Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43010/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23653/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, rideterminando la péna, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, cod. pen., e 4 legge n. 110 del 1975; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo attinente alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione conforme a legge basata sulla constatazione dell'avvenuto risarcimento dei danni sulla base di una transazione e, dunque, di una implicita ammissione di assenza integrale ristoro dei danni (v. pagg. 5-6 provv. innpugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23653/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, rideterminando la péna, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, cod. pen., e 4 legge n. 110 del 1975; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo attinente alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione conforme a legge basata sulla constatazione dell'avvenuto risarcimento dei danni sulla base di una transazione e, dunque, di una implicita ammissione di assenza integrale ristoro dei danni (v. pagg. 5-6 provv. innpugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 43010/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris