CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27131/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Catanzaro, quale giudice delriesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'inammissibilità del ricorso;sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, anchequale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025, depositata il 26 gennaio 2026, ilTribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l’ordinanza emessa il 9 dicembre 2025 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, applicativa neiconfronti del predetto della misura della custodia cautelare in carcere.La misura riguarda il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato alcapo 16), e il delitto di estorsione aggravata, contestato al capo 48).Al capo 16) è contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere fatto parte, con altri,dell’associazione di tipo ’ndranghetistico denominata cosca “[OSCURATO:PERSONA]”, con epicentronei territori di Vallefiorita, Amaroni e Squillace, operante anche nei territorilimitrofi e sotto l’influenza delle locali di ’ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dedita a delitti contro il patrimonio, in materia di armi ed estorsioni, nonchéall’acquisizione diretta o indiretta della gestione o del controllo di attivitàeconomiche e imprenditoriali. Secondo la contestazione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestitoil ruolo di capo della cosca e, pur ristretto in carcere dal 15 maggio 2017 allascarcerazione del 1° marzo 2023, disposta dalla Corte di appello di Catanzaro conordinanza n. 254/2023-00 del 22 febbraio 2023 a seguito di annullamento conrinvio della sentenza di condanna emessa nel procedimento “Jonny”, sarebberimasto esponente di vertice della consorteria, con compiti di organizzazione edirezione, impartendo disposizioni agli associati subordinati e, in particolare, alnipote [OSCURATO:PERSONA], suo rappresentante e attuale “reggente”. La condottaassociativa è contestata dal 18 giugno 2019 all’attualità.Al capo 48) è contestato al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] edisegno criminoso, un imprenditore non meglio identificato, impegnato nei lavoridi costruzione di un parco eolico nei territori di Vallefiorita e Palermiti, acorrispondere la somma di euro 250.000,00 quale prezzo della “tranquillitàambientale”, con la minaccia implicita della messa in pericolo dell’attivitàimprenditoriale. Secondo l’imputazione, parte della somma sarebbe stata erogatamediante fornitura di materiale edile in favore di [OSCURATO:PERSONA], utilizzato per larealizzazione di un immobile intestato alla moglie di questi, [OSCURATO:PERSONA]. Ilfatto è contestato come aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per esserestato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. o,comunque, al fine di agevolare l’attività del sodalizio.Quanto alla gravità indiziaria, il Giudice per le indagini preliminari e ilTribunale del riesame hanno valorizzato, a fronte della revoca della pregressamisura – disposta con ordinanza del 4 settembre 2024, in sede di riesame aseguito dell’annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza n. 33041 del2024 – il dato sopravvenuto della sentenza del Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Catanzaro n. 336 del 1° dicembre 2025, che, all’esito di giudizioabbreviato, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni undici e mesi quattro direclusione per i capi 16) e 48). I giudici cautelari hanno inoltre escluso che levicende dell’operazione “Pneus”, pur prospettate dalla difesa come indicedell’autonomia criminale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dimostrasserol’allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dall’associazione.Quanto alle esigenze cautelari, i giudici di merito hanno ritenuto operante lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dellacontestazione ex art. 416-bis cod. pen., e hanno comunque desunto la pericolositàconcreta dalle condotte contestate, dalla posizione apicale attribuita all’imputatoall’interno della cosca, dalla sua elevata professionalità criminale e dal pienoinserimento nel contesto della criminalità organizzata locale. Il Tribunale haprecisato che la difesa non aveva fornito elementi idonei a dimostrare larescissione del vincolo associativo o la dissoluzione del sodalizio e che l’esitoassolutorio del procedimento “Jonny”, richiamato dalla difesa, riguardava fattiantecedenti e non era decisivo rispetto alla verifica della persistente appartenenzaalla cosca di cui al presente procedimento.Il Tribunale ha altresì richiamato specifici elementi captativi: il progressivon. 331, sessione 30, RIT n. 1247/2020, nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva fattoriferimento all’avvenuto “battesimo” del [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione,durante la carcerazione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] essere aggiornato sulle dinamiche criminali e impartire consigli, dopo averedelegato al nipote il ruolo di proprio referente sul territorio; il passaggio nel qualeil [OSCURATO:PERSONA] riferiva che lo zio gli aveva detto che, al momento della scarcerazione,avrebbe dovuto rispondere a lui di tutto ciò che era accaduto; il progressivo n. 125del 13 dicembre 2020, RIT n. 1247/2020, nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva affermatoche, una volta tornato in libertà il [OSCURATO:PERSONA], i sodali avrebbero dovuto discutere conlui la ridefinizione degli assetti criminali.Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto che la condotta carceraria positivaallegata dalla difesa non fosse idonea a superare il dato della perdurante capacitàcriminale dell’imputato, dell’intensità del dolo associativo e della permanenza dellegame con il sodalizio, confermando la misura della custodia cautelare in carcere.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo dei difensori di fiducia, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.125, 275, comma 1-bis, e 299, comma 4, cod. proc. pen., quanto ai presuppostigiustificativi dell’applicazione di una misura cautelare contestualmente osuccessivamente alla sentenza di condanna.Il ricorrente ricostruisce anzitutto l’antefatto procedimentale, osservandoche il 15 maggio 2017 era stata data esecuzione alla misura custodiale applicatanell’ambito dell’operazione “Jonny”, relativa all’associazione mafiosa operante inVallefiorita e nei comuni limitrofi, della quale [OSCURATO:PERSONA] era accusato di fareparte con ruolo qualificato sin dal 2010; che la detenzione si era protratta sino al1° marzo 2023, quando la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio, ne avevadisposto la scarcerazione per decorrenza dei termini; che, nel presenteprocedimento “Scolacium”, con ordinanza del 19 febbraio 2024, era stata applicatauna nuova misura custodiale per la ritenuta perdurante partecipazioneall’associazione di ’ndrangheta di Vallefiorita; e che tale misura era stata poiannullata dal Tribunale del riesame, dopo l’annullamento con rinvio disposto daquesta Corte con sentenza n. 33041 del 2024, per insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio investigato.La difesa rileva che la nuova ordinanza cautelare del 9 dicembre 2025 è stataemessa dopo la condanna del 1° dicembre 2025, pronunciata all’esito di giudizioabbreviato, sulla base del medesimo compendio investigativo già valutato in sedecautelare: sicché la sopravvenuta condanna non avrebbe potuto giustificareautomaticamente la nuova misura. Secondo il ricorrente, l’art. 275, comma 1-bis,cod. proc. pen. imporrebbe un esame congiunto dell’esito del procedimento, dellemodalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali emerga un concreto eessere fondata sulla sola pena inflitta o sulla mera constatazione della condanna.Il ricorrente censura, quindi, l’ordinanza impugnata per avere valorizzatoelementi già conosciuti al momento dell’annullamento del precedente titolocautelare e, a suo dire, coperti dal giudicato cautelare, riproponendoli comesintomatici del rischio reiterativo in forza dell’unico elemento nuovo costituito dallasentenza di condanna, senza un’autonoma verifica dei pericula libertatis e senzaun adeguato confronto con le ragioni poste a fondamento della precedentedecisione di annullamento.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione, in relazione agli artt. 125, 238-bis e 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., per motivazione apparente ed elusione delle censure difensiveconcernenti i nuovi elementi dedotti nel corso dell’udienza di riesame.Il ricorrente premette che l’unico profilo devoluto al Tribunale riguardava lasussistenza delle esigenze cautelari, ma sostiene che il provvedimento impugnatosi sarebbe limitato a richiamare la presunzione derivante dalla contestazioneassociativa e dalla sopravvenuta sentenza di condanna, senza confrontarsieffettivamente con le deduzioni difensive.La difesa assume, in particolare, che gli elementi valorizzati dal Tribunale –il presunto “battesimo” in carcere, il cosiddetto passaggio di consegne a FelicettaGennaro e le conversazioni captate nei progressivi richiamati – erano già statiesaminati nel precedente procedimento cautelare e ritenuti non idonei a sostenerela gravità indiziaria. Da ciò il ricorrente desume che quegli stessi elementi nonavrebbero potuto essere nuovamente valorizzati, per affermare l’attualità dellapericolosità.Il ricorso censura, inoltre, la lettura delle captazioni, evidenziando che Brunoindicata la fonte della notizia del preteso “battesimo” carcerario; che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA]; e che [OSCURATO:PERSONA],interlocutore di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe indicato come intraneo al sodalizio. Ladifesa contesta anche l’affermazione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] intrattenuto colloqui continui con [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione,osservando che risulterebbe un solo colloquio, risalente al settembre 2019, e chela condotta carceraria del ricorrente sarebbe stata positiva.Il ricorrente richiama, inoltre, un passaggio difensivo che il Tribunale nonavrebbe considerato, tratto da una conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] affermato che [OSCURATO:PERSONA] non sapeva nulla delle iniziative poste inessere dagli altri sodali. Secondo la difesa, tale passaggio sarebbe incompatibilecon l’assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato a dirigere ilsodalizio dal carcere.Il ricorso deduce, ancora, che le vicende dell’operazione “Pneus”, relative aestorsioni commesse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ormai definite,dimostrerebbero l’autonoma operatività criminale di costoro e non la persistentedirezione del [OSCURATO:PERSONA], anche perché il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano ininterrottamentedetenuti dal 9 giugno 2021. La difesa lamenta, altresì, la mancata adeguatavalutazione dell’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento “Jonny” e delledichiarazioni dei collaboratori richiamati nel ricorso, che, secondo laprospettazione difensiva, inciderebbero sulla stessa possibilità logica di affermarela permanenza del vincolo associativo.Infine, il ricorrente deduce che nulla sarebbe stato motivato con riferimentoal capo 48), già precedentemente annullato in sede cautelare, e che l’ordinanzaimpugnata avrebbe sostanzialmente desunto l’attualità della pericolosità dalla solanatura del reato, in contrasto con i principi che richiedono una motivazionepuntuale anche in materia di criminalità organizzata.Il ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminaticongiuntamente, poiché investono entrambi il tema dell’incidenza della sentenzadi condanna sopravvenuta sul nuovo provvedimento cautelare e, piùspecificamente, il rapporto tra tale sopravvenienza processuale, il precedentegiudicato cautelare e la valutazione delle esigenze cautelari.2.1. Occorre premettere che, in materia cautelare, il giudicato formatosi insede incidentale opera allo stato degli atti e non impedisce una nuova valutazionequando sopravvengano elementi idonei a modificare il quadro precedentementeesaminato e, tra essi, va annoverata la sentenza di condanna, anche nonirrevocabile, intervenuta dopo il consolidarsi del giudicato cautelare.Tuttavia, l’incidenza di tale elemento nuovo deve essere correttamentecommisurata all’oggetto del precedente giudicato cautelare.Quando il precedente giudicato cautelare si sia formato sulla carenza dellagravità indiziaria, la sopravvenuta sentenza di condanna per i medesimi fattiassume, di regola, valenza direttamente incidente sul presupposto indiziario,poiché esprime un accertamento di responsabilità fondato su un criterio decisoriopiù intenso della probatio minor richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. In taleprospettiva si è affermato che i gravi indizi di colpevolezza necessari perl’applicazione di una misura cautelare possono essere desunti anche dal dispositivodella sentenza di condanna, ancorché non sia stata ancora depositata lamotivazione, e che la decisione cautelare non può porsi in contrasto con ilcontenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fattinei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistentetra procedimento incidentale e procedimento principale (così Sez. 3, n. 6780 del27/01/2012, Rv. 251990-01, Sez. 1, n. 40133 del 30/04/2019, Rv. 277448-01 eSez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398-01).Diversamente, quando il precedente giudicato cautelare si sia formatosull’insussistenza, sull’attenuazione o sulla non attualità delle esigenze cautelari,la sentenza di condanna può certamente incidere anche su tale profilo, ma non lofa in termini automatici. In questa diversa ipotesi, il giudice deve spiegare perquale ragione l’esito del procedimento, valutato unitamente alle modalità del fatto,agli elementi sopravvenuti e a quelli preesistenti ancora significativi, determini unadiversa valutazione dei pericula libertatis. Tale conclusione discende dagli artt.299, comma 4, e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.La pronuncia di una sentenza di condanna a pena elevata può, dunque,portare a una nuova valutazione delle esigenze cautelari e fondare unprovvedimento di aggravamento o di nuova applicazione della misura, ma non inmodo automatico, bensì all’esito di una valutazione congiunta con altri elementispecificamente sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione del reato (Sez. 6,n. 34691 del 07/07/2016, Cacciola, Rv. 267796; Sez. 6, n. 43194 del 10/10/2024,Mannolo, Rv. 287268-02; Sez. 6, n. 9991 del 04/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], nonmassimata).2.2. Nel caso in esame, il ricorrente muove da una premessa noncondivisibile, perché assimila il precedente annullamento cautelare a una definitivavalutazione negativa anche sulle esigenze cautelari.Dall’ordinanza impugnata (pagina 4: “con ordinanza del 4 settembre 2024,il Tribunale del riesame ha annullato il titolo cautelare con revoca della misura indallo stesso ricorso (pagina 2: “Tale ordinanza veniva annullata dal Tribunale delRiesame successivamente alla sentenza di annullamento con rinvio disposto dallaSuprema Corte di Cassazione n. 33041 del 2024 per insussistenza di gravi indizidi colpevolezza in relazione all’ipotesi partecipativa del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizioinvestigato”) emerge, invece, che il precedente titolo cautelare era stato annullato,in sede di rinvio, per insussistenza della gravità indiziaria in relazione al delittoassociativo e non anche per l’insussistenza delle esigenze cautelari. Il giudicatocautelare, dunque, si era formato sul presupposto di cui all’art. 273 cod. proc.pen., non sulla radicale insussistenza delle esigenze cautelari.Ne consegue che la sopravvenuta sentenza di condanna emessa dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro all’esito di giudizio abbreviato,con irrogazione della pena di anni undici e mesi quattro di reclusione in relazioneai capi 16) e 48), costituiva un elemento nuovo idoneo, di per se stesso, a superareil precedente assetto cautelare quanto alla gravità indiziaria.Non rileva, in senso contrario, che la condanna sia stata pronunciata sullabase del medesimo compendio conoscitivo già valutato nella fase cautelare. Lanovità non risiede necessariamente nell’acquisizione di ulteriori fonti di prova, manell’intervenuto accertamento giurisdizionale di responsabilità, sia pure nondefinitivo, compiuto all’esito del giudizio abbreviato che supera inevitabilmente,per quanto detto, la diversa valutazione effettuata in sede cautelare prima di esso.Tale accertamento, in definitiva, modifica il quadro cautelare perché attribuisce almateriale probatorio una consistenza decisoria incompatibile con la persistenteoperatività del precedente giudicato incidentale sulla carenza indiziaria.2.3. Ciò posto, l’ordinanza impugnata non incorre nel vizio denunciatoneppure con riferimento alle esigenze cautelari.È vero che la sentenza di condanna non può essere utilizzata come unico eautomatico fondamento della misura. Tuttavia, nel caso in esame, i giudicicautelari non si sono limitati a valorizzare il dato formale della condanna, mahanno coordinato tale sopravvenienza con il titolo del reato, con la presunzioneprevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e con specifici elementi ritenutiindicativi della perdurante pericolosità del ricorrente.Infatti, per il partecipe intraneo ad associazione di tipo mafioso, e tanto piùper il soggetto cui sia attribuito un ruolo apicale, l’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; e,una volta non vinta tale presunzione, opera la regola dell’adeguatezza dellacustodia in carcere, in ragione della peculiare forza del vincolo associativo.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di associazione ditipo mafioso, la prova contraria idonea a vincere la presunzione deve consistere inelementi concreti e univoci dai quali risulti la stabile rescissione dei legami conl’organizzazione o la dissoluzione del sodalizio, non essendo sufficiente il merodecorso del tempo, né la sola assenza di ulteriori contestazioni, né la regolarecondotta carceraria (Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727-01;Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905-01; Sez. 6, n. 15753 del28/03/2018, Pisano, Rv. 272887-01).2.4. Il Tribunale del riesame si è attenuto a tali principi.L’ordinanza impugnata ha preso in esame le deduzioni difensive relativeall’esito assolutorio del procedimento “Jonny”, alle pregresse vicende cautelari delpresente procedimento, all’operazione “Pneus” e alla condotta carceraria delricorrente, ma le ha ritenute inidonee a dimostrare la cessazione del vincoloassociativo o l’effettivo e irreversibile allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal gruppocriminale.Il Tribunale è, comunque, andato oltre la presunzione, valorizzando elementispecifici: l’attribuzione al ricorrente di una posizione apicale all’interno dellaconsorteria; il riferimento captativo al “battesimo” ricevuto in carcere e alriconoscimento di un grado elevato; i contatti con [OSCURATO:PERSONA]; il ruolo diquest’ultimo quale referente territoriale del ricorrente; la conversazione nellaquale il [OSCURATO:PERSONA] riferiva che lo zio lo aveva avvertito che avrebbe rispostodirettamente lui di quanto accaduto durante la detenzione; il dialogo in cui VitellioDanilo prospettava la necessità di attendere il ritorno del [OSCURATO:PERSONA] per ridefinire gliassetti criminali.Tali elementi sono stati utilizzati non per eludere il precedente giudicatocautelare sulla gravità indiziaria, ormai superato dalla sopravvenuta condanna, maper dare conto, in concreto e anche al di là della detta presunzione, dell’attualitàdel pericolo di reiterazione e dell’assenza di elementi idonei a vincere la citatapresunzione.La motivazione, dunque, non è affatto apparente: il Tribunale ha spiegatoperché, pur a fronte del tempo trascorso e della detenzione patita, non potesseritenersi dimostrata la rescissione del vincolo associativo, valorizzando datispecifici ritenuti sintomatici della perdurante considerazione del ricorrente qualefigura di vertice della consorteria.Le contrarie deduzioni difensive, oltre a porsi in contrasto con i menzionatiprincipi di diritto, sollecitano, in larga parte, una diversa lettura delle captazioni edegli elementi già esaminati dal Tribunale. Il ricorrente contesta il significato delpreteso “battesimo” carcerario, l’effettiva portata dei rapporti con FelicettaGennaro, il valore delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA], l’incidenza dell’operazione“Pneus” e la rilevanza dell’esito del procedimento “Jonny”. Tali doglianze, tuttavia,non evidenziano una violazione di legge, ma propongono una rilettura alternativadel materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità quando lamotivazione del provvedimento impugnato sia congrua, come nella specie.Né rileva che alcuni degli elementi richiamati fossero già noti nellaprecedente fase cautelare. Essi non sono stati riproposti in un quadro immutato:sono stati rivalutati alla luce della sopravvenuta sentenza di condanna, che hasuperato il precedente giudizio negativo sulla gravità indiziaria, e sono statiapprezzati, sul distinto piano delle esigenze cautelari, quali indici della mancatarescissione del vincolo associativo.2.5. È infondata, infine, anche la censura relativa al capo 48).La misura custodiale è adeguatamente sorretta – per quanto detto – dallacondanna per il delitto associativo: il che rende non decisiva, ai fini dellapermanenza del titolo custodiale, la dedotta carenza di autonoma motivazionesulle esigenze riferibili al reato-fine.In ogni caso, anche per il capo 48) v’è stata condanna in primo grado: sicchéil precedente annullamento cautelare non precludeva una rinnovata valutazionealla luce del nuovo accertamento decisorio, laddove, come anzidetto, lapericolosità del [OSCURATO:PERSONA] e le correlate esigenze cautelari, volte a prevenire lacommissione di analoghi reati, sono state in concreto ritenute sussistenti daigiudici di merito con motivazione congrua.3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertàdel detenuto, una sua copia va trasmessa al direttore dell’istituto penitenziarioperché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 94 disp. att. cod.proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]