CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 05423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] • 1. Il Procuratore Generale della Repubblica della Corte di appello di Brescia ricorre per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Bergamo il 14 luglio 2020 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere estinto, per esito positivo della messa alla prova, il reato alla stessa addebitato di lesioni stradali ex art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 22 novembre 2017, lamentando violazione di legge (artt. 222 del codice della strada e 168-ter cod. pen.), per avere il Tribunale omesso di trasmettere gli atti al Prefetto per quanto di sua competenza in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Il ricorrente precisa di avere un concreto interesse alla corretta applicazione della legge penale e, quindi, all'impugnazione, aggiungendo che, opinando «diversamente[,] il Prefetto non verrebbe mai a conoscenza della vicenda processuale e non potrebbe procedere all'applicazione delle sanzioni amministrativa di competenza. Né potrebbe procedere di propria iniziativa il Procuratore Generale [...]» (così alla p. 2 del ricorso). 2. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 13 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Essendo pacifico che il Tribunale nel caso di specie, pur dichiarando l'estinzione del reato, non ha ordinato la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, la questione che si pone è verificare quali siano le eventuali conseguenze di tale omissione, se cioè la mancata trasmissione possa formare oggetto di impugnazione e, in particolare, di ricorso in Cassazione. La risposta al quesito deve essere negativa. Infatti, come già precisato dalla Corte di legittimità in molteplici occasioni, «Il sistema delle impugnazioni è finalizzato ad ottenere una pronunzia che modifichi o metta nel nulla, in tutto o in parte, una decisione che la parte ritiene erronea e pregiudizievole per i propri interessi. Quando la parte è in grado di far venir meno gli effetti della pronuncia senza il ricorso al superiore grado di giurisdizione difetta invece l'interesse ad impugnare anche se la decisione dovesse ritenersi, in ipotesi, erronea. Ciò vale anche nel caso di omessa pronunzia nei casi in cui la parte possa ovviare personalmente alla mancata pronuncia. Perché possa essere invocato un provvedimento modificativo della sentenza di cui si invoca la modifica deve trattarsi in ogni caso di una pronunzia riservata al giudice per una finalità che alla parte non è consentito di perseguire diversamente. Nel caso in esame non si verifica questa situazione. L'omissione si risolve nella mancata adozione, non di un provvedimento formale che solo il giudice dell'impugnazione può adottare ma di un'attività meramente materiale (la trasmissione di atti) che la parte può svolgere personalmente o con richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. Appare incongruo che la medesima finalità possa essere perseguita con il ricorso alla Corte di Cassazione la cui decisione dovrebbe consistere nel disporre la trasmissione omessa che l'impugnante può autonomamente effettuare» (così la parte motiva, sub n. III, pp. 2-3, di Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010, P.G. in proc. Testini, Rv. 246647, la cui massima ufficiale recita: «È inammissibile il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuta remissione di querela) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma secondo, C.d.S., potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento»). Ed anche recentemente, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, la Corte di legittimità ha condivisibilmente affermato che «In tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento» (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, P.G. in proc. Parisi, Rv. 272207): in tal senso deve fornirsi risposta al tema posto dal ricorrente. 2. Discende, dunque, la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, attesa la natura pubblica della Parte ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C Donat