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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 1964

Cassazione n. 11651/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/09/1964 [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/04/1962 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna degli imputati per il reato di minaccia aggravato dall'uso di armi, così riqualificando l'originaria imputazione di cui all'art. 612-bis cod. pen.; Premesso che il giudice di appello ha integralmente accolto il gravame proposto dagli imputati volto ad ottenere una derubricazione del fatto nel reato di minaccia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce il difetto di prova circa la sussistenza della condotta — si risolve in doglianze si merito che esulano dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo — che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione — è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4); Ritenuto che il terzo motivo — afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è intrinsecamente generico poiché non indica elementi concreti, in tesi pretermessi, che avrebbero dovuto giustificare la concessione di dette circostanze; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],arp Palla„ )r [OSCURATO:PERSONA] Z (6,' • ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/09/1964 [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/04/1962 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna degli imputati per il reato di minaccia aggravato dall'uso di armi, così riqualificando l'originaria imputazione di cui all'art. 612-bis cod. pen.; Premesso che il giudice di appello ha integralmente accolto il gravame proposto dagli imputati volto ad ottenere una derubricazione del fatto nel reato di minaccia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce il difetto di prova circa la sussistenza della condotta — si risolve in doglianze si merito che esulano dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo — che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione — è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4); Ritenuto che il terzo motivo — afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è intrinsecamente generico poiché non indica elementi concreti, in tesi pretermessi, che avrebbero dovuto giustificare la concessione di dette circostanze; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],arp Palla„ )r [OSCURATO:PERSONA] Z (6,' • ogg
Sentenza Cassazione n. 11651/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris