CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 26619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11110-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5558/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2017 R.G.N. 2739/2013; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11110/2018 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 9.10.2017, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale le aveva ingiunto di pagare all’INPGI somme per contributi omessi in danno di taluni collaboratori autonomi ritenuti invece collaboratori fissi o redattori; che avverso tale pronuncia Promopaveses.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPGI ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di procura speciale; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che l’art. 365 c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione debba essere redatto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato munito di procura speciale; che, nell’interpretare tale disposizione, questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ultima inidonea allo scopo siccome conferita con attoseparato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (così, tra le numerose, Cass. nn. 4710 del 1986, 7181 del 2003 e, da ult., 13263 del 2020 e 938 del 2023); che, nel caso di specie, il ricorso per cassazione risulta redatto “giusta procura speciale rilasciata a margine della memoria di costituzione nel giudizio d’appello avanti la Corte d’appello di Roma [..] Rg 2379/2013” (così si legge a pag. 1 del ricorso per cassazione), vale a dire nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata; che è stato del pari chiarito che non è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art.182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo (così, in part., Cass. n. 938 del 2023, cit., sulla scorta di Cass. n. 1255 del 2018); che, sebbene parte ricorrente abbia allegato, nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., di avere conferito procura speciale all’odierno difensore in data 6.4.2018, depositandola in giudizio, non reputa il Collegio che tanto valga a sanare il vizio d’inammissibilità, ove si consideri che detto documento non risulta essere stato notificato alla parte controricorrente e che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla regola di cui all’art. 372, comma 2°, c.p.c., secondo cui, nel giudizio di legittimità, l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, deve essere notificato alle altre parti, si può derogare solo quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza (così Cass. n. 21729 del 2013 e succ. conf.), ciò che nella specie non è accaduto in considerazione dell’adozione del rito camerale; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove