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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 19782/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14418/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Eboli, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campanian. 906/2023 depositata i l 30/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]MASSAFRA. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C.G.T. di secondo grado della Campania ha accolto l’appello della società contribuente e per l’effetto ha annullato tre avvisi di accertamento relativi all’anno 2014 evidenziando come la società, già in sede di contraddittorio avesse “motivato che le schede carburante contestate erano in virtù di una circolare del ministero delle finanze, espressamente collegate all’acquisto dei carburanti, con riferimento ai mezzi speciali per autotrazione, che non possono rifornirsi direttamente presso “ gli impianti “di distribuzione ma vengono rifornite direttamente da appositi stoccaggi posti sui cantieri.

Tale è la situazione della società appellante poiché il gasolio veniva acquistato per rifornire apposite cisterne fornite da gruppi erogatori su vari cantieri che servivano appunto a rifornire mezzi quali escavatori, pale, ruspe e quant’altro.

Tale fattore si poteva facilmente riscontrare con riferimento all’attività aziendale ed ai contratti di appalto ad essa collegati, quali per esempio la costruzione di strade; tali inerenze di costi erano state adeguatamente documentate con il deposito di fatture che ben potevo sostituire le schede carburanti, necessarie a documentare l’acquisto di carburante per mezzi semplici di cantiere”.

L’Agenzia impugna la sentenza, resiste con controricorso la società, ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 277/00, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.

Ad avviso dell’Agenzia il giudice di merito ha accolto l’appello della contribuente sul rilievo della equipollenza, ai fini fiscali, delle fatture alle schede carburante, comprovanti l’acquisto di gasolio destinato a cisterne presenti nei vari cantieri della società ove andavano a rifornirsi gli automezzi in esse impiegati.

Il motivo è fondato. 2.Deve osservarsi, in aderenza a quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 9425/2023 che l’art. 1 del d.P.R. n. 444/1997, vigente ratione temporis, prevede esclusivamente il meccanismo della “scheda carburante” per la registrazione degli acquisti, e non consente, nemmeno in via interpretativa, di ritenere possibile l’equipollenza, ai fini fiscali, di altri strumenti o procedimenti di registrazione come le fatture, la cui emissione è vietata dal terzo comma del citato art. 1, non rientrandosi, nel caso di specie, nelle ipotesi previste dall’art. 6 del d.P.R. n. 444/1997 - secondo il quale «Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi».

La ratio della disposizione è evidentemente quella di consentire, in sede di controllo, di aver contezza della destinazione del carburante a finalità d'impresa (in quanto trasferito nei serbatoi dei mezzi utilizzati dall'imprenditore) e non per altre finalità personali (in quanto trasferito nei serbatoi di mezzi di proprietà personale o nella disponibilità di altri, quindi non strumentali all'esercizio dell'impresa).

Peraltro, come ritenuto da questa Corte, ai fini della deducibilità e della detraibilità dell'IVA dai costi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, il contribuente utilizzatore può ritenersi esonerato dall'obbligo di redazione della scheda carburante di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 444/1997 solo nel caso in cui il suo rapporto con la società gestore degli impianti di erogazione sia riconducibile al contratto di netting - che prevede la stipula di un duplice contratto di somministrazione, l'uno tra la compagnia petrolifera e la società che effettua il rifornimento a mezzo di tessere magnetiche, e l'altro tra compagnia petrolifera e gestore dell'impianto, attraverso il quale viene effettuata l'erogazione del carburante - mentre è esclusa nel caso in cui sia stato sottoscritto un contratto di somministrazione tra gestore degli impianti di distribuzione e cliente finale (Cass. 2 ottobre 2020, n. 2 ottobre 2020, n. 21036; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25663).

Nel caso di specie, non risulta che sia stato stipulato, per l’appunto, un contratto di netting, ragion per cui era necessaria la redazione delle schede carburanti, ai fini della detrazione dell’IVA e dei relativi costi.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14418/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Eboli, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campanian. 906/2023 depositata i l 30/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]MASSAFRA. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C.G.T. di secondo grado della Campania ha accolto l’appello della società contribuente e per l’effetto ha annullato tre avvisi di accertamento relativi all’anno 2014 evidenziando come la società, già in sede di contraddittorio avesse “motivato che le schede carburante contestate erano in virtù di una circolare del ministero delle finanze, espressamente collegate all’acquisto dei carburanti, con riferimento ai mezzi speciali per autotrazione, che non possono rifornirsi direttamente presso “ gli impianti “di distribuzione ma vengono rifornite direttamente da appositi stoccaggi posti sui cantieri. Tale è la situazione della società appellante poiché il gasolio veniva acquistato per rifornire apposite cisterne fornite da gruppi erogatori su vari cantieri che servivano appunto a rifornire mezzi quali escavatori, pale, ruspe e quant’altro. Tale fattore si poteva facilmente riscontrare con riferimento all’attività aziendale ed ai contratti di appalto ad essa collegati, quali per esempio la costruzione di strade; tali inerenze di costi erano state adeguatamente documentate con il deposito di fatture che ben potevo sostituire le schede carburanti, necessarie a documentare l’acquisto di carburante per mezzi semplici di cantiere”. L’Agenzia impugna la sentenza, resiste con controricorso la società, ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 277/00, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Ad avviso dell’Agenzia il giudice di merito ha accolto l’appello della contribuente sul rilievo della equipollenza, ai fini fiscali, delle fatture alle schede carburante, comprovanti l’acquisto di gasolio destinato a cisterne presenti nei vari cantieri della società ove andavano a rifornirsi gli automezzi in esse impiegati. Il motivo è fondato. 2.Deve osservarsi, in aderenza a quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 9425/2023 che l’art. 1 del d.P.R. n. 444/1997, vigente ratione temporis, prevede esclusivamente il meccanismo della “scheda carburante” per la registrazione degli acquisti, e non consente, nemmeno in via interpretativa, di ritenere possibile l’equipollenza, ai fini fiscali, di altri strumenti o procedimenti di registrazione come le fatture, la cui emissione è vietata dal terzo comma del citato art. 1, non rientrandosi, nel caso di specie, nelle ipotesi previste dall’art. 6 del d.P.R. n. 444/1997 - secondo il quale «Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi». La ratio della disposizione è evidentemente quella di consentire, in sede di controllo, di aver contezza della destinazione del carburante a finalità d'impresa (in quanto trasferito nei serbatoi dei mezzi utilizzati dall'imprenditore) e non per altre finalità personali (in quanto trasferito nei serbatoi di mezzi di proprietà personale o nella disponibilità di altri, quindi non strumentali all'esercizio dell'impresa). Peraltro, come ritenuto da questa Corte, ai fini della deducibilità e della detraibilità dell'IVA dai costi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, il contribuente utilizzatore può ritenersi esonerato dall'obbligo di redazione della scheda carburante di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 444/1997 solo nel caso in cui il suo rapporto con la società gestore degli impianti di erogazione sia riconducibile al contratto di netting - che prevede la stipula di un duplice contratto di somministrazione, l'uno tra la compagnia petrolifera e la società che effettua il rifornimento a mezzo di tessere magnetiche, e l'altro tra compagnia petrolifera e gestore dell'impianto, attraverso il quale viene effettuata l'erogazione del carburante - mentre è esclusa nel caso in cui sia stato sottoscritto un contratto di somministrazione tra gestore degli impianti di distribuzione e cliente finale (Cass. 2 ottobre 2020, n. 2 ottobre 2020, n. 21036; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25663). Nel caso di specie, non risulta che sia stato stipulato, per l’appunto, un contratto di netting, ragion per cui era necessaria la redazione delle schede carburanti, ai fini della detrazione dell’IVA e dei relativi costi. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa compos
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