CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05807/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Castrovillari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un taglierino della lunghezza complessiva di cm. 25, di cui 8 di lama, nonché quattro lame di ricambio e, per l'effetto - riconosciuta l'ipotesi attenuata e concesse le circostanze attenuanti generiche - lo ha condannato alla pena di euro ottanta di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendo, altresì, la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge sostanziale e vizio motivazionale, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., lamentando la insussistenza del reato contestato, il vizio di motivazione in punto di addebito di responsabilità all'imputato e il travisamento della prova, nonché l'erronea considerazione dei criteri inerenti al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 133 cod. pen. e, infine, dolendosi della mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale - per quanto di interesse in questa sede - ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un taglierino, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia forma di contraddittorietà. Anche il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, per giungere a fissare il sopra indicato trattamento sanzionatorio, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza. 4. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come gli appunti difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali. Circa le censure quoad poenam, deve invero osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere appaia esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Anche la doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, il Giudice a quo ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, valorizzando - oltre che l'assenza di un giustificato motivo per il porto del taglierino - anche la presenza di ulteriori quattro lame. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec