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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00659/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24185/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 259, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 44/45/13, depositata l’11 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Cessazione materia contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 44/45/13 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettava quello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 349/21/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, l’avviso di accertamento era stato emesso, tra l’altro, per indebita detrazione dell’IVA indicata in alcune note di credito concernenti il traffico telefonico erogato nei confronti di clienti morosi con i quali il contratto era stato risolto;

2. Avverso la sentenza della CTR H3G proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. AE resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che, come affermato da AE con la memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ., notificata alla società contribuente, e la documentazione alla stessa allegata, l’Agenzia ha annullato la ripresa oggetto del presente giudizio, sicché è cessata la materia del contendere.

2. Le peculiari questioni di diritto affrontate nella presente controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24185/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 259, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 44/45/13, depositata l’11 marzo 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Cessazione materia contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 44/45/13 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettava quello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 349/21/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, l’avviso di accertamento era stato emesso, tra l’altro, per indebita detrazione dell’IVA indicata in alcune note di credito concernenti il traffico telefonico erogato nei confronti di clienti morosi con i quali il contratto era stato risolto; 2. Avverso la sentenza della CTR H3G proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. AE resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, come affermato da AE con la memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ., notificata alla società contribuente, e la documentazione alla stessa allegata, l’Agenzia ha annullato la ripresa oggetto del presente giudizio, sicché è cessata la materia del contendere. 2. Le peculiari questioni di diritto affrontate nella presente controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudi
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