione e dell’articolo 103, lettera a), del regolamento delegato 2015/2446 avrebbe richiesto l’esame della questione se la [OSCURATO:PERSONA] potesse beneficiare di una proroga del termine per riesportare l’automobile di cui trattasi, nell’ipotesi in cui ne avesse fatto la domanda all’amministrazione doganale. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che così fosse nel caso di specie, poiché una proroga siffatta avrebbe richiesto che fossero invocate, a sostegno della sua domanda, circostanze eccezionali. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha adito lo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), giudice del rinvio, presentando ricorso contro la sentenza del Kammarrätten i Jönköping (Corte d’appello amministrativa di Jönköping). 15 Il giudice del rinvio dichiara che, sebbene le parti nel procedimento principale siano la [OSCURATO:PERSONA] e il rappresentante dell’interesse pubblico, l’amministrazione doganale ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Essi sono pervenuti a interpretazioni diverse dell’articolo 251 del codice doganale. 16 [OSCURATO:PERSONA] e il rappresentante dell’interesse pubblico sostengono che l’articolo 251, paragrafo 3, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di circostanze eccezionali è necessaria unicamente qualora una domanda di proroga del periodo in cui le merci importate possono rimanere in regime di ammissione temporanea abbia per effetto che la durata cumulativa di tale periodo, unitamente a quello della proroga richiesta, ecceda la durata massima di ventiquattro mesi prevista dal succitato articolo 251, paragrafo 2. Secondo tale interpretazione, l’esistenza di circostanze eccezionali non è necessaria qualora, come nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale, tale periodo non ecceda i ventiquattro mesi. 17 Per contro, secondo l’amministrazione doganale, dal rimando operato dall’articolo 251, paragrafo 3, ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, deriva che il requisito delle circostanze eccezionali si applica in tutti i casi in cui l’obiettivo dell’uso autorizzato non possa essere raggiunto nel termine inizialmente concesso, inclusa l’ipotesi in cui tale periodo cumulativo sia inferiore a ventiquattro mesi. 18 [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ritiene che il testo dell’articolo 251 del codice doganale non escluda alcuna di queste interpretazioni. 19 In tale contesto, lo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 251 del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che il riferimento ai paragrafi 1 e 2, contenuto nel paragrafo 3, significa che il requisito delle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 si applica soltanto quando il periodo già assegnato, unitamente alla proroga richiesta, comporta che il periodo totale durante il quale le merci possono rimanere nel regime in questione è superiore a [ventiquattro] mesi. O se invece l’articolo debba essere interpretato nel senso che il requisito delle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 è applicabile a tutte le richieste di proroga, vale a dire anche se il periodo già assegnato, unitamente alla proroga richiesta, non è superiore al termine di [ventiquattro] mesi stabilito dal paragrafo 2». Sulla questione pregiudiziale 20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 251 del codice doganale debba essere interpretato nel senso che la proroga del periodo in cui una merce può rimanere vincolata al regime di ammissione temporanea, stabilito in forza del paragrafo 1 di detto articolo, richieda l’esistenza di «circostanze eccezionali», ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, qualora tale proroga non abbia l’effetto che la durata complessiva del vincolo di tale merce al regime suddetto superi il periodo massimo di ventiquattro mesi previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo. 21 In via preliminare, occorre ricordare che il regime dell’ammissione temporanea è un regime derogatorio che consente l’uso particolare nel territorio doganale dell’Unione di merci non dell’Unione europea in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione, come previsto dall’articolo 250, paragrafo 1, del codice doganale. Le disposizioni che prevedono l’applicazione di un’esenzione dai dazi doganali costituiscono una deroga al principio secondo cui i prodotti importati nell’Unione sono, in generale, soggetti ai dazi doganali e pertanto devono, in quanto disposizioni derogatorie, essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, Marishipping and Transport, C‑11/10 , EU:C:2011:91 , punto 16 , e del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23 , EU:C:2024:696 , punto 44 ). 22 Conformemente all’articolo 251, paragrafo 1, del codice doganale, le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate a tale regime devono essere riesportate o vincolate a un successivo regime doganale. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato. 23 Ai sensi di detto articolo 251, paragrafo 2, «salvo che sia altrimenti disposto, il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi». 24 In forza del succitato articolo 251, paragrafo 3, quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione. Infine, l’articolo 251, paragrafo 4, del codice doganale prevede che il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in tale regime non superi dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile. 25 Dal combinato disposto dei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 251 del codice doganale risulta che, sebbene il paragrafo 1 di tale articolo enunci l’obbligo di fissare un periodo sufficiente per il quale le merci importate possono rimanere nel regime dell’ammissione temporanea, il paragrafo 2 si limita a prevedere, «salvo che sia altrimenti disposto», una durata massima di ventiquattro mesi per tale periodo di permanenza. Il paragrafo 3 dello stesso articolo costituisce una disposizione derogatoria di tal genere, in quanto permette la proroga di tale periodo oltre tale durata massima. Detto paragrafo 3 rinvia, pertanto, utilizzando il singolare, ad un solo periodo, la cui durata risulta dall’applicazione congiunta dei paragrafi 1 e 2. 