CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 38061/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GDIDA Atif [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale Libertà di Trento visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 27/04/2021 il Tribunale di Trento rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip di quello stesso tribunale emessa il 09/10/2020 di applicazione della misura cautelare in carcere, in relazione ai reati di rapina e lesioni volontarie. 2. Avverso il provvedimento di riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo: la perdita di efficacia della misura custodiale per violazione di legge (art. 453, comma 1 ter cod. proc. peri.) in quanto la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato cd. custodiale era stata formulata dal P.M. prima della definizione del procedimento di riesame, sì che - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale - il decreto di citazione a giudizio non poteva ritenersi valido e, soprattutto, idoneo ad interrompere i termini di fase; il vizio di motivazione per l'omesso esame dei motivi aggiunti, incentrati sulle dichiarazioni rese dall'indagato, in contrasto con quelle della persona offesa; l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, attesa l'inattendibilità della vittima e la sequenza degli eventi. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. Ha stabilito la Suprema Corte che il decreto di giudizio immediato cd. "custodiale", emesso dal Gip su richiesta formulata dal pubblico ministero prima della conclusione del procedimento di riesame o della scadenza dei termini per la sua proposizione, non è sindacabile dal giudice del dibattimento e, incidendo al più sul diritto di intervento dell'imputato, configura eventualmente una nullità a regime intermedio che resta sanata in ogni caso ove - come nella fattispecie in esame - venga disposto il rito abbreviato (Cass. sez. 1, sent. n. 22549 del 04/02/2015 - dep. 28/05/2015 - Rv. 263742). Considerato pertanto che tale decreto non presenta profili di invalidità, deve considerarsi altresì che la sua emissione, a prescindere dalla notifica, è idonea ad interrompere i termini di fase della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen. (Cass. sez. 2, sent. n. 9220 del 15/02/2017 - dep. 24/02/2017 - Rv. 269100, alla cui puntuale motivazione si rinvia). 4. La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (secondo e terzo motivo di ricorso) si basa su argomentazioni immuni da vizi logici, essendo risultata pienamente attendibile la deposizione accusatoria resa dalla persona offesa, riscontrata dall'identificazione fotografica operata da quest'ultimo, dalla constatazione delle lesioni subite nel corso della rapina e dal rinvenimento della refurtiva (occhiali da sole e felpa) ancora in possesso dell'indagato. 5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino