CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32628/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitti di cui agli artt. 81 cpv., 615-ter, commi 1 e 3, 515 cod. pen., con le conseguenti statuizioni civili; considerato che: - il primo motivo- che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è del tutto generico, poiché si affida a enunciati assertivi, ed è versato in fatto, non confrontandosi neppure con le ragioni poste a fondamento della statuizione impugnata (cfr. p. 4; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. e alla conseguente rideterminazione della pena - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando non solo il difetto di elementi passibili di favorevole apprezzamento e richiamando la concreta gravità del fatto (avente ad oggetto un numero elevato di biglietti della lotteria); - il terzo motivo - che denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione di punibilità del ricorrente per particolare tenuità del fatto - è versato in fatto, in quanto ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio acquisito, inidoneo in questa sede a censurare la valutazione della Corte di merito che ha indicato in maniera congrua gli elementi da cui ha tratto gravità dell'offesa (avendo l'imputato agito illecitamente in relazione a numerossimi biglietti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos