CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale di Genova, in data 8.6.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 477, 482, c.p., così riqualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 490, c.p. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto: di mancato riconoscimento di un'ipotesi di falso grossolano; di mancata qualificazione del fatto come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 100, n. 12 del codice della strada; di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, di mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, anche con riferimento a quelle relative al trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Con riferimento, poi, al secondo motivo di ricorso, esso si appalesa come motivo nuovo, rappresentato per la prima volta in questa sede di legittimità, dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis