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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 30267/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 28 gennaio 2022 la Corte di appello di Roma respingeva l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento di rigetto - pronunciato il 27 luglio 2021 - della richiesta di revoca della confisca allargata dell'immobile, ubicato a Torino, in [OSCURATO:PERSONA] n. 243, intestato alla stessa Yarma.

La confisca dell'immobile, in particolare, era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, con la sentenza emessa il 16 maggio 2017 nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - che era il coniuge della ricorrente -, divenuta irrevocabile il 25 giugno 2019.

Il rigetto dell'opposizione veniva pronunciato dalla Corte di appello di Torino sul presupposto che non assumeva alcun effetto preclusivo il provvedimento di restituzione del bene disposto dalla stessa Corte il 18 febbraio 2013 nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - attesa l'autonomia sistematica esistente tra la confisca allargata e le misure di prevenzione patrimoniale - e che la ricorrente non disponeva di risorse economiche adeguate a sostenere il pagamento delle rate del rnutuo immobiliare contratto per l'acquisto del bene confiscato.

Né potevano rilevare, nella direzione prospettata nell'interesse della ricorrente, le somme percepite nel corso degli anni, a titolo previdenziale, dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], che risultavano modeste e obiettivamente inadeguate a sostenere il carico ipotecario assunto dal nucleo familiare in questione.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] l'arma, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di disporre la confisca allargata dell'immobile controverso, trascurando di considerare che, nell'originario procedimento di prevenzione, il bene era stato restituito alla ricorrente, con decreto emesso dalla Corte di appello di Torino il 18 febbraio 2013.

Si deduceva, al contempo, che la Corte di appello di Torino aveva disatteso le emergenze probatorie, che imponevano di affermare che il bene confiscato era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con risorse economiche autonome - derivanti dall'assunzione di un mutuo ipotecario, le cui rate venivano pagate anche grazie agli introiti economici della madre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] - e la compravendita era stata stipulata due anni dopo che il coniuge [OSCURATO:PERSONA], era stato arrestato nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "[OSCURATO:PERSONA]", che aveva riguardato numerosi esponenti della cosca 'ndranghetistica Crea.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. In via preliminare, deve affrontarsi la questione dell'effetto preclusivo, dedotto ex art. 649 cod. proc. pen. dalla difesa della ricorrente, rappresentato dal fatto che, nell'originario procedimento di prevenzione, il bene immobile controverso, ubicato a Torino, in [OSCURATO:PERSONA] n. 243, intestato a [OSCURATO:PERSONA], le era stato restituito, con decreto emesso dalla Corte di appello di Torino il 18 febbraio 2013.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui il provvedimento di restituzione dell'immobile controverso pronunciato nel procedimento di prevenzione esplicava i suoi effetti preclusivi nel procedimento di cognizione nel quale era stata disposta la confisca allargata del bene controverso, risulta destituito di fondamento ermeneutico, non tenendo conto dell'autonomia sistematica, incontroversa, dei due ambiti processuali.

Non può, in proposito, non ricordarsi che, secondo quanto da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite, il legislatore italiano ha scelto di prefigurare la confisca allargata quale misura di sicurezza autonoma rispetto alle misure di prevenzione patrimoniale, che, sebbene fondata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente collegata all'esistenza di un reato-spia (Sez U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01).

L'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240-bis cod. pen., pertanto, fonda «il sospetto che il condannato [...] abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona [...]».

Ne consegue che è il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la sua peculiare natura, che lo rende idoneo a essere realizzato in forma continuativa e a procurare illecita ricchezza, facendo «ritenere l'origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa [...]» (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, cit.).

Occorre, pertanto, ribadire l'autonomia sistematica della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. rispetto alle misure di prevenzione patrimoniale, che impongono di escludere che, nel caso di specie, si sia verificato l'effetto preclusivo dedotto dalla difesa della ricorrente, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. 3.

Tanto premesso, occorre passare a considerare il merito della richiesta di revoca della confisca allargata dell'immobile intestato ad [OSCURATO:PERSONA], che era stata presentata alla Corte di appello di Torino sull'assunto della disponibilità delle somme di denaro impiegate per effettuare l'acquisizione controversa, che derivava alla ricorrente dall'assunzione di un mutuo immobiliare, le cui rate erano state corrisposte anche grazie al contributo economico fornito dalla madre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il Collegio che la Corte di appello di Torino, sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile, evidenziava che la ricorrente non disponeva di risorse economiche idonee a sostenere il pagamento delle rate del mutuo contratto per acquistare l'unità immobiliare controversa, non potendo rilevare, nella direzione prospettata dal suo difensore, le somme percepite, a titolo previdenziale, dalla madre [OSCURATO:PERSONA], che apparivano di modesta consistenza e risultavano obiettivamente inadeguate a fronteggiare il carico ipotecario.

Non era stata, inoltre, acquisita alcuna prova che la ricorrente o la madre disponessero di risorse derivanti da supporti economici esterni al loro nucleo familiare, non essendo tali asserzioni supportare da documentazione idonea a fornire la dimostrazione di queste asserzioni.

Ne conseguiva che, anche sotto questo profilo, le affermazioni difensive sulla disponibilità, economica e reddituale, del nucleo familiare composto dalla ricorrente e dalla madre appaiono sprovviste di fondamento probatorio.

Le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Torino, pertanto, appaiono rispettose delle emergenze probatorie e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia di sproporzione reddituale, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui «ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., i termini di raffronto della sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità possedute dal condannato devono fissarsi nel reddito dichiarato o nelle attività economiche esistenti al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti [...]» (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166-01).

4. Deve, al contempo, escludersi che, nel caso di specie, si sia concretizzata la violazione del criterio di ragionevolezza temporale dell'acquisto dell'immobile controverso, dedotta dalla difesa della ricorrente, tenuto contò del fatto che il coniuge della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "[OSCURATO:PERSONA]", due anni prima dell'acquisizione.

La prospettazione difensiva, invero, non tiene conto del fatto che tale operazione di polizia si poneva in linea di continuità con un'altra operazione, denominata "Minotauro", i cui fatti di reato - che coinvolgevano alcuni familiari del coniuge della ricorrente, tra cui [OSCURATO:PERSONA] - si verificavano in epoca concomitante all'acquisto dell'immobile controverso, rendendo destituita di fondamento, sul piano dell'assenza di correlazione cronologica, la censura difensiva.

Senza considerare, per altro verso, che il gruppo criminale 'ndranghetistico nel quale gravitava il coniuge della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza non è controversa e nemmeno contestata dalla difesa della ricorrente, svolgeva le sue attività illecite nel suo territorio di riferimento - rappresentato dal Comune di Rizziconi, facente parte dell'area metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] - fin da epoca risalente nel tempo, sicuramente precedente all'acquisto dell'immobile della cui ablazione si discute, come attestato dagli esiti delle operazioni di polizia denominate "[OSCURATO:PERSONA]" e "Minotauro", che venivano correttamente richiamati dalla Corte di appello di Torino.

Tali conclusioni, a ben vedere, appaiono rispettose della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468-01), consolidatasi a seguito dell'intervento chiarificatore della la Corte costituzionale, che, con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, ha evidenziato che, in presenza di determinate condizioni, normativamente imposte, può applicarsi la presunzione relativa di illegittima acquisizione dei beni, che consente l'esercizio dei poteri ablatori nei soli limiti di un ambito circoscritto di "ragionevolezza temporale".

La Corte costituzionale, dunque, ha ribadito la legittimità costituzionale della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. alla sola condizione che i poteri ablatori che vi sono sottesi siano ancorati a elementi concreti, che consentano di affermare l'esistenza di una correlazione temporale tra l'arricchimento illecito conseguito e la condotta criminosa del prevenuto (Corte cost., sent. n. 33 del 2018, cit.).A questi principi di diritto, correttamente applicati dalla Corte di appello di Torino, si è confermata la giurisprudenza di questa Corte, che, nella direzione ermeneutica prefigurata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, ha osservato che «la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antec:edente alla sua commissione» (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988-01).

