CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32912/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. brio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le richieste del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 5 giugno 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] brio per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dalla destrezza e per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 e, ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena di giustizia. Secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, i due imputati avrebbero, in concorso tra loro, indotto la persona offesa ad arrestare il suo veicolo con il pretesto di offrirgli in vendita una cassetta di meloni e mentre uno dei due distraeva la vittima offrendogli la frutta, l'altro con destrezza si impossessava del suo portafogli contenente, oltre a denaro contante, una carta bancoposta con il relativo codice pin, che in seguito i due avrebbero utilizzato indebitamente per prelevare l'importo di euro 850,00. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo del loro comune difensore e con due distinti atti introduttivi, chiedendone l'annullamento ed articolando [OSCURATO:PERSONA] tre motivi e [OSCURATO:PERSONA] un solo motivo. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto a sostenere l'insussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento. Il ricorrente, dopo avere esposto sinteticamente il contenuto del motivo di appello ed avere ribadito che la semplice proposta commerciale non vale ad integrare quella astuta, ingegnosa e sofisticata predisposizione di mezzi idonei ad eludere le misure apprestate dal detentore a tutela del possesso della cosa, evidenzia che la Corte territoriale non ha dato risposta al motivo di gravame. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della destrezza. In particolare, il ricorrente sostiene che i fatti si sono verificati in modo diverso da come ricostruiti dalla Corte territoriale e che non vi è prova che egli abbia offerto la frutta in vendita alla persona offesa onde distrarre il querelante e così permettere a [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi del portafogli. In realtà, la vittima aveva affermato soltanto che lo Iorio gli aveva proposto in vendita la frutta ed egli aveva rifiutato e l'imputato non aveva attuato alcuna condotta caratterizzata da destrezza; semmai egli si era limitato ad approfittare di una situazione di distrazione che non era stata da lui provocata. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di ricorso, e [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo del suo ricorso, si dolgono della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed in particolare al diniego delle attenuanti generiche. Sostengono che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il numero e la natura dei precedenti penali a carico dei due imputati e le modalità della condotta fossero ostativi alla applicazione delle invocate attenuanti, atteso che i reati non avevano cagionato un danno significativo o creato allarme sociale, che le modalità della condotta esprimevano la natura occasionale del reato, che gli imputati si erano comportati processualmente in modo leale e che doveva apprezzarsi a tale ultimo proposito anche la scelta del rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] brio è manifestamente infondato. Non è corretto affermare che la Corte di appello non abbia esaminato il motivo di gravame con il quale si invocava l'esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento, atteso che la sentenza di secondo grado, confermando quella del Tribunale, lo ha implicitamente rigettato. Semmai, la Corte di appello ha omesso di indicare le ragioni del rigetto del motivo di gravame. Occorre, tuttavia, considerare che le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di ricorso per cassazione, che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Deve, allora, osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato che le circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza previste per il delitto di furto, pur presentando «significative assonanze» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) sono pienamente compatibili in quanto descrivono «modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili» (Sez. 4, n. 21299 del 12/04/2013, Haldares, Rv. 255294). Come chiarito dalle Sezioni Unite, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974), ossia una condotta attuata con artata predisposizione di mezzi, astuta, ingegnosa e magari sofisticata, o con ingannevole messa in scena. La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. L'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, e quella dell'uso del mezzo fraudolento in caso di particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017 - dep. 2018, D. S., Rv. 271757). Nel caso di specie, secondo la Corte di appello, i due complici avrebbero attuato una messa in scena volta ad ingannare la persona offesa, indotta ad arrestare la marcia del suo veicolo con il pretesto della offerta in vendita di una cassetta di meloni e poi distratta dalla trattativa avviata da uno di loro, mentre l'altro si impossessava rapidamente del portafogli rimasto incustodito all'interno del veicolo della vittima, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto e sulla base della ricostruzione operata dalla Corte di appello, la aggravante risulta applicabile e non sussiste la denunciata violazione di legge. 2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto esso poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella fatta propria dai giudici del merito ed alla quale questa Corte di cassazione dovrebbe pervenire a seguito di una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. 3. Manifestamente infondati sono il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Deve qui ribadirsi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque 4 ai rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali specifici che gravano sugli imputati, in tal modo fornendo adeguata motivazione sul punto. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame