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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15583/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: D'[OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: D'[OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Sentiti: - il sostituto procuratore G. Pratola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; - gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e d'Antuono che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26 aprile 2021, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.

A carico di D'Alessandro convergevano gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver preso parte al clan camorristico capeggiato dal nonno, [OSCURATO:PERSONA], del quale supportava l'attività illecita.

L'ordinanza impugnata descriveva compiutamente i fatti posti a carico del ricorrente, non senza operare una prima ricostruzione dell'associazione camorristica, nota come clan D'Alessandro, operante a Castellammare di Stabia.

La struttura, che metteva capo al suo vertice storico, D'[OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, era descritta come una struttura verticistica, secondo gli accertamenti contenuti nelle sentenze di condanna richiamate (cfr. fll. 8 e ss. del titolo genetico).

Il clan era insediato nel quartiere di Scanzano, a Castellammare di Stabia.

Nel corso degli ultimi anni la sopravvenuta detenzione degli elementi di vertice, già intranei alla struttura, aveva comportato l'ascesa di nuove leve e, tra queste, a far data dal 2012, di [OSCURATO:PERSONA] (guappone).

Le intercettazioni avevano rivelato che il clan stesso era gestito da due soggetti, D'Alessandro e tale Giovannone, oltre che da [OSCURATO:PERSONA] (o vaccaro), elemento che aveva assunto la reggenza anche in ragione del maggiore carisma per la detenzione già subita.

Mosca risultava gestire, nel piazzale delle terme di Castellammare, una sorta di "ufficio", organizzato nella sua vettura, adibito a curare le vicende associative e quelle tipicamente illecite che spaziavano dall'usura, alle estorsioni.

Il clan si avvaleva di una cassa comune e sosteneva economicamente gli associati.

Il Tribunale esaminava il ruolo di D'[OSCURATO:PERSONA] e spiegava che si rendeva latore di messaggi, fissava appuntamenti con altri elementi del clan, aventi egualmente ruolo apicale e individuava le vittime, da sottoporre a estorsione e da condurre al cospetto del nonno; evidenziava come in più occasioni era stato ripreso, mentre poneva in essere attività nell'interesse della cosca stessa.

A suo carico convergevano, innanzitutto, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che lo indicava come rappresentante del padre, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354 e come soggetto che svolgeva un ruolo rilevante nel contesto del clan camorristico, assolvendo le funzioni direttive nel contesto criminale illecito di riferimento.

Il ricorrente era stato, poi, ripreso mentre a bordo della vettura della madre, (lato passeggero), affiancato da due motociclette, circolava nel centro di Scanzano, assumendo la tipica posizione di soggetto "scortato".

Ciò accadeva il giorno successivo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ex collaboratore di giustizia che, con le sue dichiarazioni, aveva determinato l'arresto di diversi membri della famiglia D'Alessandro.

Era richiamato, poi, l'episodio relativo alla richiesta che tale Fonsino aveva rivolto di essere autorizzato a vendere sigarette di contrabbando, attività cui [OSCURATO:PERSONA] era contrario.

La determinazione di assumere una autorizzazione di quella portata, contraria all'intendimento di [OSCURATO:PERSONA], era indicativa di un ruolo rilevante in capo al ricorrente.

Emergeva, ancora,'a suo carico, la vicenda della consegna delle chiavi a [OSCURATO:PERSONA], utilizzate per "blindare" il luogo in cui si sarebbe svolta una riunione di camorra; la convocazione di altro sodale, [OSCURATO:PERSONA], ad un incontro con il nonno in un luogo nella sua disponibilità.

In occasione di una rapina avvenuta a Scanzano lo stesso ricorrente aveva assunto l'iniziativa di punire gli autori e ne aveva parlato con il nonno che lo aveva esortato alla cautela.

Contrariamente, il capo clan Giovannone lo aveva autorizzato a intervenire con i ragazzi (così confermando la disponibilità di un gruppo di fedelissimi, particolare cui aveva fatto riferimento anche Rapicano).

D'Alessandro discuteva della presenza in città del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ed era indicato come soggetto da incaricare della reprimenda da compiere nei confronti del figlio di [OSCURATO:PERSONA], che si era appropriato del denaro che deriva dallo spaccio di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], detto Giginiello (senior), discuteva della apposizione di telecamere, in località Scanzano, particolare che, secondo il Tribunale poteva conoscere solo un associato e a costui si rivolgeva [OSCURATO:PERSONA], per ricevere una pistola per la gambizzazione di un soggetto che aveva avuto una lite con D'[OSCURATO:PERSONA], cl. 1998.

Aveva avuto rapporti, per conto del nonno, con [OSCURATO:PERSONA] soggetto impegnato nel versamento di somme al clan e che si sarebbe dovuto sostenere dallo stesso D'Alessandro in occasione delle consultazioni elettorali.

Infine, il ricorrente era stato coinvolto nell'aggressione di un carabiniere per ragione di viabilità, evento che induceva a confermare il ruolo di controllo del gruppo sul territorio.

La vicenda si verificava impiegando una mazza da baseball e provocando lesioni guaribili in oltre 20 giorni.

Nella circostanza, pur beneficiando della messa alla prova, ne violava le prescrizioni, incontrando i due concorrenti e allontanandosi dall'abitazione del nonno, immobile monitorato.

Le esigenze cautelari erano ritenute esistenti, in ragione' della presunzione relativa e per una serie di elementi.

Da un lato la sua discendenza familiare e, dall'altro, il ruolo di "picchiatore" del clan, dopo l'arresto del nonno, ne definivano una posizione associativa e un quadro cautelare di indubbia consistenza.

Emergeva, secondo il Tribunale il ruolo di un giovane che si faceva largo nelle fila del clan, di cui sposava le logiche di appartenenza che dimostravano l'affectio societatis.

2. Ricorre per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori di fiducia e deduce quanto segue affidando le sue doglianze a due distinti atti di impugnazione.

2.1. Con il primo, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Afferma l'insussistenza della gravità indiziaria.

In sede di riesame la difesa aveva depositato una memoria, segnalando una serie di elementi che supportavano il giudizio di inconsistenza del quadro a carico.

Innanzitutto, il presunto tragitto "scortato" del 9/8/2017 trovava supporto in una ragione specifica tra l'altro dimostrata e relativa alla necessità di portare l'auto di famiglia a fare una revisione.

Quanto alla finalità di gravità indiziaria relativa alla conversazione nr. 5393, relativa al contrabbando, D'Alessandro, appresa la natura illecita dell'attività, aveva desistito.

Del resto, nessun elemento dimostrava che l'attività era svolta per conto del nonno cui avrebbe riportato l'andamento.

Nelle conversazioni nr. 817 e 819 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al nipote le chiavi di un'area, senza fornire spiegazione sulla finalità per la quale dovesse disporne.

Anche la rapina avvenuta a Scanzano era stata compiuta in danno di persone legate da amicizia ed emergeva la sola intenzione di punire gli autori del delitto.

Il riferimento ai "ragazzi" era poi collegato ai rapinatori e non era in connessione con l'attività illecita.

Le conversazioni nr. 8204 e 8208 lette criticamente facevano richiamo a una persona da cercare per affari leciti.

Il richiamo alla presenza in città del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non aveva né portata, né significato indiziario.

Il Tribunale del riesame aveva, tuttavia, confermato il ragionamento del Giudice per le indagini preliminari e aveva disatteso ogni argomento difensivo.

Il ragionamento sviluppato, tuttavia, era, secondo il ricorrente, illogico e non idoneo a sorreggere il ritenuto quadro di gravità indiziarla.Nessun elemento confermava che D'Alessandro fosse latore di messaggi per conto del nonno e la sua presunta collaborazione ad un summit, tenuto in un luogo nella sua disponibilità, non aveva una valenza indiziaria certa.

La vicenda valorizzata sulla visita di [OSCURATO:PERSONA], anche, era piva di significato, poiché se ne ignorava l'oggetto e la causale.

Né sarebbe stato valido un ragionamento finalizzato alla lettura del ruolo di D'Alessandro, in ragione della sua storia familiare.

La stessa organizzazione del summit anzidetto non sarebbe stata indice di intraneità, neppure in chiave indiziaria, poiché l'impiego del secondo lucchetto, apposto all'accesso della proprietà, non era sintomo di blindatura del luogo, non conoscendo il ricorrente l'illiceità dell'incontro che ivi si sarebbe svolto.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Rapicano, anche, valevano a dare questa indicazione, non emergendo affatto che D'Alessandro disponesse effettivamente di un gruppo di fedelissimi e che avesse commesso reati con il relativo ausilio.

Del resto, obietta il ricorrente che, se avesse avuto la disponibilità di un numero di fedelissimi, sarebbero tutti emersi durante le indagini e sarebbe stata individuata una concreta partecipazione al programma criminoso.

Le condotte, dunque, erano poste in essere in un contesto familiare privo di valenza associativa.

2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione.

Lo stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto evidenziato nel titolo cautelare, con riguardo a D'Alessandro eliminava qualunque esigenza cautelare e in ogni caso permetteva di farvi fronte con la misura degli arresti domiciliari.

Ciò in considerazione anche del mutamento di vita del ricorrente, che aveva intrapreso un'attività lavorativa, e dell'avvenuto risarcimento in altro procedimento, in favore della vittima del reato commesso, anche per la giovane età e la sua condizione di incensurato.

Il Tribunale non affrontava la questione temporale relativa al fatto che le condotte si fermavano al 2018 e aveva sviluppato considerazioni non coerenti sui gravi indizi.

2.3. Con separato atto di impugnazione D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antuono, e lamenta quanto segue.

2.3.1. Sviluppa unico motivo e articola le seguenti censure.Insiste sulla genericità della chiamata di Rapicano e sul ritenuto ruolo apicale del ricorrente.

Il collaboratore non aveva descritto elementi concreti che potessero fornire le coordinate della sua partecipazione al clan.

La conversazione intercettata il 18/9/2018, da parte di D'Alessandro, ne escludeva il ruolo associativo.

La scorta predisposta in favore del ricorrente, il giorno seguente l'omicidio di Fontana, del 9 agosto 2018, era stata considerata tale, là dove, contrariamente, si trattava di un semplice raggruppamento di soggetti e il ragionamento integrava un travisamento da parte del Tribunale del riesame.

Si era, invero, trattato di un accompagnamento per la riparazione dell'auto.

Quanto alla richiesta rivolta dal ricorrente al fratello in ordine alla domanda di tale Fonsino, finalizzata a porre in essere la vendita di sigarette di contrabbando, erano state valorizzate dinamiche lontane dalle logiche associative.

L'attività svolta dal ricorrente nel settore della vendita di sigarette di contrabbando non aveva valenza associativa e non costituiva riscontro alle dichiarazioni del collaboratore.

Anche sulla vicenda della rapina l'interpretazione del Tribunale era illogica.

Emergeva che D'Alessandro avesse delegato di punire il rapinatore proprio avvalendosi degli amici di costui (ricorrendo a tale Aristide).

L'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate era stata operata in maniera illogica.

La consegna delle chiavi da parte di D'Alessandro al nonno, intesa come contributo al clan per permettere l'accesso ai sodali a un fondo per un summit non v'era nessuna prova che fosse azione il cui fine constava allo stesso ricorrente.

Né l'apposizione di un secondo lucchetto aveva finalità di sicurezza o si sarebbe potuto ritenere che D'Alessandro conoscesse le intenzioni del nonno.

Quanto all'incarico su [OSCURATO:PERSONA] (guappone) non era elemento tale da far assimilare il dato a un affidamento perentorio di compiti; né le ipotetiche convocazioni nell'interesse del nonno erano iniziative assunte nell'interesse del clan.

Anche la conversazione tra Mosca e Longobardi sulla necessità di punire il figlio di un presunto sodale non dimostrava che l'incarico era stato affidato a D'Alessandro.

La presenza di telecamere presso l'abitazione di un prozio, dato noto ai soli sodali, trovava giustificazione nella tipologia del centro cittadino, quartiere piccolo e ad alta densità abitativa.

La scelta di fornire un'arma per gambizzare tale Daniele, poi non trovava nessun elemento di supporto ed era frutto di un travisamento il contenuto della conversazione.L'incontro con tale Delle Donne, candidato alle elezioni e finalizzato al sostegno elettorale non era provato fosse avvenuto con l'apporto di D'Alessandro e, in ogni caso, non si sarebbe potuta ritenere quella condotta funzionale agli interessi del clan.

Infine, l'aggressione posta in essere ai danni di un carabiniere per motivi di viabilità, non aveva tenuto presente gli elementi a discarico e il fatto che l'aggressione era avvenuta fuori dal territorio di operatività del clan stesso e in termini estemporanei, oltre ad aver determinato il risarcimento del militare da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

Il Tribunale, dopo aver ricostruito gli assetti del clan, ha esaminato specificamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA] d'Alessandro, classe 1998, figlio di Pasquale, che aveva ruolo apicale nel gruppo.

A suo carico militano, innanzitutto, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che lo ha indicato come soggetto che aveva un posto di rilievo nel clan e interveniva in rappresentanza del padre, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354.

Egli si circonderebbe, si è osservato, di un gruppo di "fedelissimi" e il giorno dopo l'omicidio del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], era stato ripreso sulla vettura della madre con una "scorta", essendo affiancato da due motociclette.

Gli eventi relativi alla chiesta autorizzazione da parte di Fonsino, finalizzata a vendere sigarette di contrabbando e l'assenso dato, anche contro il parere del nonno, [OSCURATO:PERSONA], attestavano una crescita del ricorrente e una evidente posizione di rilievo, legata al suo nome.

Il Tribunale ha, poi, evidenziato come il ricorrente stesso fosse consapevole del ruolo all'interno del clan e della posizione che gli derivava dall'essere figlio di Pasquale.

Altro sodale (tale Longobardi) lo indicava come picchiatore del clan; era detentore delle chiavi di un terreno ove si svolgevano le riunioni e gli incontri tra camorristi, luogo nella sua disponibilità, ove custodiva i cani; girava scortato e il giorno dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], con quel gesto ne rivendicava la paternità.

La valutazione unitaria di tutti gli elementi indicati attestava che si versasse al cospetto di un soggetto il cui atteggiamento era caratterizzato dall'animus societatis con continuo e diuturno contributo all'associazione.

Tutti gli elementi richiamati si legavano alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ne descriveva il ruolo di un associato e ne segnalava un contributo decisamente attivo a favore del clan.

Invero, nonostante le affermazioni dei difensori nei rispettivi ricorsi essi attestavano una compenetrazione tale da segnalare la posizione di un associato, che, oltre a essere pienamente consapevole del ruolo, aveva piena volontà di contribuire ad un gruppo associato con lo scopo di favorire l'intera associazione.

Ciò spiega la ragione per la quale entrambi i ricorsi non colgano nel segno e descrivano dati di fatto volti a dare una lettura diversa degli elementi storici che, al contrario, ha ritenuto il Tribunale, avevano fermo carattere dimostrativo della partecipazione e di una condizione di piena compenetrazione.

In questa logica si comprende anche la ragione per la quale le due impugnazioni siano in errore nel ritenere che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe non suscettibile di fondare una valutazione a carico, per intrinseca genericità.

Né valgono i rilievi a discarico che la difesa ha opposto nei due atti di impugnazione, in cui si opera un esame parcellizzato degli elementi disponibili e non si tiene presente che la condotta di partecipazione è piuttosto frutto di una visione complessiva dei dati disponibili e del contributo offerto al gruppo.

Così non risultano risolutivi i riferimenti critici operati alla vicenda della "scorta" eseguita a favore del ricorrente a bordo di due motociclette, condotta attuata in chiave dimostrativa, dopo l'omicidio di Fontana.

Sul punto il richiamo alla necessità di consegnare l'auto per una riparazione, si è osservato da parte del Tribunale, oltre a non trovare effettiva conferma nell'epoca storica (l'accompagnamento avveniva il giorno dopo l'omicidio anzidetto) non esclude affatto che, pur a fronte di quello scopo, si potesse utilizzare l'occasione per dare simbolicamente all'esterno e in un piccolo centro abitato la percezione che D'Alessandro si spostasse, facendosi scudo di una tutela, per la sua persona.

D'altro canto, sul punto convergevano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rapicano, che aveva anticipato come il ricorrente si fosse circondato di un gruppo di fedelissimi, aspetto che confermava il particolare dell'accompagnamento da parte di costoro, in occasione della consegna dell'autovettura.

Non ha, poi, rilievo decisivo il riferimento alla possibile mancanza di conoscenza, da parte del ricorrente, dello scopo per il quale i diversi soggetti si incontravano nel luogo di cui D'Alessandro deteneva le chiavi, mettendo a disposizione del nonno l'area stessa.

Egli, che ivi custodiva i suoi cani, per storia familiare aveva ampia conoscenza delle finalità dell'azione e delle attività svolte prima dal genitore e, poi, dal nonno materno, con il quale, tra l'altro, conviveva e sul conto dei quali Rapicano anche era stato preciso.

La condotta di accompagnamento dei soggetti convocati al cospetto del nonno, ancora, dimostrava la presa di coscienza del ruolo di intraneità di D'Alessandro e, proprio attraverso il racconto del collaboratore di giustizia, si traeva una smentita ferma alla tesi elaborata negli atti di impugnazione, riferendo la fonte collaborativa del ruolo di un soggetto che aveva chiara cognizione dell'oggetto dei discorsi che erano effettuati dal nonno.

Correttamente, dunque, il Tribunale della libertà ha escluso l'ipotesi che D'Alessandro fosse ignaro delle finalità delle convocazioni, tanto da giungere, addirittura, ad assumere, in proprio, iniziative di autorizzazione su attività illecite, anche contro il parere del nonno.

Costui, infatti, interpellato, aveva manifestato la sua contrarietà allo smercio delle sigarette di contrabbando e, ciò nonostante, il nipote avesse assunto un'iniziativa di favore, autorizzando il soggetto che si era rivolto a loro, per ottenere, appunto, quell'autorizzazione.

D'altro canto, il delitto di associazione per delinquere di stampo camorristico, oltre agli elementi strutturali che connotano il paradigma di incriminazione, si caratterizza, nella sua tipicità, per la condotta di prendere parte ad un gruppo associativo che ha lo scopo di commettere una pluralità di delitti, sfruttando la forza di intimidazione che promana dal gruppo e l'omertà che ne deriva.

Ciò dimostra che per la sussistenza del fatto, oltre agli elementi caratterizzanti la fattispecie, non è necessaria una prova delle singole fattispecie cui è finalizzato il vincolo associativo stesso, ma il solo aspetto afferente alla partecipazione, da intendere come condotta di ingresso (nel senso di far parte) del gruppo.

La proiezione dimostrativa, dunque, nel suo oggetto è, pertanto, diversa da quella che ha ad oggetto i singoli delitti che costituiscono la base del programma associativo.

Alla luce di premessa siffatta va letto il portato dichiarativo del collaboratore Rapicano che riferisce in funzione della partecipazione con una chiamata di correo che trova supporto in singoli fatti storicamente accertati.

Non è, pertanto, necessario che l'incrocio tra la chiamata del correo e gli elementi esterni abbia ad oggetto una convergenza su singoli delitti, ma l'oggetto di esso incrocio si proietta, in generale, sulla condotta di sola partecipazione.

I rilievi sviluppati in ricorso sono, dunque, tutti infondati.

Il Tribunale del riesame risponde su ogni aspetto dando una spiegazione immune dalle censure dedotte.

Pienamente coerente, come anticipato, è la spiegazione sulla scorta data alla luce del ruolo e della storia familiare del ricorrente, in ragione della percezione pubblica della condotta.

Immune da censure è la motivazione sulla scelta di permettere a tale Fonsino di riavviare l'attività di contrabbando di sigarette.

Sul punto sono superate le critiche della difesa, innanzitutto alla luce del tenore della conversazione nr. 5393 del 18/9/2018, il cui contenuto non è rivalutabile, né interpretabile diversamente, appartenendo l'attività relativa al giudice di merito. (Sez.

U, nr.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Nella logica complessiva, ancora, si deve leggere, a smentita di quanto ritenuto dalla difesa, anche la vicenda già richiamata, afferente alla consegna delle chiavi al nonno, [OSCURATO:PERSONA] del fondo impiegato come luogo d'incontro.

Risulta illogica, infatti, la conclusione secondo cui il ricorrente sarebbe stato inconsapevole del fine per il quale erano state congegnate le chiavi di accesso all'immobile.

D'Alessandro, invero, era soggetto pienamente intraneo al clan ed era consapevole e parte integrante della struttura, partecipando alle attività illecite che avevano valenza associativa.

Così era interpretata la condotta finalizzata alla punizione del soggetto che aveva commesso la rapina nel territorio di competenza del clan e il contenuto della conversazione nr. 8204, elementi che davano piena prova della finalità e del metodo camorristico, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non potendo collegarsi quei fatti ad attività di tipo personale.

Non era emerso, d'altro canto, nessun elemento che collegasse l'evento a quella natura.

Significato non dissimile avevano i commenti sulle telecamere installate dalla Polizia giudiziaria dopo la scarcerazione di D'[OSCURATO:PERSONA] senior (Giginiello), vicenda che non sarebbe stata interpretabile come un semplice commento su una voce corrente in pubblico e, in particolare, nel contesto cittadino, là dove la questione era valutata in una logica diversa e di valenza associativa da parte dei consociati.

Identico significato aveva il riferimento alla vicenda di altro sodale [OSCURATO:PERSONA], Guappone, (conversazione nr 8101) e quella relativa a [OSCURATO:PERSONA] da sostenere alle consultazioni elettorali, per il quale non si sarebbe dovuto assicurare il solo voto familiare, come ritenuto in ricorso, ma un impegno collettivo e l'apporto di tutti gli associati (conversazione nr. 10816).

Né può condividersi la critica articolata in ricorso, secondo cui ogni questione assumerebbe una valenza a sfondo familiare, là dove è la stessa storia familiare a smentire un'ipotesi siffatta, per il carattere camorristico della famiglia e per il ruolo che D'Alessandro aveva assunto.

Sono chiari i riferimenti ad un contesto ambientale permeato da una compagine primariamente composta da soggetti legati da vincoli di affinità e di parentela.

Nella specie, tuttavia, non vi sono tratti equivoci che si fondano su soli automatismi sociali e familiari, che non risulterebbero indicatori di effettiva intraneità ( Sez. 6, n. 39112 del 20/05/2015, Catalano non massimata).

Emerge piuttosto una interrelazione tra affiliato e struttura di riferimento, con precisa definizione dell'ambito territoriale di azione e con una compenetrazione attiva del singolo nel 4 gruppo e una messa a disposizione seria e continuativa come si evinceva dalle condotte esaminate e da quanto aveva riferito il collaboratore Rapicano.

I ricorsi, tendono, in gran parte a una rivalutazione degli elementi disponibili e ad una rilettura della piattaforma indiziaria, rielaborando il contenuto delle conversazioni intercettate, aspetto non sindacabile in sede di legittimità.

2. Infondato è anche il tema connesso alle esigenze cautelari, sviluppato nel secondo motivo di ricorso dell'impugnazione, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Non può ritenersi, invero, che il sopravvenuto stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del collegamento con D'Alessandro elidesse il profilo anzidetto e, in particolare, quello relativo al pericolo di recidiva.

Sul punto basta osservare che in materia, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, opera la presunzione cautelare e che D'Alessandro non aveva un ruolo solo ancillare rispetto a quella del nonno, ma una sua identità camorristica, risultando il ricorrente stesso portatore di un ruolo associativo autonomo che lo rendeva ex se pericoloso, non solo perché nipote di Mosca, ma giacché inserito in un consesso delinquenziale in cui aveva una sua sfera di operatività.

Tutti gli elementi enucleati, infatti, davano conto di quel profilo ed escludevano che la detenzione di Mosca elidesse la pericolosità del ricorrente.

Non era, pertanto, possibile, secondo il Tribunale adito, concedere una misura d'autocontrollo domiciliare, né ritenere che le esigenze stesse si potessero considerare attenuate o cessate per l'intervenuto risarcimento, in altro procedimento, in favore della vittima di un'aggressione.

L'ordinanza impugnata è ampiamente motivata su tutte le deduzioni a discarico e offre una valida sequenza di elementi che fondano il quadro connesso alle esigenze cautelari.

Valgono tutti i riferimenti al ritenuto ruolo di "picchiatore" del clan e la sua centralità in esso.

Né trovano supporto diverse interpretazioni sull'epoca temporale di consumazione dei singoli episodi, risultando la partecipazione un reato permanente.

Essa, dunque, non si identifica, con la durata dei singoli reati che integrano il programma associativo, ma si protrae nel tempo sino al verificarsi di eventi che ne segnano la cessazione.

3. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria prov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: D'[OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: D'[OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Sentiti: - il sostituto procuratore G. Pratola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; - gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e d'Antuono che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 aprile 2021, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. A carico di D'Alessandro convergevano gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver preso parte al clan camorristico capeggiato dal nonno, [OSCURATO:PERSONA], del quale supportava l'attività illecita. L'ordinanza impugnata descriveva compiutamente i fatti posti a carico del ricorrente, non senza operare una prima ricostruzione dell'associazione camorristica, nota come clan D'Alessandro, operante a Castellammare di Stabia. La struttura, che metteva capo al suo vertice storico, D'[OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, era descritta come una struttura verticistica, secondo gli accertamenti contenuti nelle sentenze di condanna richiamate (cfr. fll. 8 e ss. del titolo genetico). Il clan era insediato nel quartiere di Scanzano, a Castellammare di Stabia. Nel corso degli ultimi anni la sopravvenuta detenzione degli elementi di vertice, già intranei alla struttura, aveva comportato l'ascesa di nuove leve e, tra queste, a far data dal 2012, di [OSCURATO:PERSONA] (guappone). Le intercettazioni avevano rivelato che il clan stesso era gestito da due soggetti, D'Alessandro e tale Giovannone, oltre che da [OSCURATO:PERSONA] (o vaccaro), elemento che aveva assunto la reggenza anche in ragione del maggiore carisma per la detenzione già subita. Mosca risultava gestire, nel piazzale delle terme di Castellammare, una sorta di "ufficio", organizzato nella sua vettura, adibito a curare le vicende associative e quelle tipicamente illecite che spaziavano dall'usura, alle estorsioni. Il clan si avvaleva di una cassa comune e sosteneva economicamente gli associati. Il Tribunale esaminava il ruolo di D'[OSCURATO:PERSONA] e spiegava che si rendeva latore di messaggi, fissava appuntamenti con altri elementi del clan, aventi egualmente ruolo apicale e individuava le vittime, da sottoporre a estorsione e da condurre al cospetto del nonno; evidenziava come in più occasioni era stato ripreso, mentre poneva in essere attività nell'interesse della cosca stessa. A suo carico convergevano, innanzitutto, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che lo indicava come rappresentante del padre, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354 e come soggetto che svolgeva un ruolo rilevante nel contesto del clan camorristico, assolvendo le funzioni direttive nel contesto criminale illecito di riferimento. Il ricorrente era stato, poi, ripreso mentre a bordo della vettura della madre, (lato passeggero), affiancato da due motociclette, circolava nel centro di Scanzano, assumendo la tipica posizione di soggetto "scortato". Ciò accadeva il giorno successivo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ex collaboratore di giustizia che, con le sue dichiarazioni, aveva determinato l'arresto di diversi membri della famiglia D'Alessandro. Era richiamato, poi, l'episodio relativo alla richiesta che tale Fonsino aveva rivolto di essere autorizzato a vendere sigarette di contrabbando, attività cui [OSCURATO:PERSONA] era contrario. La determinazione di assumere una autorizzazione di quella portata, contraria all'intendimento di [OSCURATO:PERSONA], era indicativa di un ruolo rilevante in capo al ricorrente. Emergeva, ancora,'a suo carico, la vicenda della consegna delle chiavi a [OSCURATO:PERSONA], utilizzate per "blindare" il luogo in cui si sarebbe svolta una riunione di camorra; la convocazione di altro sodale, [OSCURATO:PERSONA], ad un incontro con il nonno in un luogo nella sua disponibilità. In occasione di una rapina avvenuta a Scanzano lo stesso ricorrente aveva assunto l'iniziativa di punire gli autori e ne aveva parlato con il nonno che lo aveva esortato alla cautela. Contrariamente, il capo clan Giovannone lo aveva autorizzato a intervenire con i ragazzi (così confermando la disponibilità di un gruppo di fedelissimi, particolare cui aveva fatto riferimento anche Rapicano). D'Alessandro discuteva della presenza in città del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ed era indicato come soggetto da incaricare della reprimenda da compiere nei confronti del figlio di [OSCURATO:PERSONA], che si era appropriato del denaro che deriva dallo spaccio di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], detto Giginiello (senior), discuteva della apposizione di telecamere, in località Scanzano, particolare che, secondo il Tribunale poteva conoscere solo un associato e a costui si rivolgeva [OSCURATO:PERSONA], per ricevere una pistola per la gambizzazione di un soggetto che aveva avuto una lite con D'[OSCURATO:PERSONA], cl. 1998. Aveva avuto rapporti, per conto del nonno, con [OSCURATO:PERSONA] soggetto impegnato nel versamento di somme al clan e che si sarebbe dovuto sostenere dallo stesso D'Alessandro in occasione delle consultazioni elettorali. Infine, il ricorrente era stato coinvolto nell'aggressione di un carabiniere per ragione di viabilità, evento che induceva a confermare il ruolo di controllo del gruppo sul territorio. La vicenda si verificava impiegando una mazza da baseball e provocando lesioni guaribili in oltre 20 giorni. Nella circostanza, pur beneficiando della messa alla prova, ne violava le prescrizioni, incontrando i due concorrenti e allontanandosi dall'abitazione del nonno, immobile monitorato. Le esigenze cautelari erano ritenute esistenti, in ragione' della presunzione relativa e per una serie di elementi. Da un lato la sua discendenza familiare e, dall'altro, il ruolo di "picchiatore" del clan, dopo l'arresto del nonno, ne definivano una posizione associativa e un quadro cautelare di indubbia consistenza. Emergeva, secondo il Tribunale il ruolo di un giovane che si faceva largo nelle fila del clan, di cui sposava le logiche di appartenenza che dimostravano l'affectio societatis. 2. Ricorre per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori di fiducia e deduce quanto segue affidando le sue doglianze a due distinti atti di impugnazione. 2.1. Con il primo, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Afferma l'insussistenza della gravità indiziaria. In sede di riesame la difesa aveva depositato una memoria, segnalando una serie di elementi che supportavano il giudizio di inconsistenza del quadro a carico. Innanzitutto, il presunto tragitto "scortato" del 9/8/2017 trovava supporto in una ragione specifica tra l'altro dimostrata e relativa alla necessità di portare l'auto di famiglia a fare una revisione. Quanto alla finalità di gravità indiziaria relativa alla conversazione nr. 5393, relativa al contrabbando, D'Alessandro, appresa la natura illecita dell'attività, aveva desistito. Del resto, nessun elemento dimostrava che l'attività era svolta per conto del nonno cui avrebbe riportato l'andamento. Nelle conversazioni nr. 817 e 819 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al nipote le chiavi di un'area, senza fornire spiegazione sulla finalità per la quale dovesse disporne. Anche la rapina avvenuta a Scanzano era stata compiuta in danno di persone legate da amicizia ed emergeva la sola intenzione di punire gli autori del delitto. Il riferimento ai "ragazzi" era poi collegato ai rapinatori e non era in connessione con l'attività illecita. Le conversazioni nr. 8204 e 8208 lette criticamente facevano richiamo a una persona da cercare per affari leciti. Il richiamo alla presenza in città del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non aveva né portata, né significato indiziario. Il Tribunale del riesame aveva, tuttavia, confermato il ragionamento del Giudice per le indagini preliminari e aveva disatteso ogni argomento difensivo. Il ragionamento sviluppato, tuttavia, era, secondo il ricorrente, illogico e non idoneo a sorreggere il ritenuto quadro di gravità indiziarla.Nessun elemento confermava che D'Alessandro fosse latore di messaggi per conto del nonno e la sua presunta collaborazione ad un summit, tenuto in un luogo nella sua disponibilità, non aveva una valenza indiziaria certa. La vicenda valorizzata sulla visita di [OSCURATO:PERSONA], anche, era piva di significato, poiché se ne ignorava l'oggetto e la causale. Né sarebbe stato valido un ragionamento finalizzato alla lettura del ruolo di D'Alessandro, in ragione della sua storia familiare. La stessa organizzazione del summit anzidetto non sarebbe stata indice di intraneità, neppure in chiave indiziaria, poiché l'impiego del secondo lucchetto, apposto all'accesso della proprietà, non era sintomo di blindatura del luogo, non conoscendo il ricorrente l'illiceità dell'incontro che ivi si sarebbe svolto. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Rapicano, anche, valevano a dare questa indicazione, non emergendo affatto che D'Alessandro disponesse effettivamente di un gruppo di fedelissimi e che avesse commesso reati con il relativo ausilio. Del resto, obietta il ricorrente che, se avesse avuto la disponibilità di un numero di fedelissimi, sarebbero tutti emersi durante le indagini e sarebbe stata individuata una concreta partecipazione al programma criminoso. Le condotte, dunque, erano poste in essere in un contesto familiare privo di valenza associativa. 2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione. Lo stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto evidenziato nel titolo cautelare, con riguardo a D'Alessandro eliminava qualunque esigenza cautelare e in ogni caso permetteva di farvi fronte con la misura degli arresti domiciliari. Ciò in considerazione anche del mutamento di vita del ricorrente, che aveva intrapreso un'attività lavorativa, e dell'avvenuto risarcimento in altro procedimento, in favore della vittima del reato commesso, anche per la giovane età e la sua condizione di incensurato. Il Tribunale non affrontava la questione temporale relativa al fatto che le condotte si fermavano al 2018 e aveva sviluppato considerazioni non coerenti sui gravi indizi. 2.3. Con separato atto di impugnazione D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antuono, e lamenta quanto segue. 2.3.1. Sviluppa unico motivo e articola le seguenti censure.Insiste sulla genericità della chiamata di Rapicano e sul ritenuto ruolo apicale del ricorrente. Il collaboratore non aveva descritto elementi concreti che potessero fornire le coordinate della sua partecipazione al clan. La conversazione intercettata il 18/9/2018, da parte di D'Alessandro, ne escludeva il ruolo associativo. La scorta predisposta in favore del ricorrente, il giorno seguente l'omicidio di Fontana, del 9 agosto 2018, era stata considerata tale, là dove, contrariamente, si trattava di un semplice raggruppamento di soggetti e il ragionamento integrava un travisamento da parte del Tribunale del riesame. Si era, invero, trattato di un accompagnamento per la riparazione dell'auto. Quanto alla richiesta rivolta dal ricorrente al fratello in ordine alla domanda di tale Fonsino, finalizzata a porre in essere la vendita di sigarette di contrabbando, erano state valorizzate dinamiche lontane dalle logiche associative. L'attività svolta dal ricorrente nel settore della vendita di sigarette di contrabbando non aveva valenza associativa e non costituiva riscontro alle dichiarazioni del collaboratore. Anche sulla vicenda della rapina l'interpretazione del Tribunale era illogica. Emergeva che D'Alessandro avesse delegato di punire il rapinatore proprio avvalendosi degli amici di costui (ricorrendo a tale Aristide). L'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate era stata operata in maniera illogica. La consegna delle chiavi da parte di D'Alessandro al nonno, intesa come contributo al clan per permettere l'accesso ai sodali a un fondo per un summit non v'era nessuna prova che fosse azione il cui fine constava allo stesso ricorrente. Né l'apposizione di un secondo lucchetto aveva finalità di sicurezza o si sarebbe potuto ritenere che D'Alessandro conoscesse le intenzioni del nonno. Quanto all'incarico su [OSCURATO:PERSONA] (guappone) non era elemento tale da far assimilare il dato a un affidamento perentorio di compiti; né le ipotetiche convocazioni nell'interesse del nonno erano iniziative assunte nell'interesse del clan. Anche la conversazione tra Mosca e Longobardi sulla necessità di punire il figlio di un presunto sodale non dimostrava che l'incarico era stato affidato a D'Alessandro. La presenza di telecamere presso l'abitazione di un prozio, dato noto ai soli sodali, trovava giustificazione nella tipologia del centro cittadino, quartiere piccolo e ad alta densità abitativa. La scelta di fornire un'arma per gambizzare tale Daniele, poi non trovava nessun elemento di supporto ed era frutto di un travisamento il contenuto della conversazione.L'incontro con tale Delle Donne, candidato alle elezioni e finalizzato al sostegno elettorale non era provato fosse avvenuto con l'apporto di D'Alessandro e, in ogni caso, non si sarebbe potuta ritenere quella condotta funzionale agli interessi del clan. Infine, l'aggressione posta in essere ai danni di un carabiniere per motivi di viabilità, non aveva tenuto presente gli elementi a discarico e il fatto che l'aggressione era avvenuta fuori dal territorio di operatività del clan stesso e in termini estemporanei, oltre ad aver determinato il risarcimento del militare da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. Il Tribunale, dopo aver ricostruito gli assetti del clan, ha esaminato specificamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA] d'Alessandro, classe 1998, figlio di Pasquale, che aveva ruolo apicale nel gruppo. A suo carico militano, innanzitutto, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che lo ha indicato come soggetto che aveva un posto di rilievo nel clan e interveniva in rappresentanza del padre, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Egli si circonderebbe, si è osservato, di un gruppo di "fedelissimi" e il giorno dopo l'omicidio del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], era stato ripreso sulla vettura della madre con una "scorta", essendo affiancato da due motociclette. Gli eventi relativi alla chiesta autorizzazione da parte di Fonsino, finalizzata a vendere sigarette di contrabbando e l'assenso dato, anche contro il parere del nonno, [OSCURATO:PERSONA], attestavano una crescita del ricorrente e una evidente posizione di rilievo, legata al suo nome. Il Tribunale ha, poi, evidenziato come il ricorrente stesso fosse consapevole del ruolo all'interno del clan e della posizione che gli derivava dall'essere figlio di Pasquale. Altro sodale (tale Longobardi) lo indicava come picchiatore del clan; era detentore delle chiavi di un terreno ove si svolgevano le riunioni e gli incontri tra camorristi, luogo nella sua disponibilità, ove custodiva i cani; girava scortato e il giorno dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], con quel gesto ne rivendicava la paternità. La valutazione unitaria di tutti gli elementi indicati attestava che si versasse al cospetto di un soggetto il cui atteggiamento era caratterizzato dall'animus societatis con continuo e diuturno contributo all'associazione. Tutti gli elementi richiamati si legavano alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ne descriveva il ruolo di un associato e ne segnalava un contributo decisamente attivo a favore del clan. Invero, nonostante le affermazioni dei difensori nei rispettivi ricorsi essi attestavano una compenetrazione tale da segnalare la posizione di un associato, che, oltre a essere pienamente consapevole del ruolo, aveva piena volontà di contribuire ad un gruppo associato con lo scopo di favorire l'intera associazione. Ciò spiega la ragione per la quale entrambi i ricorsi non colgano nel segno e descrivano dati di fatto volti a dare una lettura diversa degli elementi storici che, al contrario, ha ritenuto il Tribunale, avevano fermo carattere dimostrativo della partecipazione e di una condizione di piena compenetrazione. In questa logica si comprende anche la ragione per la quale le due impugnazioni siano in errore nel ritenere che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe non suscettibile di fondare una valutazione a carico, per intrinseca genericità. Né valgono i rilievi a discarico che la difesa ha opposto nei due atti di impugnazione, in cui si opera un esame parcellizzato degli elementi disponibili e non si tiene presente che la condotta di partecipazione è piuttosto frutto di una visione complessiva dei dati disponibili e del contributo offerto al gruppo. Così non risultano risolutivi i riferimenti critici operati alla vicenda della "scorta" eseguita a favore del ricorrente a bordo di due motociclette, condotta attuata in chiave dimostrativa, dopo l'omicidio di Fontana. Sul punto il richiamo alla necessità di consegnare l'auto per una riparazione, si è osservato da parte del Tribunale, oltre a non trovare effettiva conferma nell'epoca storica (l'accompagnamento avveniva il giorno dopo l'omicidio anzidetto) non esclude affatto che, pur a fronte di quello scopo, si potesse utilizzare l'occasione per dare simbolicamente all'esterno e in un piccolo centro abitato la percezione che D'Alessandro si spostasse, facendosi scudo di una tutela, per la sua persona. D'altro canto, sul punto convergevano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rapicano, che aveva anticipato come il ricorrente si fosse circondato di un gruppo di fedelissimi, aspetto che confermava il particolare dell'accompagnamento da parte di costoro, in occasione della consegna dell'autovettura. Non ha, poi, rilievo decisivo il riferimento alla possibile mancanza di conoscenza, da parte del ricorrente, dello scopo per il quale i diversi soggetti si incontravano nel luogo di cui D'Alessandro deteneva le chiavi, mettendo a disposizione del nonno l'area stessa. Egli, che ivi custodiva i suoi cani, per storia familiare aveva ampia conoscenza delle finalità dell'azione e delle attività svolte prima dal genitore e, poi, dal nonno materno, con il quale, tra l'altro, conviveva e sul conto dei quali Rapicano anche era stato preciso. La condotta di accompagnamento dei soggetti convocati al cospetto del nonno, ancora, dimostrava la presa di coscienza del ruolo di intraneità di D'Alessandro e, proprio attraverso il racconto del collaboratore di giustizia, si traeva una smentita ferma alla tesi elaborata negli atti di impugnazione, riferendo la fonte collaborativa del ruolo di un soggetto che aveva chiara cognizione dell'oggetto dei discorsi che erano effettuati dal nonno. Correttamente, dunque, il Tribunale della libertà ha escluso l'ipotesi che D'Alessandro fosse ignaro delle finalità delle convocazioni, tanto da giungere, addirittura, ad assumere, in proprio, iniziative di autorizzazione su attività illecite, anche contro il parere del nonno. Costui, infatti, interpellato, aveva manifestato la sua contrarietà allo smercio delle sigarette di contrabbando e, ciò nonostante, il nipote avesse assunto un'iniziativa di favore, autorizzando il soggetto che si era rivolto a loro, per ottenere, appunto, quell'autorizzazione. D'altro canto, il delitto di associazione per delinquere di stampo camorristico, oltre agli elementi strutturali che connotano il paradigma di incriminazione, si caratterizza, nella sua tipicità, per la condotta di prendere parte ad un gruppo associativo che ha lo scopo di commettere una pluralità di delitti, sfruttando la forza di intimidazione che promana dal gruppo e l'omertà che ne deriva. Ciò dimostra che per la sussistenza del fatto, oltre agli elementi caratterizzanti la fattispecie, non è necessaria una prova delle singole fattispecie cui è finalizzato il vincolo associativo stesso, ma il solo aspetto afferente alla partecipazione, da intendere come condotta di ingresso (nel senso di far parte) del gruppo. La proiezione dimostrativa, dunque, nel suo oggetto è, pertanto, diversa da quella che ha ad oggetto i singoli delitti che costituiscono la base del programma associativo. Alla luce di premessa siffatta va letto il portato dichiarativo del collaboratore Rapicano che riferisce in funzione della partecipazione con una chiamata di correo che trova supporto in singoli fatti storicamente accertati. Non è, pertanto, necessario che l'incrocio tra la chiamata del correo e gli elementi esterni abbia ad oggetto una convergenza su singoli delitti, ma l'oggetto di esso incrocio si proietta, in generale, sulla condotta di sola partecipazione. I rilievi sviluppati in ricorso sono, dunque, tutti infondati. Il Tribunale del riesame risponde su ogni aspetto dando una spiegazione immune dalle censure dedotte. Pienamente coerente, come anticipato, è la spiegazione sulla scorta data alla luce del ruolo e della storia familiare del ricorrente, in ragione della percezione pubblica della condotta. Immune da censure è la motivazione sulla scelta di permettere a tale Fonsino di riavviare l'attività di contrabbando di sigarette. Sul punto sono superate le critiche della difesa, innanzitutto alla luce del tenore della conversazione nr. 5393 del 18/9/2018, il cui contenuto non è rivalutabile, né interpretabile diversamente, appartenendo l'attività relativa al giudice di merito. (Sez. U, nr.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nella logica complessiva, ancora, si deve leggere, a smentita di quanto ritenuto dalla difesa, anche la vicenda già richiamata, afferente alla consegna delle chiavi al nonno, [OSCURATO:PERSONA] del fondo impiegato come luogo d'incontro. Risulta illogica, infatti, la conclusione secondo cui il ricorrente sarebbe stato inconsapevole del fine per il quale erano state congegnate le chiavi di accesso all'immobile. D'Alessandro, invero, era soggetto pienamente intraneo al clan ed era consapevole e parte integrante della struttura, partecipando alle attività illecite che avevano valenza associativa. Così era interpretata la condotta finalizzata alla punizione del soggetto che aveva commesso la rapina nel territorio di competenza del clan e il contenuto della conversazione nr. 8204, elementi che davano piena prova della finalità e del metodo camorristico, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non potendo collegarsi quei fatti ad attività di tipo personale. Non era emerso, d'altro canto, nessun elemento che collegasse l'evento a quella natura. Significato non dissimile avevano i commenti sulle telecamere installate dalla Polizia giudiziaria dopo la scarcerazione di D'[OSCURATO:PERSONA] senior (Giginiello), vicenda che non sarebbe stata interpretabile come un semplice commento su una voce corrente in pubblico e, in particolare, nel contesto cittadino, là dove la questione era valutata in una logica diversa e di valenza associativa da parte dei consociati. Identico significato aveva il riferimento alla vicenda di altro sodale [OSCURATO:PERSONA], Guappone, (conversazione nr 8101) e quella relativa a [OSCURATO:PERSONA] da sostenere alle consultazioni elettorali, per il quale non si sarebbe dovuto assicurare il solo voto familiare, come ritenuto in ricorso, ma un impegno collettivo e l'apporto di tutti gli associati (conversazione nr. 10816). Né può condividersi la critica articolata in ricorso, secondo cui ogni questione assumerebbe una valenza a sfondo familiare, là dove è la stessa storia familiare a smentire un'ipotesi siffatta, per il carattere camorristico della famiglia e per il ruolo che D'Alessandro aveva assunto. Sono chiari i riferimenti ad un contesto ambientale permeato da una compagine primariamente composta da soggetti legati da vincoli di affinità e di parentela. Nella specie, tuttavia, non vi sono tratti equivoci che si fondano su soli automatismi sociali e familiari, che non risulterebbero indicatori di effettiva intraneità ( Sez. 6, n. 39112 del 20/05/2015, Catalano non massimata). Emerge piuttosto una interrelazione tra affiliato e struttura di riferimento, con precisa definizione dell'ambito territoriale di azione e con una compenetrazione attiva del singolo nel 4 gruppo e una messa a disposizione seria e continuativa come si evinceva dalle condotte esaminate e da quanto aveva riferito il collaboratore Rapicano. I ricorsi, tendono, in gran parte a una rivalutazione degli elementi disponibili e ad una rilettura della piattaforma indiziaria, rielaborando il contenuto delle conversazioni intercettate, aspetto non sindacabile in sede di legittimità. 2. Infondato è anche il tema connesso alle esigenze cautelari, sviluppato nel secondo motivo di ricorso dell'impugnazione, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Non può ritenersi, invero, che il sopravvenuto stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del collegamento con D'Alessandro elidesse il profilo anzidetto e, in particolare, quello relativo al pericolo di recidiva. Sul punto basta osservare che in materia, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, opera la presunzione cautelare e che D'Alessandro non aveva un ruolo solo ancillare rispetto a quella del nonno, ma una sua identità camorristica, risultando il ricorrente stesso portatore di un ruolo associativo autonomo che lo rendeva ex se pericoloso, non solo perché nipote di Mosca, ma giacché inserito in un consesso delinquenziale in cui aveva una sua sfera di operatività. Tutti gli elementi enucleati, infatti, davano conto di quel profilo ed escludevano che la detenzione di Mosca elidesse la pericolosità del ricorrente. Non era, pertanto, possibile, secondo il Tribunale adito, concedere una misura d'autocontrollo domiciliare, né ritenere che le esigenze stesse si potessero considerare attenuate o cessate per l'intervenuto risarcimento, in altro procedimento, in favore della vittima di un'aggressione. L'ordinanza impugnata è ampiamente motivata su tutte le deduzioni a discarico e offre una valida sequenza di elementi che fondano il quadro connesso alle esigenze cautelari. Valgono tutti i riferimenti al ritenuto ruolo di "picchiatore" del clan e la sua centralità in esso. Né trovano supporto diverse interpretazioni sull'epoca temporale di consumazione dei singoli episodi, risultando la partecipazione un reato permanente. Essa, dunque, non si identifica, con la durata dei singoli reati che integrano il programma associativo, ma si protrae nel tempo sino al verificarsi di eventi che ne segnano la cessazione. 3. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria prov
Sentenza Cassazione n. 15583/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris