CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12014 d el ruolo generale dell’anno 20 1 6 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - R icorrente princi pale - contro [OSCURATO:PERSONA]: società cooperativa –attività commerciale - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio delprimo difensore; - C ontroricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Toscana, n.1943/35/2015, depositata in data5 novembre 2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del24 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale; uditi per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato generale dello [OSCURATO:PERSONA] per la società l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a lla società [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. (di seguito: la cooperativa) quattro avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, aveva accertato maggiori ricavi ai fini Ires, Irap ed Iva in relazione alla gestione di una RTA; in particolare, l’amministrazione finanziaria aveva proceduto all’accertamento induttivo dei maggiori ricavi non dichiarati, avendo ritenuto che la cooperativa, dopo avere acquistato e ristrutturato un immobile per destinarlo ad attività alberghiera, aveva continuato ad esercitare l’attività ricettizia svolgendo attività imprenditorialepraticando prezzi di mercato, senza avere tuttavia proceduto alla conseguente fatturazione; avverso gli avvisi di accertamento la società aveva proposto distinti ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Prato; avverso le pronunce dei giudici di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, previa riunione,ha rigettato gli appelli, in particolare ha ritenuto che: nel caso in esame l’attività della cooperativa era da qualificarsi con finalità mutualistica purae, quindi, non po teva ritenersi che la stessa svolgesse attività di impresa; gli alloggi, invero, erano stati sempre utilizzati solo dai soci e loro familiari ed essi corrispondevano solo le spese di gestione rapportate ai millesimi posseduti; dagli atti risultava che la cooperativa operasse offrendo prestazioni di servizi ai soci ad un prezzo tendenzialmente pari al costo sopportato per il sostenimento degli stessi ovvero canoni di godimento per coprire le spese di gestione; l’attività della cooperativa, quindi, si esauriva nel mero godimento e conservazione del patrimonio senza alcuna gestione dinamica, sicchè non era ravvisabile il requisito dell’economicità anche solo potenzialmente produttiva di utili, ma solo quella di mera attività di amministrazione di beni comuni. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo di ricorso, cui ha resistito la cooperativa depositando controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a sette motivi di censura, illustrato con successiva memoria. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di dichiarare inammissibile quello incidentale. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, anche in relazione agli artt. 2727 e 2729, cod. civ.. In particolare, evidenzia parte ricorrente che la sentenza censurata non avrebbe tenuto in considerazione le “acclarate contraddizioni” nelle quali era incorsa la cooperativa che, oltre ad avere tenuto una contabilità irregolare, si era comportata all’esterno come se svolgesse attività di impresa, avendo compiuto comportamenti di rilevanza fiscale ed avendo svolto, quindi, una attività commerciale consistente nella prestazione di servizi alberghieri nell’ambito della residenza turistica alberghiera, con evidente comportame nto antieconomico della gestione, in quanto avrebbe dovuto cons e guire ricavi in misura corrispondente a quelli che normalmente si ricava dalla concessione in uso di immobili aventi analoghe caratteristiche, il che legittimava la ricostruzione induttiva di maggiori ricavi non dichiarati. Il motivo è inammissibile. Con il presente motivo di ricorso quel che, in sostanza, parte ricorrente intende prospettare è la circostanza che da diversi elementi di prova presuntiva doveva inferirsi che la cooperativa svolgeva attività di impresa consistente nella gestione di una attività turistico alberghiera, con la conseguenza che la disponibilità degli alloggi non avrebbe potuto generate ricavi secondo quanto dichiarato, posto che, secondo una logica imprenditoriale, la cooperativa avrebbe dovuto conseguire ricavi in misura corrispondente a quelli che normalmente derivanti dalla concessione in uso di immobili aventi analoghe caratteristiche. È sulla base delle suddette considerazioni che con il presente motivo di ricorso si prospetta la non corretta applicazione dell’art. 39, comma secondo, d.P.R. n. 600/1973, in tema di accertamento induttivo, nonché delle regole presuntive di cui all’art. 2727 e 2729, cod. civ..La presente ragione di censura, tuttavia, non tiene in alcun modo in considerazione l’accertamento fattuale compiuto dal giudice del gravame. Con la pronuncia censurata, in realtà, si è posta l’attenzione sulla specifica attività svolta dalla cooperativa, e, partendo dal presupposto che la stessa operasse secondo il regime proprio della mutualità pura, si è accertato, in base alla ricostruzione fattuale operata, che l’attività era svolta al di fuori di una attività imprenditorialequale mero gestore dei beni, dunque assimilandone la figura a quella di mero amministratore di beni in comune, in quanto la suddetta attività si esauriva “nel mero godimento e conservazione del proprio patrimonio”, senza alcuna ulteriore finalizzazione di produrre ricavi. A tale conclusione il giudice del gravame perviene considerando, da un lato, il fatto che il godimento degli alloggi era riservato solo ai soci, proprio in funzione dello scopo mutualistico da realizzare, e, dall’altro, il fatto che i soci si limitavano a corrispondere solo le spese per la gestione rapportate ai millesimi posseduti. Rispetto a tali accertamenti fattuali non si confronta in alcun modo il presente motivo di censurache ripropone, in modo non ammissibile, circostanze fattuali diretta a supportare la diversa prospettazione dello svolgimento da parte della cooperativa di una attività economica. D’altro lato, proprio la considerazi one che la legittimità dell’accertamento induttivo derivava dal fatto che quanto corrisposto dai soci non avrebbe potuto costituire l’effettivo ricavo conseguente all’attività di impresa, trova smentita dall’accertamento fattuale del giudice del gravame in ordine al fatto che quel che la cooperativa riceveva a seguito della concessione in godimento degli alloggi era solo un corrispettivo non parametrato ad una prestazione di servizi, ma al mero rimborso delle spese sostenute per il complesso immobiliare ripartite secondo i millesimi di proprietà di ciascun socio, sicchè quel che veniva corrisposto era riconducibile, secondo la linea seguita dal giudice del gravame, ad una mera attività di gestione dei beni in comune. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale proposti dalla cooperativa. La condanna alle spese di lite segue le soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 13.000,00, oltre