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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24314/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha rigettato l'appello contro il provvedimento del Tribunale che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata in ordine al delitto di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen.

Deduce la violazione degli artt. 274 e 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità ed effettività delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da precludere la sostituzione della misura della custodia in carcere con un'altra meno afflittiva, quale gli arresti domiciliari anche con l'ausilio di strumenti di controllo.

A nulla valeva fare riferimento all'operatività della presunzione legata alla riconducibilità del delitto per cui si procede nell'alveo di quelli di cd. criminalità organizzata, in quanto si era al cospetto di ricorrente ultrasettantenne, con conseguente necessità della ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, stante la prevalenza del disposto di cui al quarto comma rispetto a quello del terzo dell'art. 275 cod. proc. pen.

E tanto a prescindere dal rilievo, comunque disatteso dall'ordinanza impugnata, che al ricorrente, gravato da precedenti ormai datati, era stata revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta in altro procedimento.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 1° maggio 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale dell'appello cautelare, lungi dall'aver disatteso il tema del rilievo che, ai fini del mantenimento della custodia cautelare in carcere, assume l'età anagrafica dell'imputato laddove abbia superato i settanta anni, ha puntualmente indicato un complesso di elementi di disvalore da cui logicamente si ricava la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Al riguardo, dopo avere descritto i fatti oggetto di cautela, evidenziandone la persistenza in ragione della ripetitività delle condotte e l'allarmante contesto stante il collegamento con la criminalità organizzata, ha fatto motivatamente riferimento ai plurimi e gravissimi precedenti penali, anche specifici, dal ricorrente annoverati, nonché alla circostanza di avere commesso i fatti - per cui è sottoposto alla misura cautelare e in relazione ai quali ha assunto la qualità di imputato - pochissimi mesi prima del compimento dei settanta anni di età.

Quanto, poi, al dedotto rilievo dell'intervenuta revoca della libertà vigilata, si è sottolineato come il dato sia privo di alcuna valenza significativa, in quanto le valutazioni che hanno condotto il Tribunale di sorveglianza a tale valutazione sono antecedenti ai fatti contestati nel presente procedimento.

L'ordinanza impugnata ha, dunque, indicato, in assenza di elementi di novità idonei ad incidere sul quadro cautelare e in termini di persistente attualità, la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, così facendo corretta applicazione del disposto di cui all'art. 274, comma 4, cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Motivazione semplificata.

Così deciso, il 21 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha rigettato l'appello contro il provvedimento del Tribunale che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata in ordine al delitto di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen. Deduce la violazione degli artt. 274 e 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità ed effettività delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da precludere la sostituzione della misura della custodia in carcere con un'altra meno afflittiva, quale gli arresti domiciliari anche con l'ausilio di strumenti di controllo. A nulla valeva fare riferimento all'operatività della presunzione legata alla riconducibilità del delitto per cui si procede nell'alveo di quelli di cd. criminalità organizzata, in quanto si era al cospetto di ricorrente ultrasettantenne, con conseguente necessità della ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, stante la prevalenza del disposto di cui al quarto comma rispetto a quello del terzo dell'art. 275 cod. proc. pen. E tanto a prescindere dal rilievo, comunque disatteso dall'ordinanza impugnata, che al ricorrente, gravato da precedenti ormai datati, era stata revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta in altro procedimento. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 1° maggio 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale dell'appello cautelare, lungi dall'aver disatteso il tema del rilievo che, ai fini del mantenimento della custodia cautelare in carcere, assume l'età anagrafica dell'imputato laddove abbia superato i settanta anni, ha puntualmente indicato un complesso di elementi di disvalore da cui logicamente si ricava la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Al riguardo, dopo avere descritto i fatti oggetto di cautela, evidenziandone la persistenza in ragione della ripetitività delle condotte e l'allarmante contesto stante il collegamento con la criminalità organizzata, ha fatto motivatamente riferimento ai plurimi e gravissimi precedenti penali, anche specifici, dal ricorrente annoverati, nonché alla circostanza di avere commesso i fatti - per cui è sottoposto alla misura cautelare e in relazione ai quali ha assunto la qualità di imputato - pochissimi mesi prima del compimento dei settanta anni di età. Quanto, poi, al dedotto rilievo dell'intervenuta revoca della libertà vigilata, si è sottolineato come il dato sia privo di alcuna valenza significativa, in quanto le valutazioni che hanno condotto il Tribunale di sorveglianza a tale valutazione sono antecedenti ai fatti contestati nel presente procedimento. L'ordinanza impugnata ha, dunque, indicato, in assenza di elementi di novità idonei ad incidere sul quadro cautelare e in termini di persistente attualità, la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, così facendo corretta applicazione del disposto di cui all'art. 274, comma 4, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Motivazione semplificata. Così deciso, il 21 maggio
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