5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28 gennaio 2022 la Corte di appello di Roma respingeva l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento di rigetto - pronunciato il 27 luglio 2021 - della richiesta di revoca della confisca allargata dell'immobile, ubicato a Torino, in [OSCURATO:PERSONA] n. 243, intestato alla stessa Yarma. La confisca dell'immobile, in particolare, era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, con la sentenza emessa il 16 maggio 2017 nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - che era il coniuge della ricorrente -, divenuta irrevocabile il 25 giugno 2019. Il rigetto dell'opposizione veniva pronunciato dalla Corte di appello di Torino sul presupposto che non assumeva alcun effetto preclusivo il provvedimento di restituzione del bene disposto dalla stessa Corte il 18 febbraio 2013 nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - attesa l'autonomia sistematica esistente tra la confisca allargata e le misure di prevenzione patrimoniale - e che la ricorrente non disponeva di risorse economiche adeguate a sostenere il pagamento delle rate del rnutuo immobiliare contratto per l'acquisto del bene confiscato. Né potevano rilevare, nella direzione prospettata nell'interesse della ricorrente, le somme percepite nel corso degli anni, a titolo previdenziale, dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], che risultavano modeste e obiettivamente inadeguate a sostenere il carico ipotecario assunto dal nucleo familiare in questione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] l'arma, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di disporre la confisca allargata dell'immobile controverso, trascurando di considerare che, nell'originario procedimento di prevenzione, il bene era stato restituito alla ricorrente, con decreto emesso dalla Corte di appello di Torino il 18 febbraio 2013. Si deduceva, al contempo, che la Corte di appello di Torino aveva disatteso le emergenze probatorie, che imponevano di affermare che il bene confiscato era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con risorse economiche autonome - derivanti dall'assunzione di un mutuo ipotecario, le cui rate venivano pagate anche grazie agli introiti economici della madre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] - e la compravendita era stata stipulata due anni dopo che il coniuge [OSCURATO:PERSONA], era stato arrestato nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "[OSCURATO:PERSONA]", che aveva riguardato numerosi esponenti della cosca 'ndranghetistica Crea. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, deve affrontarsi la questione dell'effetto preclusivo, dedotto ex art. 649 cod. proc. pen. dalla difesa della ricorrente, rappresentato dal fatto che, nell'originario procedimento di prevenzione, il bene immobile controverso, ubicato a Torino, in [OSCURATO:PERSONA] n. 243, intestato a [OSCURATO:PERSONA], le era stato restituito, con decreto emesso dalla Corte di appello di Torino il 18 febbraio 2013. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui il provvedimento di restituzione dell'immobile controverso pronunciato nel procedimento di prevenzione esplicava i suoi effetti preclusivi nel procedimento di cognizione nel quale era stata disposta la confisca allargata del bene controverso, risulta destituito di fondamento ermeneutico, non tenendo conto dell'autonomia sistematica, incontroversa, dei due ambiti processuali. Non può, in proposito, non ricordarsi che, secondo quanto da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite, il legislatore italiano ha scelto di prefigurare la confisca allargata quale misura di sicurezza autonoma rispetto alle misure di prevenzione patrimoniale, che, sebbene fondata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente collegata all'esistenza di un reato-spia (Sez U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01). L'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240-bis cod. pen., pertanto, fonda «il sospetto che il condannato [...] abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona [...]». Ne consegue che è il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la sua peculiare natura, che lo rende idoneo a essere realizzato in forma continuativa e a procurare illecita ricchezza, facendo «ritenere l'origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa [...]» (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, cit.). Occorre, pertanto, ribadire l'autonomia sistematica della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. rispetto alle misure di prevenzione patrimoniale, che impongono di escludere che, nel caso di specie, si sia verificato l'effetto preclusivo dedotto dalla difesa della ricorrente, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, occorre passare a considerare il merito della richiesta di revoca della confisca allargata dell'immobile intestato ad [OSCURATO:PERSONA], che era stata presentata alla Corte di appello di Torino sull'assunto della disponibilità delle somme di denaro impiegate per effettuare l'acquisizione controversa, che derivava alla ricorrente dall'assunzione di un mutuo immobiliare, le cui rate erano state corrisposte anche grazie al contributo economico fornito dalla madre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Torino, sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile, evidenziava che la ricorrente non disponeva di risorse economiche idonee a sostenere il pagamento delle rate del mutuo contratto per acquistare l'unità immobiliare controversa, non potendo rilevare, nella direzione prospettata dal suo difensore, le somme percepite, a titolo previdenziale, dalla madre [OSCURATO:PERSONA], che apparivano di modesta consistenza e risultavano obiettivamente inadeguate a fronteggiare il carico ipotecario. Non era stata, inoltre, acquisita alcuna prova che la ricorrente o la madre disponessero di risorse derivanti da supporti economici esterni al loro nucleo familiare, non essendo tali asserzioni supportare da documentazione idonea a fornire la dimostrazione di queste asserzioni. Ne conseguiva che, anche sotto questo profilo, le affermazioni difensive sulla disponibilità, economica e reddituale, del nucleo familiare composto dalla ricorrente e dalla madre appaiono sprovviste di fondamento probatorio. Le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Torino, pertanto, appaiono rispettose delle emergenze probatorie e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia di sproporzione reddituale, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui «ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., i termini di raffronto della sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità possedute dal condannato devono fissarsi nel reddito dichiarato o nelle attività economiche esistenti al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti [...]» (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166-01). 4. Deve, al contempo, escludersi che, nel caso di specie, si sia concretizzata la violazione del criterio di ragionevolezza temporale dell'acquisto dell'immobile controverso, dedotta dalla difesa della ricorrente, tenuto contò del fatto che il coniuge della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "[OSCURATO:PERSONA]", due anni prima dell'acquisizione. La prospettazione difensiva, invero, non tiene conto del fatto che tale operazione di polizia si poneva in linea di continuità con un'altra operazione, denominata "Minotauro", i cui fatti di reato - che coinvolgevano alcuni familiari del coniuge della ricorrente, tra cui [OSCURATO:PERSONA] - si verificavano in epoca concomitante all'acquisto dell'immobile controverso, rendendo destituita di fondamento, sul piano dell'assenza di correlazione cronologica, la censura difensiva. Senza considerare, per altro verso, che il gruppo criminale 'ndranghetistico nel quale gravitava il coniuge della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza non è controversa e nemmeno contestata dalla difesa della ricorrente, svolgeva le sue attività illecite nel suo territorio di riferimento - rappresentato dal Comune di Rizziconi, facente parte dell'area metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] - fin da epoca risalente nel tempo, sicuramente precedente all'acquisto dell'immobile della cui ablazione si discute, come attestato dagli esiti delle operazioni di polizia denominate "[OSCURATO:PERSONA]" e "Minotauro", che venivano correttamente richiamati dalla Corte di appello di Torino. Tali conclusioni, a ben vedere, appaiono rispettose della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468-01), consolidatasi a seguito dell'intervento chiarificatore della la Corte costituzionale, che, con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, ha evidenziato che, in presenza di determinate condizioni, normativamente imposte, può applicarsi la presunzione relativa di illegittima acquisizione dei beni, che consente l'esercizio dei poteri ablatori nei soli limiti di un ambito circoscritto di "ragionevolezza temporale". La Corte costituzionale, dunque, ha ribadito la legittimità costituzionale della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. alla sola condizione che i poteri ablatori che vi sono sottesi siano ancorati a elementi concreti, che consentano di affermare l'esistenza di una correlazione temporale tra l'arricchimento illecito conseguito e la condotta criminosa del prevenuto (Corte cost., sent. n. 33 del 2018, cit.).A questi principi di diritto, correttamente applicati dalla Corte di appello di Torino, si è confermata la giurisprudenza di questa Corte, che, nella direzione ermeneutica prefigurata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, ha osservato che «la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antec:edente alla sua commissione» (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988-01). 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
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