CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 31805/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8754-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliate in ROMA, VIA Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- DELLA MENDOLA 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ordinanza n. 2230/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 26/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Questa Corte con l’ordinanza n. 2330 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha accolto l’impugnazione incidentale ed assorbiti il primo ed il terzo motivo del ricorso principale e rigettato il secondo, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza ha così motivato: Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocarono in giudizio, avanti il Tribunale di Lucera, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: venisse accertata il loro diritto di proprietà pro quota sul lastrico solare a copertura dello stabile, in cui erano allogati i loro enti condominiali in signoria esclusiva; venisse disposta l'eliminazione delle aperture praticate dai condomini Delle Fave per collegare alcuni loro enti in signoria esclusiva con altro stabile limitrofo in loro signoria esclusiva; venisse dichiarato l'illegittimità dell'uso a destinazione alberghiera degli spazi condominiali comuni con il ristoro dei danni patiti in conseguenza delle su descritte condotte illegittime. Resistettero i consorti Delle Fave ed il Tribunale dauno rigettò ogni domanda proposta ed i consorti Troccolo-Carrassi proposero gravame avanti la Corte d’Appello di Bari, cui proposero impugnazione incidentale anche i consorti Delle Fave. All'esito del giudizio d'appello, la Corte pugliese accolse alcune delle domande proposte dai consorti Troccolo-Carrassi, riconoscendo la natura condominiale del lastrico solare e disponendo la chiusura delle aperture tra gli enti condominiali dei Delle Fave ed altro loro edificio limitrofo, rigettando però la domanda di ristoro danni e l'impugnazione incidentale. Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- I consorti Delle Fave - Michelantonio e gli eredi di Cosimo - proposero ricorso per cassazione avverso la decisione del Collegio barese ed anche i consorti Troccolo-Carrassi interposero impugnazione incidentale. La Suprema Corte con sentenza n° 6887/09 accolse il motivo d'impugnazione principale afferente la statuizione di condominialità del lastrico solare, nonché la ragione dell'impugnazione incidentale afferente l'illegittima destinazione ad uso alberghiero delle parti comuni condominiali con assorbimento della domanda di ristoro danni. I consorti Troccolo-Carrassi hanno riassunto la causa avanti la Corte d'Appello di Bari, riproponendo le domande correlate ai motivi accolti od assorbiti dalla Suprema Corte di Cassazione ed i consorti Delle Fave hanno proposto resistenza. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio ha provveduto a regolarizzare il contraddittorio con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], parte del primo giudizio ma poi non più evocato, e ad acquisire documento. Quindi la Corte territoriale ha ribadito la condominialità del lastrico solare e rigettato le domande afferenti l'illegittima destinazione ad uso alberghiero delle parti comuni e di ristoro dei danni patiti mosse dagli originari attori. Osservava la Corte pugliese come, effettivamente, in forza del contratto del 1968 d'acquisto da [OSCURATO:PERSONA] - dante causa dei consorti Troccolo-Carrassi - del lastrico solare sui vani terranei in loro proprietà, i Delle Fave, erigendo in sopraelevazione altri piani dell'edificio, erano divenuti unici titolari del diritto di proprietà sul nuovo lastrico solare Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -5- realizzato a copertura dell'edificio. Tuttavia, continuava il Giudice di rinvio, con la vendita ai Carrassi di alcuni appartamenti siti nel nuovo edificio senza precisazione alcuna, avvenuta nel 1971, i nuovi condomini erano divenuti contitolari anche delle parti comuni, tra le quali era da annoverare anche il lastrico solare. Quanto alla domanda di ristoro danni la Corte barese rigettava la stessa con relazione al profilo del mancato godimento del lastrico solare per difetto di prova circa l'effettiva sussistenza del danno ed in relazione al profilo dell'illegittimo uso delle parti comuni al servizio dell'albergo, gestito dai Delle Fave, in quanto detta condotta non illecita e non provato alcun pregiudizio concreto. I consorti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte pugliese fondato su tre motivi, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone impugnazione incidentale articolata su unico motivo. Tutte le altre parti evocate - eredi delle parti originarie - sono rimaste intimate, la sola [OSCURATO:PERSONA] ha depositata memoria ex ad 380 bis cod. proc. civ. Ragioni della decisione L'impugnazione incidentale svolta dalla Santucci ha fondamento giuridico e va accolta con le conseguenti ripercussioni sull'impugnazione principale mossa dai consorti Troccolo-Carrassi. Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -6- Con il primo mezzo d'impugnazione principale i consorti Carrassi-Troccolo denunciano, anzitutto, errata motivazione ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. e violazione delle norme ex art.2043 e 2056 cod. civ., posto che il Collegio pugliese, pur avendo accolto la loro domanda di accertamento della condominialità del lastrico solare e contrariamente all'insegnamento impartito con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 2009, non ha riconosciuto il richiesto ristoro del danno per non aver potuto usufruire di detto bene sull'erroneo presupposto che il lastrico solare non fosse calpestabile. Con la seconda doglianza i consorti Carrassi-Troccolo lamentano sempre vizio di motivazione ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. e violazione delle norme ex artt. 1102, 1117 e 1112 cod. civ. poiché il Giudice di rinvio ha escluso il diritto al chiesto ristoro del danno, conseguente all'asservimento alla destinazione alberghiera - impressa dai Delle Fave alle parti comuni dell'edificio condominiale ed ai loro enti in signoria esclusiva sull'erroneo presupposto che non concorresse alcun pregiudizio. Viceversa osservano i ricorrenti la modifica di destinazione d'uso dei beni comuni era in contrasto con il disposto ex art.1102 cod. civ., siccome insegna costantemente questo [OSCURATO:PERSONA], poiché l'attività alberghiera per le modalità di suo svolgimento e lo scopo commerciale perseguito risulta in contrasto con la finalità del bene destinato a civile abitazione, quantomeno sotto il profilo della quiete; scopo Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -7- perseguito dai Delle Fave con l'illecito asservimento dell'edificio condominiale ad altro in loro esclusiva signoria. Con il terzo mezzo d'impugnazione i ricorrenti rilevano violazione del disposto ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e vizio motivazionale, poiché il Collegio pugliese ha erroneamente ritenuto di compensare le spese di lite afferenti il giudizio di cassazione pur addossando le spese per i restanti gradi e fasi ai Delle Fave. Anche la resistente [OSCURATO:PERSONA] ha svolto impugnazione incidentale attingendo la statuizione della Corte barese in punto riconoscimento della condominialità del lastrico solare per omesso esame di fatto decisivo e violazione del disposto ex artt. 832, 1110 e 1117 cod. civ., in quanto il Giudice di rinvio non si sarebbe attenuto alle indicazioni in tema date da questa Suprema Corte con la sentenza di annullamento e rinvio. Difatti il Giudice di rinvio non aveva adeguatamente valutate le conseguenze del contratto di loro acquisto del diritto di sopraelevazione sui vani terranei del Carrassi del 1968, cui conseguiva la loro titolarità esclusiva del lastrico solare del nuovo edificio realizzato. Rileva il Collegio come la ragione fondante l'impugnazione incidentale appare pregiudiziale rispetto all'esame delle ragioni di critica mosse con l'impugnazione principale, sicché va esaminata per prima ed appare fondata. Difatti il Giudice di rinvio è pervenuto alle medesime conclusioni, cui era approdato il Giudice d'appello, Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -8- sostanzialmente ignorando la ragione giuridica posta da questa Suprema Corte alla base della sua statuizione di annullamento della sentenza d'appello, lumeggiata con il puntuale richiamo all'insegnamento espresso nell'arresto n° 1916/87. Difatti l'oggetto dell'accertamento di fatto a seguito del quale si ponevano le due soluzioni di diritto, esplicitate da questa Corte Suprema nella decisione adi annullamento della sentenza d'appello, era individuare quando venne a costituirsi il condominio tra le parti: al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] vendette il lastrico solare dei suoi due vani terranei ai Delle Fave con il contratto del 1968, ovvero quando, eretta la porzione di nuovo fabbricato sul lastrico solare, i Delle Fave vendettero ai Carrassi gli enti realizzati al primo piano. Dunque la Corte di rinvio era chiamata ad esaminare la situazione di fatto venutasi a realizzare a seguito del contratto del 1968 ed accertare se in tale momento concorrendo parti comuni in cosignoria ai titolari di enti esclusivi - i vani terranei ed il loro lastrico solare - e nulla predicando in contrario il titolo, detta situazione di fatto configurava già l'esistenza di un condominio ovvero se la porzione, eretta dai Delle Fave sul lastrico solare acquistato, venne a costituire un condominio autonomo con la vendita ai Carrassi nel 1971 di alcuni enti esclusivi. Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -9- Nella prima ipotesi - la cui concorrenza fattuale rimane avvalorata dalla richiesta di danni per l'indebito uso delle parti comuni e dalle emergenze di consulenza richiamate dalla Corte circa il mancato uso dei beni comuni da parte dei clienti dell'albergo - proprio sulla scorta degli arresti di legittimità evocati dalla Corte barese nella sua decisione - Cass. sez. 2 n°1916/87, Cass. sez. 2 n° 18822/12, insegnamento confermato da Cass. sez. 2 n° 7563/19 - il lastrico solare del nuovo edificio rimaneva in signoria esclusiva del titolare della sopraelevazione e, non già rappresentava, un bene a destinazione comune. Il lastrico aveva natura di bene a destinazione comune, invece, nella seconda ipotesi, ossia allorquando era escluso che prima della erezione della porzione d'edificio in sopraelevazione s'era già costituito un condominio relativo ai vani terranei in signoria a [OSCURATO:PERSONA] ed al lastrico solare in signoria dei Delle Fave e detto condominio era costituito esclusivamente dalla porzione neo eretta. Pertanto il Giudice di rinvio dovrà valutare la questione sotto questo profilo di fatto e di diritto per accertare se l'attuale lastrico solare è parte comune ovvero bene in proprietà esclusiva dei Delle Fave. L'accoglimento dell'impugnazione incidentale genera ovvi riflessi d'assorbimento sul primo motivo di ricorso principale ovvero la richiesta di ristoro danni per il mancato godimento del lastrico solare, posto che prima deve esser accertata la Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -10- concorrenza del diritto leso per poter esaminare la domanda risarcitoria. Anche la censura mossa con la terza ragione di impugnazione principale rimane assorbita posto che il nuovo Giudice di rinvio dovrà procedere, all'esito del giudizio, nuovamente a disciplinare il regime delle spese dell'intera lite. Viceversa la seconda ragione di doglianza mossa con il ricorso dei consorti Troccolo-Carrassi appare priva di pregio giuridico e va rigettata posto che si compendia - non solo nel lumeggiare un vizio motivazionale non più riconducibile ad alcuna delle fattispecie ex art 360 comma 1 cod. proc. civ. - nella proposizione di argomentazione apodittica priva di effettivo confronto con la motivazione esposta dalla Corte distrettuale. Difatti il Collegio barese ha puntualmente messo in evidenza come, in difetto - nella specie è dato certo - di regolamento condominiale di natura contrattuale che vietasse la destinazione alberghiera degli enti in signoria esclusiva, secondo l'insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] - Cass. sez. 2 n° 1625/07 -, la citata destinazione alberghiera di ente condominiale non è in contrasto con il regime privatistico del condominio. Inoltre il Giudice di rinvio ha accertato che alcun particolare pregiudizio risulta provato in causa dai ricorrenti. A fronte di detta puntuale motivazione ì consorti [OSCURATO:PERSONA] si sono limitati ad evocare l'insegnamento di legittimità in tema di modifica dell'uso del bene comune Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -11- mediante sua alterazione, mentre nella specie risulta modificata la mera destinazione d'uso del bene in signoria esclusiva, nonché ad apoditticamente affermare che sussiste il pregiudizio lamentato senza nemmeno confrontarsi con l'accertamento fattuale, operato dal Giudice di rinvio, che, in concreto, i beni comuni - androne d'ingresso, le scale ed i ballatoi - erano utilizzati solamente dai titolari degli alloggi siti al primo piano, una volte che i Delle Fave avevano chiuso gli accessi degli enti in loro signoria esclusiva utilizzati nell'ambito della loro attività commerciale verso le citate parti comuni condominiali. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio provvederà anche a regolare le spese di lite per questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie l'impugnazione incidentale, assorbiti il primo ed il terzo motivo dell'impugnazione principale e rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, altra sezione, che anche provvederà sulle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio del 17 novembre 2021.” Avverso la detta ordinanza propongono ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] base di due motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, adesivo al ricorso per revocazione. Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -12- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia l’errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. per avere la Corte accolto un ricorso incidentale contenuto nel controricorso inammissibile in quanto tardivamente notificato, essendo stato lo stesso spedito presso il domicilio eletto dei ricorrenti solo in data 27 marzo 2017, sebbene il ricorso principale fosse stato notificato in data 13/2/2017. Si assume altresì che il controricorso non è stato notificato a tutte le parti, non essendo stato notificato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ricucci, domiciliati in appello presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], né a [OSCURATO:PERSONA], atteso che la notifica è avvenuta in Roma sebbene la medesima risiedesse da tempo in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] 67. La tardiva e comunque incompleta notifica del controricorso imponeva quindi di dover prescindere dal ricorso incidentale ai fini della decisione. Il motivo è inammissibile. Quanto alla tardiva notificazione del controricorso contenente ricorso incidentale, osserva la Corte che come riferito dagli stessi odierni ricorrenti, il precedente ricorso principale dai medesimi proposto era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che ai sensi dell’art. 370 Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -13- c.p.c., il controricorso andava notificato entro la data del 26/3/2017. Essendo questa giornata una domenica ( e la conclusione non muta anche volendo ritenere che il termine scadesse il 25, essendo un sabato ed essendo del pari prevista la proroga al lunedì successivo), il termine è stato prorogato al 27 marzo 2017, data entro la quale è appunto intervenuta la notifica del controricorso. Quanto invece alla denuncia che investe la mancata notifica del controricorso a tutte le altre parti, in disparte l’erroneità del riferimento alla notifica agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Prignano che erano in appello difensori della stessa controricorrente nonché della defunta [OSCURATO:PERSONA] (ai cui eredi il controricorso risulta essere stato notificato collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della defunta), va rilevato che l’erronea notifica dell’atto a [OSCURATO:PERSONA] non costituisce motivo di revocazione. Questa Corte ha infatti di recente affermato, con specifico riferimento proprio alla notifica del controricorso che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -14- incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (nella specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente,anziché al procuratore nel domicilio eletto; Cass. n. 16439 del 10/06/2021, richiamata anche dala difesa delle odierne controricorrenti). Rileva altresì la considerazione secondo cui l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa (Cass. n. 14610/2021). Infatti, la revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -15- conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione (fra le tante Cass. 4 gennaio 2006, n. 24). Affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione è necessario che la valutazione di corretta instaurazione del rapporto processuale, che è quanto corrisponde al caso di specie, sia inficiata non da un errore di diritto, per avere considerato valida una notificazione altrimenti invalida, ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e viceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. La censura complessivamente rivolta dai ricorrenti alla precedente ordinanza di questa Corte, sul presupposto che non si potesse addivenire alla affermazione di validità della notifica del controricorso alla detta intimata, in quanto effettuata presso un indirizzo non più attuale, mira nella sostanza a contestare il mancato apprezzamento in termini di invalidità della notificazione del controricorso e dunque la denuncia di un errore di giudizio (Cass. 15 novembre 2013, n. 25654). Peraltro, è stato già affermato che non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26278). Determinante ai fini dell'esistenza dell'errore revocatorio è che vi sia stata un'attività percettiva da parte del giudice la quale Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -16- si sia tradotta nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti, come appunto chiarito da Cass. 21 luglio 2010, n. 17110 che ha distinto fra il supporre (erroneamente) l'esistenza del fatto e l'omessa (attività) di valutazione: «la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. In tal senso, ove l'errore del giudice non sia frutto di un'errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un'omessa percezione di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi dell'errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell'ambito di un'omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 n. 4 c.p.c., ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali». In continuità a tale impostazione è stato di recente affermato (in termini significativi per la presente fattispecie) che "l'implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio - che questa Corte deve effettuare ex officio - scaturente dall'avere la sentenza qui impugnata ritenuto i lavoratori "intimati" (pag. 3), senza rilevare la pretesa nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non costituisce errore di percezione tale da configurare un vizio revocatorio il quale postula che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -17- verità è incontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio, risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche" (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4235). E' invece affetta da errore di fatto revocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull'asserita mancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risulti dagli atti (Cass. 10 luglio 2015, n. 14420), o ancora la decisione in cui il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo (Cass. 14 novembre 2016, n. 23173). Il motivo di revocazione in esame, quindi, non denuncia l'esistenza di un'erronea supposizione che sarebbe stata compiuta dalla Corte e che si sarebbe manifestata nella motivazione, ma la mera circostanza della mancata notifica del controricorso ad una degli intimati. Per riprendere quanto affermato dalla citata Cass. 21 luglio 2010, n. 17110, la mera mancanza di disamina della questione, integrando una mera omissione e non un'attività percettiva (sia pure erronea), è suscettibile di integrare astrattamente una violazione processuale, ma non l'errore revocatorio, che implica la positiva (ed erronea) supposizione di un fatto. La parte ricorrente confonde in definitiva l'effetto giuridico (in termini di invalidità per la asserita violazione processuale) con l'attività del giudice, la quale comporta una Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -18- percezione e la relativa supposizione, come recita l'art. 395 n. 4. Fatto costitutivo della revocazione è in definitiva non l'effetto della violazione processuale, ma l'eventuale attività percettiva e di supposizione, manifestatasi nella motivazione, che costituisca la causa di quell'effetto (da cui anche la necessaria decisività dell'errore revocatorio). Va altresì soggiunto che l'asserito errore di fatto (rectius di diritto) non avrebbe efficacia di decisività in relazione all'effetto che il ricorrente deduce quale scopo della proposta revocazione. A quest'ultima conseguirebbe non l'inammissibilità del controricorso originariamente avanzato dalla Santucci, ma l'ordine di rinnovazione della notifica del controricorso contenente il ricorso incidentale nei confronti delle parti rimaste intimate, stante la tempestiva notifica del controricorso nei confronti degli stessi ricorrenti, in posizione di litisconsorzio necessario. Il secondo motivo di ricorso denuncia il contrasto tra l’ordinanza impugnata e la precedente sentenza della Corte n. 6887/2009 che aveva disposto il rinvio alla Corte d’Appello a seguito della cassazione della prima decisione della Corte distrettuale. Si deduce che erroneamente l’ordinanza qui gravata ha ritenuto che il giudice di rinvio fosse chiamato a valutare la situazione di fatto venutasi a realizzare a seguito del contratto di vendita del 1968, in vista della creazione di una contitolarità anche sul lastrico solare, ma trattasi di Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -19- affermazione erronea e che contrasta con i principi dettati proprio dalla prima pronuncia cassatoria, ai quali invece il giudice di rinvio si era correttamente attenuto. L’atto di compravendita del 1968 è in realtà del tutto irrilevante, e ciò in quanto la situazione era stata del tutto modificata per effetto dell’atto di compravendita del 1971. Il motivo è evidentemente inammissibile in quanto mira nella sostanza a denunciare non già un errore di fatto quale delineato dalla previsione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., ma un vero e proprio errore di giudizio, dolendosi i ricorrenti della mancata ed adeguata comprensione dei limiti che si ponevano al giudice di rinvio, e della impossibilità di poter rivalutare le conseguenze del primo atto del 1968. Nella sostanza si imputa alla Corte di avere travisato e tradito il principio di diritto enunciato dalla prima sentenza della stessa Corte, e di aver per l’effetto violato il limite di cui al secondo comma dell’art.384 c.p.c., errore che ove anche in via di mera congettura esistente, di certo non legittima la revocazione (cfr. in tal senso Cass. n. 29580/2011). Infine, nel ricorso viene richiesta al punto 3 la correzione dell’errore materiale asseritamente presente nel dispositivo dell’ordinanza impugnata che avrebbe disposto la cassazione per intero della sentenza del giudice di rinvio, e non anche “in relazione alle (e nei limiti) delle censure accolte”. La richiesta è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti ribadito che l'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -20- di Cassazione non può essere oggetto ne' del procedimento di correzione di errore materiale, ne' di quello di revocazione a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ.. Ne consegue che, sotto entrambe le forme, va respinta la richiesta di specificazione del dispositivo di una sentenza di Cassazione nel senso che il ritenuto assorbimento di un motivo di gravame equivalga ad accoglimento esplicito dello stesso: ciò, atteso che con la pronuncia di assorbimento la Corte si astiene dal giudizio di fondatezza o meno, reputandolo superfluo per effetto della decisione sulla precedente censura (Cass. n. 8326 del 03/05/2004; Cass. n. 24417/2020, quanto al ricorso con il quale la parte condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti di "ciascuna parte controricorrente" chiedeva venisse specificato che per "parte controricorrente" doveva intendersi ogni parte processuale, vale a dire "ogni parteassistita dal medesimo difensore"; Cass. n. 4304/2000). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti, nulla dovendosi disporre al riguardo neiconfronti delle parti rimaste intimate. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quarter dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2022 n. 8754 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -21- dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti principale e la controricorrente adesiva, [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al rimborso in favore d