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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00195/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente e ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 18 dicembre 2020 (dep. il 23 dicembre 2020) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in data 11 luglio 2018 del Tribunale di Parma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] - amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. - dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per non aver commesso il fatto, ha rideterminato in anni tre la durata delle pene accessorie a lui irrogate ex art. 216, ultimo comma, legge fall. e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità, altresì, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore della curatela del fallimento della detta società; la Corte territoriale ha, altresì, condannato l'imputato a rifondere alla stessa parte civile le spese sostenute in grado di appello.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore del Pallotta ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

In particolare, la statuizione impugnata avrebbe disatteso con argomentazioni assertive le censure avanzate con l'atto di appello, con le quali: - si era rappresentata la diligenza contabile dell'imputato e l'irrilevanza della documentazione societaria ai fini della ricostruzione del dissesto dell'impresa, emerse segnatamente alla luce delle dichiarazioni testimoniali del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] e della relazione redatta dallo stesso ai sensi dell'art. 33 legge fall. (da cui è emerso che il ricorrente aveva inviato al curatore una lettera con la quale lo informava di una serie di circostanze rilevanti per la ricostruzione della contabilità e della vita dell'impresa); - si era dedotto che lo stato di decozione era ben ricostruibile sulla scorta dei documenti disponibili (integrali fino al 31 dicembre 2013), la crisi finanziaria risaliva alla gestione precedente da parte della famiglia Strina (perché il Pallotta era subentrato nella proprietà e nell'amministrazione il 24 settembre 2013 ed aveva provveduto con diligenza al deposito del bilancio il 31 dicembre 2013 e al deposito della nota integrativa il 15 ottobre 2014) e, dunque, nessun rimprovero poteva essere lui mosso atteso che le cause del fallimento erano da rintracciare nel fatto di altri; - ragion per cui nella specie la Corte di appello (come già il Giudice di primo grado) avrebbe travisato la prova.

2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (segnatamente, in ragione della mancata rimodulazione in mitius di essa a fronte dell'assoluzione per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale) nonché in relazione al giudizio di bilanciamento del circostanze. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti che si esporranno di seguito, e deve essere accolto, rimanendo assorbito il secondo motivo.

1. In relazione alle censure prospettate con il primo motivo deve osservarsi che il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documenta le:- attribuendogli la sottrazione delle scritture contabili della fallita e, in particolare, evidenziando come il Pallotta avesse ricevuto la contabilità dai precedenti amministratori e non l'avesse consegnata al curatore senza fornire alcuna plausibile spiegazione; - e ravvisando - senza per vero argomentare in maniera puntuale - la sussistenza del dolo specifico prescritto per la detta ipotesi di reato.

In effetti, è tale ipotesi di bancarotta documentale (prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall.) che è stata contestata all'imputato (il cui elemento soggettivo, per l'appunto, è il dolo specifico), quantunque l'imputazione abbia altresì fatto riferimento all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (evento che rileva per la diversa ipotesi di fraudolenta tenuta della contabilità, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, pure contemplata dall'art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge fall.; cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Camnnarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01).

La Corte territoriale ha, invece, ritenuto il Pallotta responsabile dell'omessa tenuta della contabilità nel periodo, pur breve, in cui ha ricoperto la carica di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza esporre in alcun modo gli elementi in forza dei quali è pervenuta a tale conclusione, pur discostandosi - come esposto - dalla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e nonostante - allorché ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo - abbia invece riportato che egli ha ricevuto la contabilità dai precedenti amministratori.

Inoltre, sotto il profilo soggettivo ha attribuito all'imputato il dolo generico, indicato nella consapevolezza che la confusa, caotica o inesistente tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, quantunque questa Corte abbia ormai chiarito che per la sussistenza dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, punibile a titolo di dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114/2020, cit.); Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, rimanendo assorbito il secondo motivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente e ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 18 dicembre 2020 (dep. il 23 dicembre 2020) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in data 11 luglio 2018 del Tribunale di Parma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] - amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. - dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per non aver commesso il fatto, ha rideterminato in anni tre la durata delle pene accessorie a lui irrogate ex art. 216, ultimo comma, legge fall. e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità, altresì, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore della curatela del fallimento della detta società; la Corte territoriale ha, altresì, condannato l'imputato a rifondere alla stessa parte civile le spese sostenute in grado di appello. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del Pallotta ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, la statuizione impugnata avrebbe disatteso con argomentazioni assertive le censure avanzate con l'atto di appello, con le quali: - si era rappresentata la diligenza contabile dell'imputato e l'irrilevanza della documentazione societaria ai fini della ricostruzione del dissesto dell'impresa, emerse segnatamente alla luce delle dichiarazioni testimoniali del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] e della relazione redatta dallo stesso ai sensi dell'art. 33 legge fall. (da cui è emerso che il ricorrente aveva inviato al curatore una lettera con la quale lo informava di una serie di circostanze rilevanti per la ricostruzione della contabilità e della vita dell'impresa); - si era dedotto che lo stato di decozione era ben ricostruibile sulla scorta dei documenti disponibili (integrali fino al 31 dicembre 2013), la crisi finanziaria risaliva alla gestione precedente da parte della famiglia Strina (perché il Pallotta era subentrato nella proprietà e nell'amministrazione il 24 settembre 2013 ed aveva provveduto con diligenza al deposito del bilancio il 31 dicembre 2013 e al deposito della nota integrativa il 15 ottobre 2014) e, dunque, nessun rimprovero poteva essere lui mosso atteso che le cause del fallimento erano da rintracciare nel fatto di altri; - ragion per cui nella specie la Corte di appello (come già il Giudice di primo grado) avrebbe travisato la prova. 2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (segnatamente, in ragione della mancata rimodulazione in mitius di essa a fronte dell'assoluzione per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale) nonché in relazione al giudizio di bilanciamento del circostanze. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti che si esporranno di seguito, e deve essere accolto, rimanendo assorbito il secondo motivo. 1. In relazione alle censure prospettate con il primo motivo deve osservarsi che il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documenta le:- attribuendogli la sottrazione delle scritture contabili della fallita e, in particolare, evidenziando come il Pallotta avesse ricevuto la contabilità dai precedenti amministratori e non l'avesse consegnata al curatore senza fornire alcuna plausibile spiegazione; - e ravvisando - senza per vero argomentare in maniera puntuale - la sussistenza del dolo specifico prescritto per la detta ipotesi di reato. In effetti, è tale ipotesi di bancarotta documentale (prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall.) che è stata contestata all'imputato (il cui elemento soggettivo, per l'appunto, è il dolo specifico), quantunque l'imputazione abbia altresì fatto riferimento all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (evento che rileva per la diversa ipotesi di fraudolenta tenuta della contabilità, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, pure contemplata dall'art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge fall.; cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Camnnarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01). La Corte territoriale ha, invece, ritenuto il Pallotta responsabile dell'omessa tenuta della contabilità nel periodo, pur breve, in cui ha ricoperto la carica di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza esporre in alcun modo gli elementi in forza dei quali è pervenuta a tale conclusione, pur discostandosi - come esposto - dalla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e nonostante - allorché ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo - abbia invece riportato che egli ha ricevuto la contabilità dai precedenti amministratori. Inoltre, sotto il profilo soggettivo ha attribuito all'imputato il dolo generico, indicato nella consapevolezza che la confusa, caotica o inesistente tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, quantunque questa Corte abbia ormai chiarito che per la sussistenza dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, punibile a titolo di dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114/2020, cit.); Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, rimanendo assorbito il secondo motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra S
Sentenza Cassazione n. 00195/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris