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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18464/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3368/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4545/2022depositata il 30/06/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 3368/2023 Cron.

Rep.

C.C. 23/4/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione positivamente concluso.

A sostegno della domanda gli attori esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito diverse specializzazioni, senza percepire alcuna remunerazione.

Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo in rito la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sul rilievo che l’unico atto interruttivo era costituito dalla notifica della citazione, avvenuta il 12 febbraio 2016.

Quanto al solo dott. [OSCURATO:PERSONA], poi, il Tribunale aggiunse che la diffida da lui prodotta, datata 9 febbraio 2009, non recava un timbro datario leggibile sulla ricevuta, per cui non c’era prova che la prescrizione fosse stata realmente interrotta.

2. La decisione è stata impugnata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 giugno 2022, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

La Corte territoriale, senza esaminare specificamente la questione della prescrizione, è pervenuta al rigetto dell’appello in ossequio al criterio della c.d. ragione più liquida, rilevando – per quanto qui interessa – che la specializzazione in medicina del lavoro conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] non rientrava tra quelle comprese negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 delle note direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.

Per tale ragione era onere del dott. [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’affinità con quella di Community medicine contemplata nelle direttive, prova che, nella specie, non era stata fornita.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso il solo dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie nn. 362 e 363/1975/CEE e n. 76/82 CEE, nonché del principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno e del principio della risarcibilità del danno da parte dello Stato membro per violazione delle norme comunitarie in presenza dei requisiti e parametri elaborati sul punto dalla Corte di giustizia.

Il ricorrente osserva che la specializzazione in medicina del lavoro è espressamente indicata dall’art. 7 della direttiva 75/362, sia pur nella denominazione inglese, non tradotta nella versione italiana, diOccupational Medicine.

Posto che la mancata traduzione non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini dell’applicabilità ai corsi di specializzazione in medicina del lavoro della normativa comunitaria in commento, il ricorso ricorda che la questione è stata affrontata dal Giudice di legittimità con l’ordinanza dell’11 febbraio 2022, n. 4575, la quale ha affermato che la suindicata specializzazione, analogamente a quella in igiene e medicina preventiva, è da ritenere già prevista nelle direttive europee, in quanto pienamente corrispondente a quella in [OSCURATO:PERSONA] regolata.

1.1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Osserva la Corte che è corretto il rilievo del ricorrente secondo cui sulla questione qui in esame vi è un precedente specifico costituito dall’indicata ordinanza n. 4575 del 2022.

In quel provvedimento si è detto, fra l’altro, enunciando un apposito principio di diritto (punto

2.3. della motivazione), che la specializzazione in “Medicina del Lavoro” è del tutto corrispondente (e non meramente equipollente) alla categoria di specializzazione denominata [OSCURATO:PERSONA], inclusa nell’art. 7 della direttiva n. 75/362 (di cui costituisce la mera traduzione in italiano); di conseguenza, la frequenza del relativo corso dà, per ciò solo, diritto all’adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell’equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituiti in almeno due Paesi membri.

Alla luce di questo principio di diritto, al quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, la decisione della Corte d’appello risulta errata, con conseguente fondatezza della censura proposta.

Si impone, tuttavia, un ulteriore rilievo ai fini del giudizio di rinvio.

La Corte romana, come si è detto, ha deciso la causa richiamando il principio della c.d. ragione più liquida , senza esaminare la questione della prescrizione, ritenuta irrilevante in considerazione del rigetto nel merito della domanda degli appellanti.

Ciò significa che, una volta rimosso l’errore in diritto contenuto nella decisione impugnata, il giudice di rinvio dovrà tornare sulla questione della prescrizione già affrontata dal Tribunale.

