CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 32399/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, reitera le medesime argomentazioni di meritogià sollevate con l'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamenterisolte dalla Corte territoriale, la quale, con motivazione congrua e priva di vizilogici, ha escluso la loro riconoscibilità evidenziando quali elementi decisivi eostativi la sussistenza di numerosi e gravi precedenti penali specifici, tutti relativia delitti contro il patrimonio e taluni di rilevante entità, nonché la personalità delricorrente quale desumibile dal casellario giudiziale, ritenendo, con valutazione difatto insindacabile in sede di legittimità, che la confessione resa in ordine allaprovenienza furtiva del solo ciclomotore non fosse determinante ai finidell'accertamento del dolo di ricettazione, stante l'autonoma sufficienza deglielementi di prova già acquisiti, né costituisse, di per sé, indice di un concretopercorso di resipiscenza idoneo a superare il giudizio negativo derivante daiprecedenti penali;che, invero, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare ildiniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; conf. Sez.3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del16/02/2017, Starace, Rv. 270986); che, pertanto, le censure difensive, nellaparte in cui lamentano l'omessa valutazione di un asserito percorso dissociativodesunto dalla confessione, come pure l'apparente contraddittorietà tra la ritenutanon decisività della confessione ai fini dell'apporto investigativo e la sua ritenutanon decisività ai fini dell'accertamento del dolo, si risolvono nella sollecitazione diuna diversa ponderazione di elementi già congruamente valutati dal giudice dimerito, non consentita in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]