CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8903/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio, in Roma via Alberico II n. 33, giusta procura speciale a margine del ricorso e successiva nomina di nuovo domiciliatario; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], incorporante [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – nonché contro Agenzia delle entrate –resistente – Oggetto: Cessione d’azienda –Solidarietà – Appello incidentale tardivo - Condizioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Liguria n. 972/1/2014, depositata il 23 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 ottobre 202 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava, con separati ricorsi avverso l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane ed [OSCURATO:PERSONA], le cartelle emesse dal concessionario della riscossione concernenti imposte doganali e tributi vari relativi alle annualità dal 2000 al 2006. Le pretese concernevano, quanto all’Agenzia delle dogane, un limitato credito fiscale –il cui pagamento avveniva anteriormente alla stessa notifica della cartella ed era conseguentemente sgravato – nonché, per il resto, somme dovute dalla NUI [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, di cui la contribuente, tra il 2000 e il 2001, era divenuta cessionaria d’azienda, sicché la pretesa era fatta valere in via di responsabilità solidale. La società eccepiva di non essere cessionaria d’azienda ma di essersi limitata ad acquisire un ramo d’azienda e, in ogni caso, invocava la propria buona fede attese le attestazioni rilasciate dalla Agenzia delle entrate; eccepiva, inoltre, il difetto della preventiva escussione del debitore principale. La CTP di Genova dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla richiesta dell’Agenzia delle dogane e accoglieva il ricorso per le restanti pretese. La CTR in epigrafe, sull’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, che deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la responsabilità della NUI [OSCURATO:PERSONA], nonché sul ricorso incidentale di Equitalia, che chiedeva il rigetto del ricorso originario della contribuente, riformava in parte la decisione di primo grado, affermando il difetto di legittimazione dell’Agenzia delle entrate e confermando le cartelle limitatamente alle annualità2000 e 2001. NUI [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate deposita atto ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. NUI [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] depositano altresì memoria ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno disattese, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, posto che il ricorso presenta una adeguata illustrazione dei fatti del giudizio e che le parti degli atti precedenti (memorie, ricorso, sentenze) riprodotte da un lato assolvono al principio di autosufficienza e, dall’altro, attesi anche gli autonomi passaggi di collegamento tra un atto riprodotto e l’altro, non incidono sulla chiarezza e specificità del ricorso stesso. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, 51, 53 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 324 c.p.c. per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA]: l’integrale soccombenza della concessionaria, infatti, imponeva che lo stesso fosse presentato in via principale entro il termine di sei mesi dalla sentenza e non, come invece avvenuto, oltre tale termine, da cui il passaggio in giudicato della decisione di primo grado per il merito, riguardando la declaratoria a favore dell’Agenzia esclusivamente il suo difetto di legittimazione. 2.1. Il secondomotivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 2697, primo comma, e 2901 c.c.per aver la CTR ritenuto sussistere la responsabilità solidale della NUI [OSCURATO:PERSONA] ancorché dopo la cessione nel 2001 da parte di NUI Utensileria Italiana s,c.a r.l. a NUI [OSCURATO:PERSONA] del ramo d’azienda la prima avesse continuato a svolgere la sua attività fino al 2006 e la cessione da parte della seconda a NUI [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuta per un prezzo congruo previa esibizione del certificato dell’Agenzia delle entrate ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, restando esclusa ogni ipotizzata “elusione della riscossione”, neppure essendo stati provati dall’Ufficio gli estremi della frode. 2.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi costituiti da: la prima cessione era avvenuta nel 2000 senza pregiudizio; la società NUI sc. a r.l. era proseguita fino al 2006;il Ravera era estraneo alla società. 3. Il primo motivo – ammissibile specificando con precisione l’asserito error in procedendo– è fondato. 3.1. Come ripetutamente precisato da questa Corte, infatti, «Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.» (già Cass. n. 10367 del 28/05/2004; v. Cass. n. 20040 del 07/10/2015; Cass. n. 17614 del 24/08/2020; Sez. U n. 23903 del 29/10/2020). 3.2. Nella specie, va rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era rimasta totalmente soccombente, sicché nessun ulteriore pregiudizio poteva derivare dal gravame proposto dall’Agenzia delle entrate, dovendosi dunque escludere che l’interesse ad impugnare fosse sorto per effetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate (non diretto contro il concessionario). L’interesse a proporre il gravame, in altri termini, era sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza e " l’appello incidentale" avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di usufruire dei termini previsti dall'art. 334 c.p.c.per l'impugnazione incidentale tardiva, che determinerebbe un improprio recupero della possibilità di impugnare al di là dei termini riconosciuti. Non a caso, del resto, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto le medesime questioni che l’Agenzia aveva dedotto in via subordinatae che erroneamente vengono invocate come evento sopravvenuto a giustificazione del proprio interesse ad impugnare. Ne deriva che l’appello incidentale tardivo proposto in data 2 luglio 2012 a fronte di sentenza pubblicata in data 29/11/2011 era inammissibile. 3.3. Gli altri motivi restano assorbiti. 4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza va pertanto cassata senza rinvio limitatamente all’accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Le spese di merito, attesa la particolarità della decisione e della questione di fatto, vanno compensate, mentre quelle di legittimità sono liquidate, come in dispositivo, nei confronti del solo concessionario (attesa l’estraneità sostanziale dell’Agenzia delle entrate alla questione), con distrazione a favore del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c. P.Q.M. La Corte, inaccoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi secondo e terzo, cassa senza rinvio la sentenza della CTR limitatamente all’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Compensa le spese di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di causa a favore della ricorrente, che liquida in complessive € 13.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre 15% ed accessori di legge, con distr