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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 09743/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 23 maggio 2023 la Corte di appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza emessa in data 11 marzo 2019 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Arrigo alla pena di anni uno di reclusione e 1.160 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967, per avere sparato vari colpi di arma da fuoco contro tre veicoli, danneggiandoli, all'asserito fine di allontanare alcuni individui sospetti che stavano tentando di rubare l'auto di cui aveva la disponibilità.

La Corte ha respinto tutti i motivi di merito, ritenendo provato che egli avesse usato non solo una pistola a salve, come da lui ammesso, ma anche una pistola "vera", ed ha concesso, invece, le attenuanti generiche richieste.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del reato.

La Corte di appello, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto provato il delitto solo dalle conversazioni intercettate, interpretate però in maniera illogica e contraddittoria rispetto alle altre risultanze probatorie, tutte negative in merito all'avere il ricorrente sparato con un'arma vera.

In tali conversazioni, infatti, il ricorrente fa riferimento solo ad un'arma giocattolo, da lui subito consegnata ai carabinieri, e le sue affermazioni di essere preoccupato per l'esito delle indagini, nonché l'ulteriore condotta dell'avere urinato sul braccio, possono essere riferite a tale circostanza.

Gli altri elementi di indagine, poi, hanno dato esito negativo, in quanto le telecamere presenti non hanno registrato nulla, le perquisizioni sono risultate negative, il tampone, pure, ha dato esito negativo, anche se la Corte dà atto dell'assenza del suo esito negli atti processuali.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Corte, nella determinazione della pena, non ha rispettato l'obbligo motivazionale stabilito dall'art. 132 cod.pen., impedendo così di valutare la correttezza dell'iter logico seguito.

In merito al diniego della concessione delle attenuanti generiche, inoltre, la Corte di appello ha solo statuito che gli elementi positivi valorizzati dalla difesa sono neutralizzati dalla pericolosità del fatto e dai precedenti penali del ricorrente, mentre la confessione e la corretta condotta processuale dovevano giustificare la concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e manifestamente infondato.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la errata interpretazione delle intercettazioni effettuate, che non sarebbero pertanto idonee a provare il fatto, stante l'esito negativo di tutte le altre indagini svolte.

L'interpretazione delle intercettazioni, però, è una questione di fatto non proponibile al giudice di legittimità, se adeguatamente motivata.

Costituisce, infatti, un principio consolidato, espresso in termini chiari dalla sentenza Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2032, Rv. 282337, quello secondo cui «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite E' stato inoltre stabilito, dalla sentenza Sez.

U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714, che «Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.».

Il ricorso non indica alcuno specifico vizio interpretativo delle citate intercettazioni, ed è quindi generico e, per tale motivo, inammissibile.

In merito alla sufficienza di questa prova per dimostrare la sussistenza del reato, poi, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che prende in esame la censura difensiva circa l'insussistenza di altri elementi a sostegno della tesi accusatoria ed evidenzia che le telecamere, non avendo registrato nulla di significativo, costituiscono un elemento privo di rilevanza, e che è ugualmente irrilevante il tampone diretto a individuare la presenza sull'imputato di particelle conseguenti all'uso di un'arma da fuoco, non essendo stato acquisito il suo esito.

Il ricorrente afferma che quest'ultimo elemento sarebbe stato valutato «in chiave negativa e a danno del D'Arrigo», ma la sentenza impugnata non ha effettuato una simile valutazione, e la relativa censura è, pertanto, del tutto infondata.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta la omessa concessione delle attenuanti generiche e l'omessa valutazione della loro prevalenza sulle aggravanti, mentre la sentenza impugnata ha concesso dette attenuanti e non ha effettuato alcun bilanciamento, non essendo contestate aggravanti.

Il ricorso è manifestamente infondato anche in ordine alla determinazione della pena, avendone la sentenza valutato la congruità in relazione alla gravità del fatto e all'intensità del dolo.

Il trattamento sanzionatorio, quindi, è stato determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., con motivazione adeguata, logica e non contestata dal ricorrente, il quale sostiene, erroneamente, l'assenza di motivazione e la conseguente mancata indicazione dell'iter argomentativo seguito per tale decisione.

Deve anche evidenziarsi che la pena-base è stata indicata in una misura prossima al minimo edittale: tale circostanza rende sufficiente una motivazione non particolarmente approfondita, secondo il principio più volte dettato da questa Corte, secondo cui «La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere» (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 maggio 2023 la Corte di appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza emessa in data 11 marzo 2019 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Arrigo alla pena di anni uno di reclusione e 1.160 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967, per avere sparato vari colpi di arma da fuoco contro tre veicoli, danneggiandoli, all'asserito fine di allontanare alcuni individui sospetti che stavano tentando di rubare l'auto di cui aveva la disponibilità. La Corte ha respinto tutti i motivi di merito, ritenendo provato che egli avesse usato non solo una pistola a salve, come da lui ammesso, ma anche una pistola "vera", ed ha concesso, invece, le attenuanti generiche richieste. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. La Corte di appello, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto provato il delitto solo dalle conversazioni intercettate, interpretate però in maniera illogica e contraddittoria rispetto alle altre risultanze probatorie, tutte negative in merito all'avere il ricorrente sparato con un'arma vera. In tali conversazioni, infatti, il ricorrente fa riferimento solo ad un'arma giocattolo, da lui subito consegnata ai carabinieri, e le sue affermazioni di essere preoccupato per l'esito delle indagini, nonché l'ulteriore condotta dell'avere urinato sul braccio, possono essere riferite a tale circostanza. Gli altri elementi di indagine, poi, hanno dato esito negativo, in quanto le telecamere presenti non hanno registrato nulla, le perquisizioni sono risultate negative, il tampone, pure, ha dato esito negativo, anche se la Corte dà atto dell'assenza del suo esito negli atti processuali. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte, nella determinazione della pena, non ha rispettato l'obbligo motivazionale stabilito dall'art. 132 cod.pen., impedendo così di valutare la correttezza dell'iter logico seguito. In merito al diniego della concessione delle attenuanti generiche, inoltre, la Corte di appello ha solo statuito che gli elementi positivi valorizzati dalla difesa sono neutralizzati dalla pericolosità del fatto e dai precedenti penali del ricorrente, mentre la confessione e la corretta condotta processuale dovevano giustificare la concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la errata interpretazione delle intercettazioni effettuate, che non sarebbero pertanto idonee a provare il fatto, stante l'esito negativo di tutte le altre indagini svolte. L'interpretazione delle intercettazioni, però, è una questione di fatto non proponibile al giudice di legittimità, se adeguatamente motivata. Costituisce, infatti, un principio consolidato, espresso in termini chiari dalla sentenza Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2032, Rv. 282337, quello secondo cui «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite E' stato inoltre stabilito, dalla sentenza Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714, che «Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.». Il ricorso non indica alcuno specifico vizio interpretativo delle citate intercettazioni, ed è quindi generico e, per tale motivo, inammissibile. In merito alla sufficienza di questa prova per dimostrare la sussistenza del reato, poi, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che prende in esame la censura difensiva circa l'insussistenza di altri elementi a sostegno della tesi accusatoria ed evidenzia che le telecamere, non avendo registrato nulla di significativo, costituiscono un elemento privo di rilevanza, e che è ugualmente irrilevante il tampone diretto a individuare la presenza sull'imputato di particelle conseguenti all'uso di un'arma da fuoco, non essendo stato acquisito il suo esito. Il ricorrente afferma che quest'ultimo elemento sarebbe stato valutato «in chiave negativa e a danno del D'Arrigo», ma la sentenza impugnata non ha effettuato una simile valutazione, e la relativa censura è, pertanto, del tutto infondata. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la omessa concessione delle attenuanti generiche e l'omessa valutazione della loro prevalenza sulle aggravanti, mentre la sentenza impugnata ha concesso dette attenuanti e non ha effettuato alcun bilanciamento, non essendo contestate aggravanti. Il ricorso è manifestamente infondato anche in ordine alla determinazione della pena, avendone la sentenza valutato la congruità in relazione alla gravità del fatto e all'intensità del dolo. Il trattamento sanzionatorio, quindi, è stato determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., con motivazione adeguata, logica e non contestata dal ricorrente, il quale sostiene, erroneamente, l'assenza di motivazione e la conseguente mancata indicazione dell'iter argomentativo seguito per tale decisione. Deve anche evidenziarsi che la pena-base è stata indicata in una misura prossima al minimo edittale: tale circostanza rende sufficiente una motivazione non particolarmente approfondita, secondo il principio più volte dettato da questa Corte, secondo cui «La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere» (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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