CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30356/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/02/2023 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 6 febbraio 2023 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 8 aprile 2022 del GUP del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per euro 85.985,00 nel 2014 e per euro 164.101,00 nel 2015. (18 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la condanna era basata su presunzioni; con il secondo l'omessa motivazione sullo specifico motivo di appello relativo all'inidoneità delle presunzioni a fondare il giudizio di responsabilità; con il terzo la violazione di legge in merito all'individuazione del tempus commissi delicti con lesione del diritto di difesa; con il quarto e con il quinto la violazione di legge rispettivamente per il diniego delle generiche e del beneficio della pena sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I primi due motivi attengono all'accertamento di responsabilità e sono inconsistenti. La Corte territoriale ha evidenziato che, sulla base degli accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle entrate, era emerso che Illiano non aveva dipendenti né automezzi strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa e nemmeno era intestatario di utenze elettriche, telefoniche, idriche, di gas riconducibili all'esercizio di impresa; inoltre, pur affermando di svolgere subappalti in cantieri di varie città, non aveva registrato nelle sue scritture le passività e gli oneri connessi a tale organizzazione, mentre le fatture contenevano indicazioni molto generiche. Nel ricorso per cassazione, l'imputato si è limitato a ribadire l'eccezione teorica, già svolta in appello, dell'inidoneità delle presunzioni tributarie a fondare la responsabilità penale, specie in assenza di prova della retrocessione del denaro, ma si tratta di una doglianza assolutamente inconsistente, perché già il GUP del Tribunale di Taranto aveva osservato che i fatti, al di là delle presunzioni dell'accertamento tributario, erano univocamente conducenti verso la sua responsabilità: l'imputato non aveva prodotto documentazione relativa all'esecuzione dei subappalti; non aveva indicato i dipendenti anche se a nero; non aveva detto nulla a proposito dei suoi beni strumentali; aveva riferito di aver lavorato nei cantieri in Lombardia e in Puglia in periodi sovrapponibili; aveva prodotto fatture in favore della LNDA Impianti di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 47.510, pari al doppio degli importi che la ditta aveva fatturato alla ASL tarantina; il Franzoso aveva affermato di aver pagato sempre in contanti e comunque aveva usato le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Come correttamente evidenziato dal GUP, l'accertamento di responsabilità non si è basato su presunzioni tributarie, peraltro non meglio specificate, ma su veri e propri elementi indiziari, che sono stati valutati secondo i criteri indicati dall'art. 192, comma 2, c.p.p. E il ragionamento logico che ha inferito da tali fatti la prova della responsabilità dell'imputato per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è immune da vizi (si veda amplius sul rapporto tra accertamento tributario e accertamento penale, Sez. 3, n. 42916 del 21/09/2022, Fusco, Rv. 283705-01, in mot. par. 6). Quanto alla consumazione, ben vero sii tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, OVe si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865- 01), ancorché le plurime fatture siano riconducibili a società diverse (Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep. 2022, Cossarini, Rv. 282918-01 e Sez. F, n. 34824 del 08/08/2023, Turturro, Rv. 285095-02). Nel caso in esame, sebbene nel capo d'imputazione siano state indicate scorrettamente le date del 31 ottobre 2014 e del 31 ottobre 2015, laddove sono state accertate fatture false fino a dicembre 2014 e a dicembre 2015, il ricorrente, tuttavia, ha ventilato solo un pregiudizio generico ed eventuale al diritto di difesa, smentito dal tenore dell'atto di appello e del ricorso per cassazione, ma non ha allegato un interesse concreto e attuale all'indicazione nel capo d'imputazione di una diversa data di consumazione. Quindi, anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Ineccepibile è infine la motivazione sia in merito al diniego delle generiche, siccome la Corte territoriale ha ribadito che non è emerso alcun elemento in favore dell'imputato, tali non essendo né la natura occasionale della condotta alla luce delle numerose fatture emesse, né il ruolo assunto, tutt'altro che marginale, né il comportamento processuale di accesso al rito abbreviato, scelta già premiata dalla legge, sia in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, attesi i due precedenti penali e la gravità del fatto per il numero non irrilevante di fatture, elementi di giudizio che non hanno consentito la formulazione di un giudizio prognostico favorevole. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]