La Corte d’appello dovrà, in altre parole, verificare innanzitutto l’idoneità della diffida inviata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 9 febbraio 2009 ad interrompere la prescrizione e, solo in caso di positivo superamento di tale scrutinio, potrà procedere a fare applicazione del principio di diritto suindicato.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, affinché faccia applicazione, sussistendone le condizioni in base a quanto detto, del principio di diritto di cui sopra.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3368/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4545/2022depositata il 30/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 3368/2023 Cron. Rep. C.C. 23/4/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione positivamente concluso. A sostegno della domanda gli attori esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito diverse specializzazioni, senza percepire alcuna remunerazione. Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo in rito la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sul rilievo che l’unico atto interruttivo era costituito dalla notifica della citazione, avvenuta il 12 febbraio 2016. Quanto al solo dott. [OSCURATO:PERSONA], poi, il Tribunale aggiunse che la diffida da lui prodotta, datata 9 febbraio 2009, non recava un timbro datario leggibile sulla ricevuta, per cui non c’era prova che la prescrizione fosse stata realmente interrotta. 2. La decisione è stata impugnata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 giugno 2022, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado. La Corte territoriale, senza esaminare specificamente la questione della prescrizione, è pervenuta al rigetto dell’appello in ossequio al criterio della c.d. ragione più liquida, rilevando – per quanto qui interessa – che la specializzazione in medicina del lavoro conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] non rientrava tra quelle comprese negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 delle note direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE. Per tale ragione era onere del dott. [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’affinità con quella di Community medicine contemplata nelle direttive, prova che, nella specie, non era stata fornita. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso il solo dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie nn. 362 e 363/1975/CEE e n. 76/82 CEE, nonché del principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno e del principio della risarcibilità del danno da parte dello Stato membro per violazione delle norme comunitarie in presenza dei requisiti e parametri elaborati sul punto dalla Corte di giustizia. Il ricorrente osserva che la specializzazione in medicina del lavoro è espressamente indicata dall’art. 7 della direttiva 75/362, sia pur nella denominazione inglese, non tradotta nella versione italiana, diOccupational Medicine. Posto che la mancata traduzione non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini dell’applicabilità ai corsi di specializzazione in medicina del lavoro della normativa comunitaria in commento, il ricorso ricorda che la questione è stata affrontata dal Giudice di legittimità con l’ordinanza dell’11 febbraio 2022, n. 4575, la quale ha affermato che la suindicata specializzazione, analogamente a quella in igiene e medicina preventiva, è da ritenere già prevista nelle direttive europee, in quanto pienamente corrispondente a quella in [OSCURATO:PERSONA] regolata. 1.1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Osserva la Corte che è corretto il rilievo del ricorrente secondo cui sulla questione qui in esame vi è un precedente specifico costituito dall’indicata ordinanza n. 4575 del 2022. In quel provvedimento si è detto, fra l’altro, enunciando un apposito principio di diritto (punto 2.3. della motivazione), che la specializzazione in “Medicina del Lavoro” è del tutto corrispondente (e non meramente equipollente) alla categoria di specializzazione denominata [OSCURATO:PERSONA], inclusa nell’art. 7 della direttiva n. 75/362 (di cui costituisce la mera traduzione in italiano); di conseguenza, la frequenza del relativo corso dà, per ciò solo, diritto all’adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell’equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituiti in almeno due Paesi membri. Alla luce di questo principio di diritto, al quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, la decisione della Corte d’appello risulta errata, con conseguente fondatezza della censura proposta. Si impone, tuttavia, un ulteriore rilievo ai fini del giudizio di rinvio. La Corte romana, come si è detto, ha deciso la causa richiamando il principio della c.d. ragione più liquida , senza esaminare la questione della prescrizione, ritenuta irrilevante in considerazione del rigetto nel merito della domanda degli appellanti. Ciò significa che, una volta rimosso l’errore in diritto contenuto nella decisione impugnata, il giudice di rinvio dovrà tornare sulla questione della prescrizione già affrontata dal Tribunale. La Corte d’appello dovrà, in altre parole, verificare innanzitutto l’idoneità della diffida inviata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 9 febbraio 2009 ad interrompere la prescrizione e, solo in caso di positivo superamento di tale scrutinio, potrà procedere a fare applicazione del principio di diritto suindicato. 2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, affinché faccia applicazione, sussistendone le condizioni in base a quanto detto, del principio di diritto di cui sopra. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche p