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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03126/2023

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e subordinazione SENTENZA sul ricorso 17418-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - per la cassazione della sentenza n. 1817 del 2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il primo dicembre 2020 e pubblicata il 10 dicembre 2020 (R.G.N. 351/2018).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. ?c7/7-- 3&(9-- Lette le conclusioni motivate formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Foggia di dichiarare il diritto di essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011, per aver lavorato come bracciante agricola per 106 giornate, e di condannare l'INPS al ripristino della posizione assicurativa, con il conseguente annullamento del provvedimento di variazione adottato nel 2015.

Il giudice adìto ha rigettato la domanda. 2.- La lavoratrice soccombente ha interposto gravame, respinto dalla Corte d'appello di Bari con sentenza pubblicata il 10 dicembre 2020 con il numero 1817/2020.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che: a) l'innegabile specialità della materia della disoccupazione agricola esclude la necessità di applicare integralmente le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3, riguardante l'obbligo di motivazione dei provvedimenti; b) quando l'Istituto previdenziale disconosca il rapporto di lavoro, spetta al lavoratore provarne l'esistenza, la durata e l'onerosità e il giudice non può risolvere la controversia solo sulla base del riscontro dell'iscrizione, che si configura come un mero meccanismo di agevolazione probatoria; c) la documentazione prodotta dall'appellante ha «scarsa attendibilità probatoria» ed è contraddetta dalle risultanze del verbale d'ispezione dell'INPS, recante la data del 15 dicembre 2014 e acquisito d'ufficio; d) né possono offrire idonei elementi di riscontro la prova testimoniale richiesta in primo grado, in quanto irrimediabilmente generica, o la contumacia dell'INPS nel giudizio di primo grado: si tratta di un «comportamento processualmente neutro», che non dispensa il giudice dal «potere-dovere [...] di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa». 3.- [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari, con ricorso notificato il 10 giugno 2021, che affida a quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. 4.- L'INPS non ha svolto in questa sede attività difensiva. 5.- La causa, fissata alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 (art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata trattata in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, in quanto nessuno degl'interessati ha formulato istanza di discussione orale (art. 23, comma 8 -bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15). 6.- Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni motivate e ha chiesto di dichiarare tanto inammissibili quanto infondate la prima, la seconda e la terza censura, e inammissibile il quarto motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso per cassazione della signora [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi. 1.1.- Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e lamenta che il provvedimento di disconoscimento adottato dall'INPS sia carente di ogni motivazione.1.2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la Ricco prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell'omessa valutazione circa la sussistenza o sufficienza della motivazione del provvedimento adottato dall'INPS. 1.3.- Con il terzo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Ricco si duole della violazione dell'art. 2697 cod. civ. e imputa alla sentenza d'appello di aver attribuito valore di piena prova al provvedimento di cancellazione e di aver fatto gravare sulla lavoratrice cancellata dagli elenchi l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro.

Spetterebbe all'INPS la prova delle ragioni che hanno giustificato la cancellazione. 1.4.- Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 244, 420 e 421 cod. proc. civ., sul presupposto che la Corte territoriale abbia erroneamente considerato inammissibile la prova offerta, in ragione di una genericità affermata in termini formalistici, senza assegnare un termine adeguato per l'idonea articolazione del mezzo istruttorio, e abbia così pregiudicato il "diritto alla prova". 2.- Il primo e il secondo motivo sottendono il medesimo tema dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli. 3.- Il secondo motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. 3.1.- La sentenza d'appello ha respinto il gravame della lavoratrice e ha confermato la decisione di primo grado. 3.2.- Nell'ipotesi di "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il ricorso per cassazione «può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360».

Al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, e applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (fra le molte, Cass., sez.

I, 22 dicembre 2016, n. 26774). 3.3.- A tale onere la parte ricorrente non ha ottemperato, con la conseguente inammissibilità della censura Tale ragione d'inammissibilità è dirimente e priva di rilievo la verifica sulla possibilità stessa di ricondurre all'omesso esame di un fatto decisivo, secondo il paradigma del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della sussistenza o della sufficienza della motivazione. 4.- Infondata è la prima censura, che s'incentra sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. 5.- Anche a prescindere dall'applicabilità di tale disciplina, negata dalla Corte d'appello e propugnata dalla parte ricorrente, si deve ribadire che la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37971, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante).

Allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza n. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804).

Tali principi, richiamati nelle conclusioni motivate del Pubblico Ministero (pagina 2), si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2019, n. 31954; nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20604).

Quel che rileva, dunque, è l'accertamento dei presupposti delle prestazioni dedotte in causa. 6.- Tali enunciazioni di principio introducono all'esame della terza doglianza, rubricata come violazione di legge e, in particolare, come violazione dell'art. 2697 cod. civ. 7.- Il motivo dev'essere disatteso.

Esso è in parte infondato e in parte inammissibile. 8.- La censura è infondata, nella parte in cui assume che gravi sull'INPS l'onere di dimostrare le ragioni della cancellazione che ha disposto.

L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria.

Funzione che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).

In caso di contestazione da parte dell'Istituto, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17).9.- Il motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza d'appello di aver conferito valore di piena prova al provvedimento di cancellazione, senza cogliere la ratio decidendi della pronuncia d'appello. 10.- La sentenza impugnata, lungi dall'annettere al provvedimento amministrativo un valore probatorio privilegiato, ha evidenziato che, in seguito alla contestazione dell'INPS, spetta al giudice valutare con prudente apprezzamento tutti gli elementi probatori acquisiti (pagina 7).

Tali affermazioni sono conformi a diritto e sono coerenti con i principi enunciati da questa Corte sin dalla richiamata sentenza n. 1133 del 2000.

La Corte d'appello ha poi proceduto a una puntuale e complessiva disamina del materiale probatorio, che non annette alcuna preminenza al provvedimento di cancellazione. 11.- Il terzo mezzo è inammissibile anche sotto un diverso profilo, segnalato dalle conclusioni motivate del Pubblico Ministero (pagina 3). 11.1.- La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez.

III, 29 maggio 2018, n. 13395).

La violazione dell'art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente denunciata in sede di legittimità quando, in virtù di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere: in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). 11.2.- La parte ricorrente pone in risalto le manchevolezze dell'accertamento ispettivo, comunque contraddetto dalle prove documentali acquisite.

Dietro lo schermo della violazione di legge, il motivo di ricorso, nella sua essenza, si appunta sulla valutazione delle risultanze istruttorie, compiuta dai giudici d'appello in modo approfondito.

La Corte territoriale ha ponderato gli elementi probatori acquisiti, ha passato in rassegna la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente e l'ha ritenuta inattendibile, con apprezzamento motivato, imperniato sui dati oggettivi desumibili dall'accertamento ispettivo e sulle numerose incongruenze, che hanno condotto a emettere un provvedimento di cancellazione (pagine 5 e 6).

A fronte di una pronuncia d'appello, che conferma la decisione di primo grado e vaglia il materiale probatorio agli atti, le critiche tendono a sollecitare a questa Corte un riesame dei fatti di causa e una rilettura delle risultanze processuali e sono, da quest'angolo visuale, inammissibili. 12.- Con il quarto mezzo, la parte ricorrente chiede di «esperire l'istruttoria a mezzo dei testimoni indicati, mai ammessa né in primo grado né nel giudizio d'appello» (pagina 1 della memoria illustrativa), al fine di smentire le inferenze che i giudici d'appello hanno tratto dal verbale ispettivo, dalle dichiarazioni raccolte dagl'ispettori, dalle anomalie riscontrate. 13.- La quarta censura è inammissibile, nella parte in cui evoca il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., senza neppure adombrare la diversità delle ragioni di fatto che sorreggono le due pronunce di merito, al fine di superare la preclusione sancita dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. 14.- Inammissibili sono le doglianze della ricorrente, anche nella parte in cui lamentano che la Corte di merito, in violazione dell'art.2697 cod. civ., abbia delineato in termini più rigorosi l'onere della prova in queste controversie.

Ad avviso della parte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe imposto «un onere probatorio più marcato ai ricorrenti che deducono di aver lavorato nelle aziende del Tavoliere delle Puglie» (pagina 29).

Tali deduzioni sono avulse dalla decisione, che ha richiamato i principi a più riprese enunciati da questa Corte, senza alcun aggravio degli oneri probatori.

Esula dalla ratio decidendi il richiamo incidentale alle «caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive» (pagina 8). 15.- Nel suo nucleo essenziale, il quarto mezzo verte sulla genericità delle istanze istruttorie, erroneamente affermata nella sentenza d'appello in contrasto con l'art. 244 cod. proc. civ., e sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi, che la Corte territoriale avrebbe trascurato, in spregio agli artt. 420 e 421 cod. proc. civ.

Nelle controversie previdenziali, non si dovrebbe «compiere un accertamento assimilabile a quello tipico di una ordinaria controversia di lavoro» (pagina 27 del ricorso) e la genericità dovrebbe essere valutata alla stregua del complesso delle allegazioni, senza alcun formalismo.

Alla parte comunque dovrebbe essere assegnato un termine per sanare l'irregolarità che inficia l'articolazione della prova. 16.- Le critiche non colgono nel segno. 17.- Questa Corte è costante nell'affermare che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando essi, sebbene non siano definiti in tutti i loro minuti dettagli, siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria.La verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va dunque condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti e tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, primo comma, cod. proc. civ. chiarimenti e precisazioni ai testi (Cass., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22254, e 28 agosto 2003, n. 12642; in termini analoghi, anche Cass., sez.

III, 29 gennaio 2021, n. 2149 e Cass., sez.

II, 6 maggio 2019, n. 11765). 18.- Ai principi richiamati si è uniformata la Corte d'appello di Bari, che non ha esaminato in maniera irrelata e atomistica le prove capitolate, ma le ha inquadrate nel contesto delle deduzioni difensive complessivamente svolte dalla lavoratrice.

All'esito di tale vaglio, i giudici d'appello hanno confermato le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, ritenendo generici e valutativi i mezzi istruttori richiesti nel ricorso introduttivo.

La sentenza impugnata (pagina 8) ha osservato che non solo le prove testimoniali non specificano le mansioni svolte dall'appellante, la retribuzione ricevuta, il potere direttivo del datore di lavoro, ma che tali lacune non possono neppure essere colmate dalle allegazioni, contraddistinte da un analogo coefficiente di genericità in ordine ai «riferimenti idonei a comprovare la sussistenza di subordinazione».

La carenza delle allegazioni si apprezzerebbe, in particolare, sul versante dell'orario di lavoro, della durata della prestazione giornaliera, delle colture praticate, dei compiti lavorativi, dell'ubicazione dei fondi rustici, dell'ammontare delle retribuzioni e delle relative modalità di pagamento, dei mezzi di trasporto impiegati per raggiungere i terreni, delle modalità in cui si estrinsecava il potere direttivo del datore di lavoro (pagine 8 e 9).

All'insufficienza delle allegazioni, per la gravità che la connota, non potrebbero sopperire né il potere del giudice e delle parti di chiedere chiarimenti, in applicazione dell'art. 253 cod. proc. civ. (pagina 8), né la contumacia dell'INPS nel corso del giudizio di primo grado (pagina 9), che non può esimere la parte dall'onere di allegare e di provare gli elementi costitutivi della domanda.

L'onere di corredare la domanda con allegazioni circostanziate si coglie anche alla luce della necessità di scardinare i puntuali elementi elementi oggettivi e logici che la sentenza impugnata ha tratto dal verbale ispettivo.

Non si tratta, pertanto, di una mera irregolarità formale nella capitolazione della prova, suscettibile di essere emendata nel termine assegnato dal giudice, ma di una valutazione d'inammissibilità delle prove, in quanto radicalmente generiche, al pari delle allegazioni che rappresentano l'ineludibile termine di raffronto nello scrutinio di ammissibilità dei mezzi istruttori (in termini analoghi, con riguardo a una controversia in larga parte sovrapponibile a quella odierna, la già richiamata ordinanza n. 35548 del 2022, che esamina e reputa irrilevante un argomento svolto anche nella presente controversia, nella memoria illustrativa depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio).

Quanto all'esercizio dei poteri istruttori officiosi, questa Corte, nel disattendere censure formulate in termini non dissimili, ha richiesto la sussistenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (Cass., sez.

VI-L, 10 novembre 2022, n. 33113), presupposti incompatibili con la genericità delle allegazioni, evidenziata dai giudici di merito e sorretta da un'argomentazione analitica e aderente alla concreta dialettica processuale. 19.- La parte ricorrente si limita a invocare i precedenti di questa Corte, senza additare, tuttavia, l'erroneità dei principi giuridici o le contraddizioni che minano la valutazione di genericità delle prove (Cass., sez. lav., 21 novembre 2022, n. 34189), compiuta dalla sentenza impugnata con dovizia di argomenti, alla luce di tutte le deduzioni svolte in causa. 20.- Il ricorso, pertanto, dev'essere, nel suo complesso, rigettato. 21.- Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in quanto l'INPS non ha svolto in questa sede attività difensiva. 22.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e subordinazione SENTENZA sul ricorso 17418-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - per la cassazione della sentenza n. 1817 del 2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il primo dicembre 2020 e pubblicata il 10 dicembre 2020 (R.G.N. 351/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. ?c7/7-- 3&(9-- Lette le conclusioni motivate formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Foggia di dichiarare il diritto di essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011, per aver lavorato come bracciante agricola per 106 giornate, e di condannare l'INPS al ripristino della posizione assicurativa, con il conseguente annullamento del provvedimento di variazione adottato nel 2015. Il giudice adìto ha rigettato la domanda. 2.- La lavoratrice soccombente ha interposto gravame, respinto dalla Corte d'appello di Bari con sentenza pubblicata il 10 dicembre 2020 con il numero 1817/2020. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che: a) l'innegabile specialità della materia della disoccupazione agricola esclude la necessità di applicare integralmente le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3, riguardante l'obbligo di motivazione dei provvedimenti; b) quando l'Istituto previdenziale disconosca il rapporto di lavoro, spetta al lavoratore provarne l'esistenza, la durata e l'onerosità e il giudice non può risolvere la controversia solo sulla base del riscontro dell'iscrizione, che si configura come un mero meccanismo di agevolazione probatoria; c) la documentazione prodotta dall'appellante ha «scarsa attendibilità probatoria» ed è contraddetta dalle risultanze del verbale d'ispezione dell'INPS, recante la data del 15 dicembre 2014 e acquisito d'ufficio; d) né possono offrire idonei elementi di riscontro la prova testimoniale richiesta in primo grado, in quanto irrimediabilmente generica, o la contumacia dell'INPS nel giudizio di primo grado: si tratta di un «comportamento processualmente neutro», che non dispensa il giudice dal «potere-dovere [...] di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa». 3.- [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari, con ricorso notificato il 10 giugno 2021, che affida a quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. 4.- L'INPS non ha svolto in questa sede attività difensiva. 5.- La causa, fissata alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 (art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata trattata in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, in quanto nessuno degl'interessati ha formulato istanza di discussione orale (art. 23, comma 8 -bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15). 6.- Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni motivate e ha chiesto di dichiarare tanto inammissibili quanto infondate la prima, la seconda e la terza censura, e inammissibile il quarto motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso per cassazione della signora [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi. 1.1.- Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e lamenta che il provvedimento di disconoscimento adottato dall'INPS sia carente di ogni motivazione.1.2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la Ricco prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell'omessa valutazione circa la sussistenza o sufficienza della motivazione del provvedimento adottato dall'INPS. 1.3.- Con il terzo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Ricco si duole della violazione dell'art. 2697 cod. civ. e imputa alla sentenza d'appello di aver attribuito valore di piena prova al provvedimento di cancellazione e di aver fatto gravare sulla lavoratrice cancellata dagli elenchi l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro. Spetterebbe all'INPS la prova delle ragioni che hanno giustificato la cancellazione. 1.4.- Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 244, 420 e 421 cod. proc. civ., sul presupposto che la Corte territoriale abbia erroneamente considerato inammissibile la prova offerta, in ragione di una genericità affermata in termini formalistici, senza assegnare un termine adeguato per l'idonea articolazione del mezzo istruttorio, e abbia così pregiudicato il "diritto alla prova". 2.- Il primo e il secondo motivo sottendono il medesimo tema dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli. 3.- Il secondo motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. 3.1.- La sentenza d'appello ha respinto il gravame della lavoratrice e ha confermato la decisione di primo grado. 3.2.- Nell'ipotesi di "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il ricorso per cassazione «può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360». Al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, e applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). 3.3.- A tale onere la parte ricorrente non ha ottemperato, con la conseguente inammissibilità della censura Tale ragione d'inammissibilità è dirimente e priva di rilievo la verifica sulla possibilità stessa di ricondurre all'omesso esame di un fatto decisivo, secondo il paradigma del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della sussistenza o della sufficienza della motivazione. 4.- Infondata è la prima censura, che s'incentra sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. 5.- Anche a prescindere dall'applicabilità di tale disciplina, negata dalla Corte d'appello e propugnata dalla parte ricorrente, si deve ribadire che la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37971, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante). Allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza n. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804). Tali principi, richiamati nelle conclusioni motivate del Pubblico Ministero (pagina 2), si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2019, n. 31954; nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20604). Quel che rileva, dunque, è l'accertamento dei presupposti delle prestazioni dedotte in causa. 6.- Tali enunciazioni di principio introducono all'esame della terza doglianza, rubricata come violazione di legge e, in particolare, come violazione dell'art. 2697 cod. civ. 7.- Il motivo dev'essere disatteso. Esso è in parte infondato e in parte inammissibile. 8.- La censura è infondata, nella parte in cui assume che gravi sull'INPS l'onere di dimostrare le ragioni della cancellazione che ha disposto. L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell'Istituto, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17).9.- Il motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza d'appello di aver conferito valore di piena prova al provvedimento di cancellazione, senza cogliere la ratio decidendi della pronuncia d'appello. 10.- La sentenza impugnata, lungi dall'annettere al provvedimento amministrativo un valore probatorio privilegiato, ha evidenziato che, in seguito alla contestazione dell'INPS, spetta al giudice valutare con prudente apprezzamento tutti gli elementi probatori acquisiti (pagina 7). Tali affermazioni sono conformi a diritto e sono coerenti con i principi enunciati da questa Corte sin dalla richiamata sentenza n. 1133 del 2000. La Corte d'appello ha poi proceduto a una puntuale e complessiva disamina del materiale probatorio, che non annette alcuna preminenza al provvedimento di cancellazione. 11.- Il terzo mezzo è inammissibile anche sotto un diverso profilo, segnalato dalle conclusioni motivate del Pubblico Ministero (pagina 3). 11.1.- La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395). La violazione dell'art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente denunciata in sede di legittimità quando, in virtù di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere: in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). 11.2.- La parte ricorrente pone in risalto le manchevolezze dell'accertamento ispettivo, comunque contraddetto dalle prove documentali acquisite. Dietro lo schermo della violazione di legge, il motivo di ricorso, nella sua essenza, si appunta sulla valutazione delle risultanze istruttorie, compiuta dai giudici d'appello in modo approfondito. La Corte territoriale ha ponderato gli elementi probatori acquisiti, ha passato in rassegna la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente e l'ha ritenuta inattendibile, con apprezzamento motivato, imperniato sui dati oggettivi desumibili dall'accertamento ispettivo e sulle numerose incongruenze, che hanno condotto a emettere un provvedimento di cancellazione (pagine 5 e 6). A fronte di una pronuncia d'appello, che conferma la decisione di primo grado e vaglia il materiale probatorio agli atti, le critiche tendono a sollecitare a questa Corte un riesame dei fatti di causa e una rilettura delle risultanze processuali e sono, da quest'angolo visuale, inammissibili. 12.- Con il quarto mezzo, la parte ricorrente chiede di «esperire l'istruttoria a mezzo dei testimoni indicati, mai ammessa né in primo grado né nel giudizio d'appello» (pagina 1 della memoria illustrativa), al fine di smentire le inferenze che i giudici d'appello hanno tratto dal verbale ispettivo, dalle dichiarazioni raccolte dagl'ispettori, dalle anomalie riscontrate. 13.- La quarta censura è inammissibile, nella parte in cui evoca il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., senza neppure adombrare la diversità delle ragioni di fatto che sorreggono le due pronunce di merito, al fine di superare la preclusione sancita dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. 14.- Inammissibili sono le doglianze della ricorrente, anche nella parte in cui lamentano che la Corte di merito, in violazione dell'art.2697 cod. civ., abbia delineato in termini più rigorosi l'onere della prova in queste controversie. Ad avviso della parte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe imposto «un onere probatorio più marcato ai ricorrenti che deducono di aver lavorato nelle aziende del Tavoliere delle Puglie» (pagina 29). Tali deduzioni sono avulse dalla decisione, che ha richiamato i principi a più riprese enunciati da questa Corte, senza alcun aggravio degli oneri probatori. Esula dalla ratio decidendi il richiamo incidentale alle «caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive» (pagina 8). 15.- Nel suo nucleo essenziale, il quarto mezzo verte sulla genericità delle istanze istruttorie, erroneamente affermata nella sentenza d'appello in contrasto con l'art. 244 cod. proc. civ., e sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi, che la Corte territoriale avrebbe trascurato, in spregio agli artt. 420 e 421 cod. proc. civ. Nelle controversie previdenziali, non si dovrebbe «compiere un accertamento assimilabile a quello tipico di una ordinaria controversia di lavoro» (pagina 27 del ricorso) e la genericità dovrebbe essere valutata alla stregua del complesso delle allegazioni, senza alcun formalismo. Alla parte comunque dovrebbe essere assegnato un termine per sanare l'irregolarità che inficia l'articolazione della prova. 16.- Le critiche non colgono nel segno. 17.- Questa Corte è costante nell'affermare che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando essi, sebbene non siano definiti in tutti i loro minuti dettagli, siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria.La verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va dunque condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti e tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, primo comma, cod. proc. civ. chiarimenti e precisazioni ai testi (Cass., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22254, e 28 agosto 2003, n. 12642; in termini analoghi, anche Cass., sez. III, 29 gennaio 2021, n. 2149 e Cass., sez. II, 6 maggio 2019, n. 11765). 18.- Ai principi richiamati si è uniformata la Corte d'appello di Bari, che non ha esaminato in maniera irrelata e atomistica le prove capitolate, ma le ha inquadrate nel contesto delle deduzioni difensive complessivamente svolte dalla lavoratrice. All'esito di tale vaglio, i giudici d'appello hanno confermato le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, ritenendo generici e valutativi i mezzi istruttori richiesti nel ricorso introduttivo. La sentenza impugnata (pagina 8) ha osservato che non solo le prove testimoniali non specificano le mansioni svolte dall'appellante, la retribuzione ricevuta, il potere direttivo del datore di lavoro, ma che tali lacune non possono neppure essere colmate dalle allegazioni, contraddistinte da un analogo coefficiente di genericità in ordine ai «riferimenti idonei a comprovare la sussistenza di subordinazione». La carenza delle allegazioni si apprezzerebbe, in particolare, sul versante dell'orario di lavoro, della durata della prestazione giornaliera, delle colture praticate, dei compiti lavorativi, dell'ubicazione dei fondi rustici, dell'ammontare delle retribuzioni e delle relative modalità di pagamento, dei mezzi di trasporto impiegati per raggiungere i terreni, delle modalità in cui si estrinsecava il potere direttivo del datore di lavoro (pagine 8 e 9). All'insufficienza delle allegazioni, per la gravità che la connota, non potrebbero sopperire né il potere del giudice e delle parti di chiedere chiarimenti, in applicazione dell'art. 253 cod. proc. civ. (pagina 8), né la contumacia dell'INPS nel corso del giudizio di primo grado (pagina 9), che non può esimere la parte dall'onere di allegare e di provare gli elementi costitutivi della domanda. L'onere di corredare la domanda con allegazioni circostanziate si coglie anche alla luce della necessità di scardinare i puntuali elementi elementi oggettivi e logici che la sentenza impugnata ha tratto dal verbale ispettivo. Non si tratta, pertanto, di una mera irregolarità formale nella capitolazione della prova, suscettibile di essere emendata nel termine assegnato dal giudice, ma di una valutazione d'inammissibilità delle prove, in quanto radicalmente generiche, al pari delle allegazioni che rappresentano l'ineludibile termine di raffronto nello scrutinio di ammissibilità dei mezzi istruttori (in termini analoghi, con riguardo a una controversia in larga parte sovrapponibile a quella odierna, la già richiamata ordinanza n. 35548 del 2022, che esamina e reputa irrilevante un argomento svolto anche nella presente controversia, nella memoria illustrativa depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio). Quanto all'esercizio dei poteri istruttori officiosi, questa Corte, nel disattendere censure formulate in termini non dissimili, ha richiesto la sussistenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (Cass., sez. VI-L, 10 novembre 2022, n. 33113), presupposti incompatibili con la genericità delle allegazioni, evidenziata dai giudici di merito e sorretta da un'argomentazione analitica e aderente alla concreta dialettica processuale. 19.- La parte ricorrente si limita a invocare i precedenti di questa Corte, senza additare, tuttavia, l'erroneità dei principi giuridici o le contraddizioni che minano la valutazione di genericità delle prove (Cass., sez. lav., 21 novembre 2022, n. 34189), compiuta dalla sentenza impugnata con dovizia di argomenti, alla luce di tutte le deduzioni svolte in causa. 20.- Il ricorso, pertanto, dev'essere, nel suo complesso, rigettato. 21.- Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in quanto l'INPS non ha svolto in questa sede attività difensiva. 22.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il vers
Sentenza Cassazione n. 03126/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris