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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26571/2026

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o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 luglio 1976 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorso per cassazione è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] N.C.

Padova; che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 (2018) Rv. 272010 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è pertanto inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDepc/3.it:)ti C fl 1 5 LUG. .. 2026 i FUNZT O! ZIARIO Mo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 luglio 1976 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorso per cassazione è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] N.C. Padova; che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 (2018) Rv. 272010 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è pertanto inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDepc/3.it:)ti C fl 1 5 LUG. .. 2026 i FUNZT O! ZIARIO Mo 2
Sentenza Cassazione n. 26571/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris