CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 13948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 14/09/2021 del tribunale di Arezzo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 settembre 2021, il tribunale di Arezzo, adito ai sensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il --1 decreto del 23 luglio 2021 con cui il Gip del medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo delle aree riconducibili a talune particelle catastali comprensive di talune opere ivi realizzate, in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44 comma 1 lett. b) e c) del DPR 380/01 nonché 110 cod. pen. 181 commi 1 e 1 bis lett. c) in relazione all'art. 146 comma 1 lett. g) Dlgs. 42/04, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Si premette che il decreto di sequestro del Gip, come eccepito dinnanzi al tribunale del riesame, era privo di motivazione in relazione al perículum in mora, così integrandosi un vizio di nullità assoluta neppure emendabile da parte del tribunale adito. Inoltre, con il predetto decreto /il gip avrebbe più in generale solo recepito acriticamente elementi di fatto e di diritto confluiti nella richiesta di sequestro del pubblico ministero. In particolare, il mancato riscontro da parte del Gip di macroscopici errori effettuati dagli organi inquirenti e indicati in ricorso denoterebbe l'assenza di motivazione critica. Vi sarebbe, in tal senso, una piena sovrapponibilità tra il verbale di sequestro d'urgenza della polizia giudiziaria, la richiesta di convalida del sequestro formulata dal P.M. e il decreto di sequestro del Gip. Conseguentemente, si contesta il rigetto formulato dal tribunale in relazione alla eccezione di assenza di autonoma motivazione in ordine al decreto di sequestro del Gip, avendo omesso di spiegare in che modo vi sarebbe invece stata l'autonoma elaborazione contestata come insussistente. Con conseguente mancanza e contraddittorietà della motivazione. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si contesta il riconoscimento del periculum in mora nonostante le opere sequestrate fossero ormai ultimate e rifinite, e formulato dal collegio della cautela disattendendo quanto eccepito e provato dalla difesa al riguardo, sub specie di foto inerenti interventi del 2020 e dichiarazioni illustrative di opere già ultimate al luglio del 2021. Tanto più che una così contestata decisione sarebbe stata assunta in assenza di una data certa in cui collocare le opere edilizie assunte come abusive. Da qui l'omesso esame di punti decisivi, integrante il vizio di carenza di motivazione. Si contesta altresì la valorizzazione dell'applicazione di applique per l'illuminazione presso un cancello per dimostrare il periculum in mora, essendo il cancello, all'epoca dell'intervenuto sequestro, opera considerata legittima dal ricorrente, come anche della assenza del cartello inerente lavori in corso, quale indice di non- curanza per le prescrizioni edilizie, laddove invece, con il sopralluogo del luglio 2021, i tecnici accertarono la sussistenza di tutti i titoli inerenti la piscina in corso di realizzazione e, quindi, il cartello inerente i lavori, se realmente cercato, sarebbe stato trovato. Sarebbe infondata l'affermazione della esistenza di un pericolo di aggravamento del reato anche a fronte dell'intervenuta concessione, da parte del P.M., dell'uso di taluni manufatti. Il tribunale non avrebbe altresì illustrato in che termini l'uso di quanto in sequestro potrebbe aggravare il carico urbanistico, tenuto conto della urbanizzazione di quella specifica zona. Sarebbe assente la motivazione sulle esigenze cautelari anche con riferimento alle opere ricadenti in zona vincolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, per carenza di specificità intrinseca. Tali sono le censure proposte in tema di mancata rilevazione, da parte del tribunale, della assenza di autonoma valutazione dei dati indiziari e del periculum in mora da parte del gip, con il suo decreto di sequestro, atteso che a fronte del rilievo del tribunale, per cui il Gip non solo ha illustrato gli elementi a carico del ricorrente e quindi integranti il fumus del reato, ma ha anche evidenziato il pericolo di reiterazione, osservando come al momento del sequestro risultavano proseguiti i lavori abusivi già accertati con un precedente accesso dei carabinieri, e realizzate nuove opere prive di titolo, il ricorrente, lungi dal censurare specificamente tali passaggi motivazionali, si è limitato ad asserire l'assenza di autonoma valutazione, quanto al periculum in mora, deducendo il ricorso ad una mera clausola di stile, invero smentita dai predetti rilievi del tribunale, e quanto al fumus, solo rappresentando la sussistenza della mancata rilevazione, da parte del Gip, di numerosi errori in cui sarebbero incorsi gli operanti così come il quale indice della dedotta carenza di autonoma analisi. Rilievo, quest'ultimo, di per sé illogico, rispetto al fine perseguito, e quindi eccentrico rispetto al contenuto del provvedimento criticato, atteso che la sussistenza di errori valutativi in fatto e/o in diritto ben può accompagnarsi ad una analisi effettivamente svolta dei dati disponibili, seppur erronea. Laddove, peraltro, le predette numerose deduzioni critiche, indicate quali sintomatiche dell'affermata carenza di motivazione, consistono in valutazioni dei fatti, come tali inammissibili in questa sede. 2. E' fondato, piuttosto, il secondo motivo, emergendo la violazione dei presupposti legittimanti il sequestro di opere edilizie, anche attraverso il vizio di carenza di motivazione. Invero il tribunale, da una parte, non chiarisce se quanto in sequestro sia ultimato o meno, pur trattandosi di un presupposto essenziale, rispetto al quale parametrare la determinazioneeli procedere al sequestro di interventi ritenuti abusivi. Atteso che, mentre per opere illecite non ultimate, tale caratteristica consente, sussistendo at elementi sintomatici della attuale propensione a completarle, di procedere al sequestro rispetto al pericolo che la libera disponibilità del manufatto possa agevolare la "commissione di altri reati", ossia la prosecuzione dell'opera abusiva medesima, per quelle, invece, ultimate, è di norma il pericolo di aggravamento delle "conseguenze" dell'abuso, sub specie del pregiudizio al carico urbanistico, che vi consente comunque l'apposizione del vincolo impeditivo. Salvo che si motivi sui presupposti che inducano a ritenere che la libera disponibilità dell'opera ultimata determini il pericolo di altri reati ben individuati. Tali questioni appaiono eluse dal collegio, nella misura in cui, senza affrontarle espressamente, si sostiene l'irrilevanza, piuttosto, delle stesse, sul rilievo per cui anche un'opera abusiva completata potrebbe, in futuro, essere oggetto di ulteriori interventi. Ricadendo in tal modo in una mera ovvietà logica, che elude il senso immediato del dettato di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen, che fonda in tali casi - ossia per opere completate - l'applicabilità della misura reale in parola, innanzitutto sulla sussistenza di un pericolo di aggravamento o protrazione delle "conseguenze" del reato: termine, quest'ultimo, che sposta il fulcro dell'attenzione giuridica dalla prospettiva della continuazione di interventi sull'opera stessa - siccome ormai terminata - a quella dell'esigenza di fronteggiare, in via ordinaria e di norma, il pregiudizio che l'uso del bene illecito, ormai ultimato, possa provocare sull'assetto urbanistico e/o paesaggistico del territorio. Con ciò non vuol dirsi, si badi bene, che a fronte di opere ultimate non si possa procedere al sequestro delle medesime a fronte del pericolo di altri reati, ma è necessario che si individuino i requisiti normativi al riguardo: ossia quello per cui la disponibilità dell'opera ultimata appaia condizione per un concreto pericolo di realizzazione di altri distinti reati. Circostanza questa ben diversa dal sostenere che su un immobile abusivo può comunque procedersi in via generale e astratta alla commissione di ulteriori abusi. In tale quadro, è invero erronea anche l'affermazione della mancanza di alcun paradigma cui commisurare un manufatto al fine di determinarne il completamento o meno, atteso che questa Suprema Corte ha più volte stabilito che in tema di reati edilizi, anche per i manufatti destinati ad uso non abitativo, la permanenza cessa con la conclusione dei lavori interni ed esterni di rifinitura dell'opera (Sez. 3 - n. 33821 del 17/09/2020 Rv. 280575 - 02). Lungo tale impostazione, con riguardo alle strade, si è altresì precisato che quando si sia dato corso alla costruzione di una tale opera e siano stati realizzati lo sterro (con eliminazione di ceppaie) e parte della recinzione, l'opera non può dirsi completata ne' la condotta esaurita (Sez. 2, n. 9983 del 11/08/1994 Ud. (dep. 20/09/1994) Rv. 201401 - 01). Quanto al profilo del pericolo di aggravamento del carico urbanistico, il tribunale si è limitato a citarne l'astratta problematica, sostenendo soltanto, ma apoditticamente ( ovvero senza illustrare i dati giustificativi di una tale affermazione, che essa si rinverrebbe anche nel caso di specie. Laddove invece, come pure sostenuto dal ricorrente, questa Suprema Corte ha precisato che è ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente, anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene (Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016 Rv. 268812 - 01). Il collegio della cautela inoltre, con riferimento al sequestro disposto in ordine a opere realizzate in area vincolata, oltre a non affrontare specificamente al riguardo la questione dell'avvenuta ultimazione o meno delle stesse, non ha neppure verificato, ove ne avesse rinvenuto l'ultimazione, la loro incidenza in tema di pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, nonostante anche sul punto la giurisprudenza di legittimità sia concorde nel sostenere che, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio. (Sez. 4, Sentenza n. 15254 del 28/02/2018 Rv. 272477 - 01). 5. In ragione di quanto rilevato con riguardo al secondo motivo di impugnazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Arezzo per nuovo giudizio limitatamente alle esigenze cautelari, alla luce dei principi precedentemente esposti. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Arezzo competent