CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „v, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/10/2021, che aveva rideterminato la pena alla quale l'imputato era stato condannato per i reati di rapina, furto e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 1.2 II difensore lamenta che la motivazione della sentenza era alquanto generica in quanto in relazione all'ipotesi della richiesta delle attenuanti generiche si limitava ad affermare che non sussistevano i presupposti per la configurazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle modalità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è infatti inammissibile attesa la sua genericità, in quanto si limita a considerazioni di carattere generale, che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato, infatti mai nominati nel testo del ricorso. 1.2 La riprova di quanto sopra si ha proprio nel secondo motivo di ricorso, nel quale si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza considerare che le stesse erano già state concesse dal giudice di primo grado e che la Corte di appello ha ridotto integralmente di un terzo la pena "per le attenuanti generiche già concesse". 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio DEPOS