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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 10342/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano il 26 gennaio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 23 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione circa 13,5 kg di hashish, fatto contestato come commesso il 21 maggio 2020, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata ritenuta sussistente, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza della giustificazione, e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale ed insufficienza della motivazione quanto alla omessa riqualificazione del fatto in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Rammentato che la Difesa aveva posto la questione con l'appello, si ritiene che l'avere disatteso la stessa da parte della Corte di merito confligga con il principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, ric.

Murolo, Rv. 274076-01, secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

I Giudici di merito avrebbero trascurato che l'imputato svolge lecita attività lavorativa, che si è determinato all'illecito solo per mantenere la propria famiglia a seguito delle misure emergenziali di chiusura delle attività imposte in ragione della pandemia, che non aveva intenzione di spacciare direttamente la droga e che la sostanza aveva un principio attivo di bassissima quantità.

Le ragioni svolte alle pp. 5-6 della sentenza impugnata per disattendere la questione sarebbero di natura meramente presuntiva e non corredate da elementi concreti.

2.2. Tramite il secondo motivo censura le ritenute mancanza ed insufficienza della motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione inflitta, giustificata solo con un generico riferimento alla congruità in relazione alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, nonostante il trattamento si distacchi dal minimo edittale.

Richiamati, dunque, precedenti di legittimità stimati pertinenti, domanda l'annullamento della sentenza impugnata.3.

Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 21 novembre 2027, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Quanto al primo motivo di impugnazione, con cui si contesta la esatta qualificazione giuridica del fatto, premesso che la "insufficienza" motivazionale denunciata alle pp. 1 e 3 e del ricorso non è ricorribile in cassazione, osserva il Collegio che da circostanze di fatto soltanto asserite e persino da mere intenzioni si vorrebbero tratte implicazioni giuridiche, nonostante che la Corte di appello (pp. 5-6) e già prima il Tribunale (p. 3) abbiano valorizzato la ingente quantità (13,5 kg da cui sono ricavabili quasi 18.000 dosi), suddivisa in panetti da 500 grammi l'uno, circostanze stimata non irragionevolmente indicative di sicuri contatti con ambienti criminali di elevato spessore.

Nella seconda parte del primo motivo, peraltro, si intenderebbe introdurre una specie di "stato necessità" dell'imputato, che - si assume - sarebbe stato indotto al commercio di droga solo per sfamare la propria famiglia a seguito delle misure emergenziali imposte a causa della pandemia.

3. In relazione al secondo motivo, con il quale si denuncia il trattamento sanzionatorio, stimato eccessivamente severo, si prende atto che la pena base è di poco superiore al medio (quattro anni e sei mesi di reclusione a fronte di un valore medio di quattro anni), sicchè appare sufficiente la giustificazione operata in sentenza, che ha specialmente sottolineato la gravità del fatto.

4. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condividi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 01/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano il 26 gennaio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 23 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione circa 13,5 kg di hashish, fatto contestato come commesso il 21 maggio 2020, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata ritenuta sussistente, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza della giustificazione, e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale ed insufficienza della motivazione quanto alla omessa riqualificazione del fatto in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Rammentato che la Difesa aveva posto la questione con l'appello, si ritiene che l'avere disatteso la stessa da parte della Corte di merito confligga con il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, ric. Murolo, Rv. 274076-01, secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. I Giudici di merito avrebbero trascurato che l'imputato svolge lecita attività lavorativa, che si è determinato all'illecito solo per mantenere la propria famiglia a seguito delle misure emergenziali di chiusura delle attività imposte in ragione della pandemia, che non aveva intenzione di spacciare direttamente la droga e che la sostanza aveva un principio attivo di bassissima quantità. Le ragioni svolte alle pp. 5-6 della sentenza impugnata per disattendere la questione sarebbero di natura meramente presuntiva e non corredate da elementi concreti. 2.2. Tramite il secondo motivo censura le ritenute mancanza ed insufficienza della motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione inflitta, giustificata solo con un generico riferimento alla congruità in relazione alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, nonostante il trattamento si distacchi dal minimo edittale. Richiamati, dunque, precedenti di legittimità stimati pertinenti, domanda l'annullamento della sentenza impugnata.3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 21 novembre 2027, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo di impugnazione, con cui si contesta la esatta qualificazione giuridica del fatto, premesso che la "insufficienza" motivazionale denunciata alle pp. 1 e 3 e del ricorso non è ricorribile in cassazione, osserva il Collegio che da circostanze di fatto soltanto asserite e persino da mere intenzioni si vorrebbero tratte implicazioni giuridiche, nonostante che la Corte di appello (pp. 5-6) e già prima il Tribunale (p. 3) abbiano valorizzato la ingente quantità (13,5 kg da cui sono ricavabili quasi 18.000 dosi), suddivisa in panetti da 500 grammi l'uno, circostanze stimata non irragionevolmente indicative di sicuri contatti con ambienti criminali di elevato spessore. Nella seconda parte del primo motivo, peraltro, si intenderebbe introdurre una specie di "stato necessità" dell'imputato, che - si assume - sarebbe stato indotto al commercio di droga solo per sfamare la propria famiglia a seguito delle misure emergenziali imposte a causa della pandemia. 3. In relazione al secondo motivo, con il quale si denuncia il trattamento sanzionatorio, stimato eccessivamente severo, si prende atto che la pena base è di poco superiore al medio (quattro anni e sei mesi di reclusione a fronte di un valore medio di quattro anni), sicchè appare sufficiente la giustificazione operata in sentenza, che ha specialmente sottolineato la gravità del fatto. 4. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo. 5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condividi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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