26 Pertanto, l’esistenza di circostanze eccezionali è necessaria solo nella situazione in cui la durata massima di ventiquattro mesi si riveli insufficiente per la realizzazione dell’obiettivo dell’uso autorizzato. In una situazione siffatta, la proroga del periodo di permanenza potrebbe essere concessa qualora le giustificazioni fornite dal titolare dell’autorizzazione doganale a sostegno della sua domanda potessero essere qualificate come «circostanze eccezionali», in esito ad un esame conforme ai requisiti dell’interpretazione restrittiva del regime dell’ammissione temporanea, ricordati al punto 21 della presente sentenza. In conformità all’articolo 251, paragrafo 4, del codice doganale, una proroga siffatta non dovrebbe avere l’effetto che tale periodo superi i dieci anni, salvo in caso di evento imprevedibile. 27 Risulta quindi dalla formulazione dell’articolo 251 del codice doganale che l’esistenza di «circostanze eccezionali», ai sensi di detto articolo 251, paragrafo 3, è necessaria, qualora la durata cumulativa del periodo di permanenza inizialmente stabilito in forza del paragrafo 1 di detto articolo, unitamente alla proroga richiesta di tale periodo, superi la durata massima di ventiquattro mesi prevista al paragrafo 2 dello stesso articolo. 28 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, il 30 aprile 2019, la [OSCURATO:PERSONA] hai importato nell’Unione un’automobile da corsa in regime di ammissione temporanea per utilizzarla per competizioni sportive, l’ultima delle quali doveva aver luogo l’8 settembre 2019. Tuttavia, il termine del periodo in cui tale automobile doveva essere riesportata è stato fissato dall’amministrazione doganale al 30 luglio 2019, cioè prima che l’obiettivo per il quale tale automobile era stata importata fosse integralmente realizzato, senza che il motivo della scelta di quest’ultima data sia stato determinato. Poiché l’automobile di cui trattasi è stata riesportata dopo la scadenza di tale termine, cioè il 19 settembre 2019, detta amministrazione ha constatato il sorgere di un’obbligazione doganale, in conformità all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale. 29 Come risulta ancora da tale domanda, è pacifico tra le parti nel procedimento principale che il periodo di riesportazione stabilito dall’amministrazione doganale non era sufficiente per raggiungere l’obiettivo dell’uso autorizzato, che un periodo inferiore a ventiquattro mesi sarebbe stato sufficiente per raggiungerlo e che l’inosservanza delle norme applicabili al regime dell’ammissione temporanea non era dovuta a un’intenzione fraudolenta. Su tali presupposti, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che tale obbligazione doganale fosse considerata estinta. 30 A tale riguardo, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale, un’obbligazione doganale, sorta in base all’articolo 79 di tale codice, si estingue quando ricorrono due condizioni, ossia, da una parte, che l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituisse un tentativo di frode e, dall’altra, che vengano successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci. 31 Conformemente all’articolo 103, lettera a), del regolamento delegato 2015/2446, si ritiene che un’inosservanza non abbia conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale applicabile quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stata concessa se tale proroga fosse stata chiesta. 32 Ebbene, come risulta dall’interpretazione dell’articolo 251 del codice doganale accolta al punto 27 della presente sentenza, una proroga del periodo inizialmente fissato in forza del paragrafo 1 di tale articolo avrebbe potuto essere concessa dalle autorità doganali fino alla data in cui l’automobile di cui trattasi è stata riesportata, ossia il 19 settembre 2019, senza che fosse necessaria l’esistenza di circostanze eccezionali, in quanto il periodo iniziale e tale proroga, calcolati congiuntamente, non avrebbero superato la durata massima di ventiquattro mesi prevista al paragrafo 2 di detto articolo. Di conseguenza, se le altre condizioni previste all’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale sono soddisfatte, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio, l’obbligazione doganale dovrebbe poter essere considerata estinta. 33 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione presentata dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 251 del codice doganale dev’essere interpretato nel senso che la proroga del periodo in cui una merce può rimanere vincolata al regime dell’ammissione temporanea, stabilito in forza del paragrafo 1 di tale articolo, non richiede l’esistenza di «circostanze eccezionali», ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, qualora detta proroga non abbia per effetto che il periodo totale in cui tale merce rimane in detto regime superi la durata massima di ventiquattro mesi prevista al paragrafo 2 dello stesso articolo. Sulle spese 34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 251 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, dev’essere interpretato nel senso che: la proroga del periodo in cui una merce può rimanere vincolata al regime dell’ammissione temporanea, stabilito in forza del paragrafo 1 di tale articolo, non richiede l’esistenza di «circostanze eccezionali», ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, qualora detta proroga non abbia per effetto che il periodo totale in cui tale merce rimane in detto regime superi la durata massima di ventiquattro mesi prevista al paragrafo 2 dello stesso articolo. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 952/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris