CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 39184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sVtite le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui, il 26 febbraio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Ha, in proposito, rilevato, tra l'altro, che, sulla base dei risultati dell'osservazione personologica del detenuto — condannato alla pena dell'ergastolo perché responsabile, tra l'altro, di svariati omicidi e dei delitti di partecipazione, con ruolo apicale associazione mafiosa ed estorsione e sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 — deve escludersi che egli abbia preso le distanze dal contesto mafioso che ha costituito fertile humus per la commissione dei gravi delitti accertati e che, a tal fine, non può ritenersi sufficiente la declaratoria di dissociazione formalizzata nella missiva che [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla magistratura di sorveglianza. Ha aggiunto che il condannato non ha mantenuto, in carcere, condotta regolare e che in senso contrario all'ammissione al beneficio richiesto si pone anche l'omessa indicazione di un luogo, diverso da quello che è stato teatro dei commessi reati, in cui egli potrebbe fruire del permesso. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di tener conto del venir meno, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, della presunzione assoluta di pericolosità sociale dei condannati per reati c.d. ostativi che, pur potendolo, non abbiano, collaborato con la giustizia, sostituita da una presunzione relativa che, nel caso di specie, deve intendersi superata al sopravvenuto allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dall'ambiente criminale di provenienza, attestato dalla lettera di dissociazione inviata nel luglio 2020 all'autorità giudiziaria. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ancora violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza trascurato che egli, adempiendo all'onere di allegazione indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2019, ha introdotto importanti elementi di fatto (le lettere di dissociazione inviate, rispettivamente, nel luglio del 2020 e nel febbraio 2021; l'epoca remota dei reati commessi; l'omesso coinvolgimento nei più recenti procedimenti relativi al crimine organizzato della zona in cui egli, in passato, ha operato; il tenore, del tutto neutro, dei colloqui intercorsi in carcere con i familiari;le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento «Armonica»), ciò che avrebbe imposto, diversamente da quanto in effetti accaduto, l'attivazione officiosa dei poteri istruttori del Tribunale. Con il terzo ed ultimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge per essere stat& applicata la disciplina prevista dall'applicazione dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in spregio al principio di irretroattività della legge penale e a dispetto dell'integrale espiazione della pena relativa a reati ostativi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato alla avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei ad escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Torino si sia scrupolosamente attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. Da un canto, infatti, ha dato conto del vissuto criminale di [OSCURATO:PERSONA], dell'attuale assenza di pendenze, delle circostanze da lui allegate al fine di dimostrare il venir meno dei collegamenti con l'ambiente criminale di appartenenza ed il pericolo, per il caso di ammissione al beneficio richiesto, del loro ripristino. Dall'altro, tuttavia, ha stimato, con argomenti di assoluta solidità, che, nel caso in esame, difettino tutti i requisiti che, per qualunque condannato, condizionano il rilascio del permesso premio. Ha, in specie, notato che [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 2014, non ha tenuto condotta costantemente regolare, come dimostrato dalla promozione, tra il 2015 ed il 2019, di numerosi rapporti disciplinari per inosservanza ordini e danneggiamento dei beni, dal reiterato rifiuto a svolgere attività lavorativa a turnazione e dalla recente richiesta di essere escluso dal sorteggio mensile, ritenendo egli umiliante ricevere, per l'attività prestata, un compenso modesto. In ordine alla pericolosità sociale, premesso che [OSCURATO:PERSONA] è tuttora sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354 — ciò che, pur non impedendo, in astratto, la concessione del permesso premio (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, Zagaria, Rv. 282155 - 01; Sez. 1, n. 21946 del 08/06/2020, Apicella, Rv. 279373 - 01) influisce, ovviamente, sulla valutazione demandata al Tribunale di sorveglianza, che deve confrontarsi anche con le argomentazioni sottese all'applicazione ed al mantenimento della disciplina speciale — il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che egli, quantunque ininterrottamente ristretto da decenni, non ha maturato alcuna revisione critica dei propri trascorsi di autorevole esponente della [OSCURATO:PERSONA], onde va esclusa ogni prognosi positiva sul suo futuro comportamento. Pertinente si rivela, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso L irterprètativo secondo cui nel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in senso negativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924). Ulteriormente, ha osservato che l'istanza del condannato non è corredata dall'esposizione di modalità tali da rendere la fruizione del beneficio funzionale alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o di lavoro che diano forma e compiutezza ad un percorso personologico interiore in precedenza avviato. Le precedenti considerazioni inducono il Tribunale di sorveglianza a concludere che, «anche a voler superare i meccanismi presuntivi, mancano nel merito i requisiti minimi per poter fruire del permesso premio», atteso, per di più, che il negativo vaglio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio poggia anche sulla necessità di rispettare il criterio di progressività trattamentale in ragione, precipuamente, dell'atteggiamento, superficiale e poco convincente, attestato dalle relazioni di sintesi, che suggeriscono la prosecuzione dell'osservazione intramuraria. 6. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone, nell'articolazione del primo e del secondo motivo, in una prospettiva di mera, sterile confutazione, volta ad esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che, va ribadito, è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivatorio esente da deficit razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie.I giudici piemontesi hanno, in particolare, illustrato le ragioni che rendono irrilevante, nel contesto delineato, le dichiarazioni di dissociazione sottoscritte dal condannatq il quale, in sostanza, rivendica, con esse, di essere estraneo alle più recenti dinamiche della malavita organizzata salentina, affermazione che, quantunque riscontrata dall'assenza di pendenze e dalle dichiarazioni di Nocera (sulla cui veste processuale e sulla cui attendibilità il ricorrente è, peraltro, rimasto silente), non incide, per i motivi ampiamente illustrati, sulla delibazione della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al permesso premio. Considerato che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza prescinde espressamente dall'applicazione della disciplina prevista dall'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, privo di rilevanza, in funzione dell'apprezzamento della legittimità dell'ordinanza impugnata, si palesa, infine, il terzo motivo di ricorso. 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi