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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15557/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria del 28 novembre 2021, il rigetto del ricorso, conclusione condivisa, in subordine, dalla parte civile, che, in via principale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, mentre [OSCURATO:PERSONA], con atto del 6 dicembre 2021, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 novembre 2019 la Corte di appello di Napoli — quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione Quinta, con la sentenza di annullamento n. 48203 del 10/07/2017 — ha dichiarato, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 18 dicembre 2007, non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli, per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputato alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese legali relative al grado di giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato, in primo grado, perché responsabile, in concorso con altri soggetti, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente ai fatti contestatigli alle lettere b), c), d), e), g) e h) dell'imputazione e connessi al fallimento, dichiarato nel dicembre del 1996, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società gestita, di fatto, da [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nella commissione delle condotte oggetto di addebito.

Avendo la Corte di appello di Salerno confermato, nei suoi confronti, la decisione di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte di cassazione che, con la sentenza sopra indicata, ha annullato la sentenza di secondo con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli.

I giudici di legittimità hanno, in termini generali — non riferiti, cioè, alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA] — ascritto alle sentenze di merito di non aver dato conto, in termini di necessaria univocità, della qualificazione dei fatti di bancarotta patrimoniale addebitati agli imputati, inquadrabili in diverse tipologie di vicende, caratterizzate, alternativamente: da plurime, successive cessioni di beni; dalla alienazione dei beni ad una società, seguita dalla cessione delle quote e dalla successione nelle cariche amministrative delle società alle quali la fallita aveva ceduto i suoi beni e da una successiva alienazione; dalla alienazione dei beni ad una società, seguita dalla cessione delle quote e dalla successione nelle cariche amministrative della società alle quali la fallita aveva ceduto i beni; da un'unica alienazione di beni.

Dato atto delle più rilevanti indicazioni che si traggono, al riguardo, dalle decisioni di merito, la Corte di cassazione ha rilevato che «Il carattere fittizio... [...] ...delle alienazioni di cui ai molteplici dei capi di imputazione rende ragione della incerta qualificazione dei relativi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale sub specie di distrazione, così come ritenuto dalle sentenze di merito, sulla scorta delle imputazioni, ovvero di dissimulazione», per chiarire, subito dopo, che «la nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela... [...] ...ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori... [...] ...e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori».

Ha, quindi, osservato — sempre accompagnando il ragionamento con l'indicazione delle pronunzie che costituiscono capisaldi degli evocati indirizzi ermeneutici — che la definizione di distrazione rende ragione dell'attribuzione a tale nozione, da parte della giurisprudenza di legittimità, di una funzione anche «residuale», tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento... [...] ...il che rinvia comunque alla definizione degli altri fatti di bancarotta delineati dalla norma incriminatrice.

In questa prospettiva, ha aggiunto, «l'occultamento consiste in ogni manovra dell'imprenditore diretta a far credere non esistenti, in tutto o in parte, i suoi beni, che invece esistono, ossia ogni manovra diretta a separare in tutto o in parte tali beni impedendo di conoscere dove siano, mentre la dissimulazione consiste in qualsiasi forma di inganno diretta ad occultare la conoscenza di uno stato esistente, che si verifica normalmente sotto forma di negozi giuridici solo apparenti, mediante i quali si celano negozi reali compiuti in frode ai creditori, ovvero ben architettate operazioni dannose rivestite dell'abito apparente della legalità», sicché «integra, dunque, la fattispecie di dissimulazione nella bancarotta fraudolenta l'attività diretta a diminuire fittiziamente il patrimonio del fallito, mentre non è necessario che sia realmente conseguito il risultato al quale tende detta attività, bastando semplicemente la condotta volta alla dissimulazione».

L'operato inquadramento sistematico ha offerto alla Corte di cassazione il destro per sottolineare come le decisioni di merito, da un lato, contengano plurimi riferimenti ad attività negoziali solo apparenti in quanto preordinate a dissimulare la consistenza patrimoniale della fallita e, dall'altro, richiamino condotte di portata francamente distrattiva, ciò che rende inidonea la motivazione delle conformi sentenze di merito a dar conto della qualificazione di molti dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestati, ossia del presupposto necessario ai fini dell'esame di alcune delle questioni prospettate, ed impone, pertanto, l'annullamento in vista di un più preciso apprezzamento della natura delle condotte oggetto di contestazione.

Al momento di analizzare le doglianze specificamente avanzate da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione si è così, testualmente, espressa: «In ordine al primo, al secondo e al terzo motivo — tutti relativi ai capi b), c), d) e g) — viene in rilievo la questione della qualificazione dei fatti di bancarotta in termini di distrazioni o dissimulazioni.

Nei motivi di gravame... [...] ...la difesa dell'imputato aveva dedotto, sia pure con riferimento ai capi b), c) e d) (ma, alla luce di quanto rilevato, con argomentazioni riferibili anche al capo •g), che le alienazioni degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] in favore di altre società del "gruppo [OSCURATO:PERSONA]" erano avvenute nel 1995, quando non erano iniziati i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che il trasferimento ad altra società, per quanto appartenente al medesimo gruppo, già di per sé valeva ad impedire che i beni potessero confluire nell'attivo fallimentare, sicché la fuoriuscita dei cespiti dal patrimonio della fallita non consentiva ai creditori di questa di aggredire i beni, il che esclude che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto, nel 1996, contribuire alla realizzazione dei fatti distrattivi.

Alle specifiche doglianze dell'appellante la Corte distrettuale non ha dato congrua risposta, riproponendo, come si è visto, la ricostruzione anfibologica delle vicende delineata, sotto il profilo della configurabilità delle contestate distrazioni, dalla sentenza di primo grado, il che, per un verso, come si è anticipato, preclude l'univoca qualificazione dei fatti di bancarotta in esame in termini di distrazione o di dissimulazione e, per altro verso, rende ragione del necessario accoglimento delle censure del ricorrente, che, ora in chiave di error in iudicando, ora lamentando vizi motivazionali, fanno leva sul rilievo della non configurabilità di autonome ipotesi di distrazione in relazione a condotte successive alla dedotta fuoriuscita dei beni dal patrimonio della fallita (primo motivo) e su dati probatori allegati come rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti e della prova del concorso (terzo motivo), nonché sul mancato esame, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame incentrato sulla prospettata autonoma e decisiva rilevanza della prima fuoriuscita dei beni dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo).

Motivi, questi, che, pertanto devono essere accolti, restando assorbito il settimo motivo. ...Anche il quarto e il quinto motivo devono essere accolti.

Essi investono l'imputazione di bancarotta patrimoniale sub e), ossia la cessione, il 10/04/1996, di quattro appartamenti siti in Capaccio a TMT Unitrading s.a., rappresentata dall'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto specifico, la sentenza di primo grado aveva esaminato la deduzione difensiva secondo cui, negli anni precedenti (1993 e 1994), [OSCURATO:PERSONA] aveva incassato l'importo complessivo di 780 milioni di lire da tale [OSCURATO:PERSONA]: alla data della cessione degli appartamenti, ha rilevato ancora il Tribunale di Salerno, nella contabilità della società fallita risultava la voce "giroconto caparra villette" per l'importo di 770 milioni di lire, ma, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, alla data del 10/04/1996 non è risultata alcuna movimentazione finanziaria effettiva dimostrativa del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia incassato somme di denaro da tale compravendita, mentre tutte le annotazioni relative a somme incassate a titolo di caparra confirmatoria sono precedenti al trasferimento degli immobili alla società di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, del tutto generiche.

Nei motivi di gravame... [...] ... come risulta dalla stessa sintesi offertane dalla sentenza di appello - la difesa dell'imputato aveva, tra l'altro, dedotto l'insussistenza dell'elemento materiale, in quanto, a fronte della pregressa vendita e dei versamenti registrati a nome di [OSCURATO:PERSONA], la cessione in esame era stata accompagnata dalla cessione del debito gravante sull'immobile, tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA], originario creditore di [OSCURATO:PERSONA], non aveva chiesto di essere ammesso al passivo.

Le specifiche censure articolate con il gravame non sono state esaminate dalla Corte di appello, sicché sussiste il vizio di mancanza di motivazione in quanto le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967)...

Il sesto motivo, relativo all'imputazione di bancarotta patrimoniale sub h), deve parimenti essere accolto.

Mentre la sentenza di primo grado si limitava a segnalare che la somma di circa 23 milioni dichiarata per la vendita dei beni non era stata rinvenuta, il gravame... [...] ...denunciava le carenze motivazionali della sentenza di primo grado, anche con riguardo a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito trattarsi di un insieme di utensileria mai ricevuto.

Anche sul punto, la sentenza impugnata omette qualsiasi riferimento al motivo di appello, che... [...] ...deve essere accolto».

3. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, ha, in primis, dato atto dell'integrale maturazione, medio tempore, del termine massimo di prescrizione e della conseguente necessità di concentrare l'attenzione sulle questioni di persistente rilevanza in funzione dell'avvenuta costituzione di parte civile e non anche su quelle che, pure interessate dalla sentenza di annullamento, afferiscono al trattamento sanzionatorio.

3.1. Per quanto concerne il tema della qualificazione dei fatti accertati in termini, rispettivamente, di bancarotta patrimoniale per distrazione o per dissimulazione, i giudici del rinvio hanno ritenuto che le vicende relative alla dismissione del patrimonio della società fallita debbano essere univocamente ricostruite in termini di dissimulazione.

Preliminarmente, hanno chiarito che di dissimulazione deve discorrersi — in ossequio alle indicazioni offerte dalla sentenza di annullamento e di un risalente, ma ancora attuale, orientamento applicativo — al cospetto di «qualsiasi forma di inganno diretta ad occultare la conoscenza di uno stato esistente, che si verifica normalmente sotto forma di negozi giuridici solo apparenti, mediante i quali si celano negozi reali compiuti in frode ai creditori, ovvero ben architettate operazioni dannose rivestite dell'abito apparente della legalità» (Sez. 5, n. 8177 del 14/03/1974, Mele, Rv. 128364).

Ne discende, ha desunto la Corte partenopea, che «Ai fini della sussistenza della dissimulazione nella bancarotta fraudolenta non è necessario che sia realmente conseguito il risultato al quale tende l'attività diretta a diminuire fittiziamente il patrimonio del fallito, bastando semplicemente la condotta volta alla dissimulazione» (Sez. 5, n. 6681 del 19/04/1988, Ferlicca, Rv. 178538).

3.2. Con riferimento al caso in esame, il giudice del rinvio ha interpretato alla luce di tali canoni gli esiti dell'attività della curatela fallimentare, che ha evidenziato come non sia stato possibile rinvenire, né dall'esame degli atti di trasferimento (dai quali è emerso che le somme pattuite erano già state precedentemente versate, senza alcuna indicazione delle modalità e dei mezzi di pagamento) né tanto meno dalle scritture contabili (nelle quali i pagamenti delle somme riportate sugli atti soano stati contabilizzati in maniera del tutto generica e opaca, certamente inidonea a chiarire se e come le obbligazioni siano state effettivamente soddisfatte), alcun elemento concreto da cui trarre la prova dell'effettività del pagamento del prezzo, seppure in misura inferiore al valore di mercato.

Il carattere dissimulatorio delle alienazioni risulta corroborato, in questa prospettiva, dalla considerazione che alcuni immobili vennero, subito dopo, nuovamente trasferiti ad altre persone fisiche o giuridiche collegate ai venditori- acquirenti, per poi essere nuovamente ceduti a [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, la Corte di appello ha rilevato, in continuità con quanto già osservato dal Tribunale, che la contiguità temporale tra la dichiarazione di fallimento e la dismissione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e la mancata contabilizzazione dei corrispettivi delle operate cessioni concorrono ad attestare l'avvenuta sottrazione al ceto creditorio del patrimonio della società fallita.

Ha, pertanto, concluso — richiamando le parole del primo giudice — nel senso che il complesso delle società facenti capo al c.d.

«gruppo [OSCURATO:PERSONA]» altro non fosse che un coacervo di scatole vuote entro le quali transitavano, per un periodo più o meno lungo, beni immobili acquisiti con attività di incerta connotazione e proventi di dubbia legittimità e per i quali i vari trasferimenti erano funzionali anche a rendere di più difficile individuazione l'origine delle ricchezze occorse per ottenerne la formale titolarità, per poi inserire in tale contesto i trasferimenti succedutisi in maniera vorticosa, inizialmente in favore di società facenti formalmente capo a membri della sua famiglia e, successivamente, allo scopo di offuscarne ulteriormente la provenienza, ad altri soggetti cooptati nel circuito criminoso, tra cui [OSCURATO:PERSONA], trasferimenti tutti funzionali a paralizzare l'azione della banca e ad evitare, in generale, l'aggressione da parte dei creditori.

3.3. La Corte di appello ha, quindi, rigettato i primi tre motivi di impugnazione proposti da [OSCURATO:PERSONA], sul postulato che, se è vero che, come segnalato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, questi risulta aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA] nel 1996, cioè in epoca posteriore alle prime condotte dissimulatorie, avvenute alla fine del 1995, non è men vero, per converso, che [OSCURATO:PERSONA], ben conscio dello stato di decozione in cui si trovava la società, si era prestato a fornire un ulteriore schermo al fine di evitare che i beni stessi venissero rintracciati, e, soprattutto, che ne venisse disvelata la provenienza rispetto ad un iniziale passaggio nei confronti di soggetti comunque direttamente riferibili alla persona di [OSCURATO:PERSONA].

Tanto, vieppiù, in ragione della totale assenza di riscontro, contabile o di altro tipo, all'asserzione di [OSCURATO:PERSONA] di avere versato a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento del corrispettivo pattuito per le società da lui formalmente rilevate, di 50.000 franchi svizzeri e 200.000.000 di lire.

3.4. Analoga decisione è stata adotta in merito al quarto ed al quinto motivo, afferenti alla cessione di quattro appartamenti, siti in Capaccio (Sa), in favore della TMT Unitrading s.a., che la Corte di appello ha reputato fittizia in considerazione della carenza di prova, contabile o di diversa natura, dell'avvenuto incasso del prezzo, fissato in 770.000.000 di lire, da parte della [OSCURATO:PERSONA].

3.5. La Corte di appello ha, infine, disatteso il sesto motivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la decisione di primo grado concernete la bancarotta fraudolenta che egli avrebbe commesso, quale dominus della G.M.D., acquistando dalla [OSCURATO:PERSONA] beni del valore di 23.700.000 lire, somma non rinvenuta in sede di inventario.

Sul punto, ha affermato che l'annotazione nelle scritture contabili di detta transazione costituisce, a prescindere dal materiale rinvenimento dei beni, adeguato elemento dimostrativo dell'autenticità del trasferimento e che, del tutto inconferenti .le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e relative alla sua partecipazione ai fatti ed all'effettiva disponibilità dei beni, anche tale operazione fu finalizzata esclusivamente alla dissimulazione della reale consistenza del patrimonio del soggetto cedente.

4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ricorso per cassazione affidato a sei motivi, dei quali si darà conto, in ossequio alla previsione dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

4.1. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge sostanziale e processuale per avere la Corte di appello disatteso, in palese violazione degli obblighi scaturenti dalla sentenza di annullamento, i motivi di impugnazione sollevati in relazione ai fatti di cui alle lettere b), c), d) e g), concernenti l'acquisto, da parte del gruppo TNT, a lui riconducibile, di una imbarcazione che, già di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stata, in precedenza, ceduta ad un parente di [OSCURATO:PERSONA], nonché la cessione di alcuni immobili dalla società fallita ad altre, le cui quote sono state trasferite al gruppo TNT solo nel 1996, risalente all'anno precedente, ovvero ad un'epoca in cui i due non avevano ancora instaurato relazioni commerciali.

Sostiene, in proposito, che la ricostruzione avallata dalla Corte di appello gli ascrive una sorta di concorso postumo in un'attività criminosa già in precedenza perfezionatasi, così trascurando che «ai fini della configurabilità di un'ipotesi concorsuale, è... [...] ...necessario, da un punto di vista oggettivo, che l'azione del concorrente abbia in qualche modo contribuito al prodursi della condotta incriminata, ponendosi come antecedente causale — seppure in presenza di altre concause — rispetto alla fattispecie di reato», condizione che nel caso di specie non ricorre, atteso che i primi trasferimenti, interni alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], sono stati ritenuti già rilevanti quali fatti di bancarotta, di talché qualsiasi condotta successiva non può integrarne l'oggettività e rilevare come contributo concorsuale ai medesimi reati.

Ne discende, continua, che «anche a voler prendere per buona l'idea di un contributo all'occultamento dei cespiti indebitamente sottratti dal patrimonio di Bristola, a [OSCURATO:PERSONA], che entra in scena nel 1996, si sarebbero potuti contestare — ricorrendone i presupposti — illeciti che postulano la commissione di reati pregressi e che intervengono sui relativi proventi (ricettazione, ricettazione fallimentare, riciclaggio e così via), giammai un concorso in reati già consumati e perfezionati».

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti indicati sub b), c), d) e g) in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissimulazione.Rileva, in particolare, che la Corte di appello è pervenuta a tale inquadramento con un'argomentazione estremamente superficiale, intrinsecamente illogica e contraddittoria rispetto a taluni puntuali riscontri istruttori, specie laddove assegna rilevanza, in funzione dimostrativa dell'avvenuto occultamento, all'assenza di flussi di denaro a favore della fallita, come corrispettivo delle alienazioni ed alla successiva retrocessione di alcuni beni a [OSCURATO:PERSONA].

Sotto il primo versante, nota che, avendo [OSCURATO:PERSONA] acquistato, tramite le proprie società, beni che erano già formalmente usciti dal patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nessun pagamento avrebbe potuto essere registrato in favore della società fallita, sicché neutro si rivela, a ben vedere, l'esito delle verifiche operate dal consulente del pubblico ministero sulle scritture contabili.

Aggiunge che, peraltro, sarebbe stato sufficiente esaminare le dichiarazioni rese in dibattimento dal M.11o Boccuto per comprendere che il gruppo TNT sopportò, per l'acquisto delle quote sociali delle aziende che avevano rilevato i beni della Bristol, esborsi quantificati in oltre 510.000.000 di lire e che altri 90.000.000 di lire furono pagati per l'acquisto, da [OSCURATO:PERSONA], suocero di [OSCURATO:PERSONA], dell'imbarcazione denominata «Giada».

Da un diverso angolo prospettico, il ricorrente obietta come privo di riscontro sia rimasto l'assunto secondo cui i beni trasferiti al gruppo TNT sarebbero stati, infine, retrocessi a [OSCURATO:PERSONA], ciò che è, invece, avvenuto con riferimento ad altri cespiti, già oggetto di cessione in favore di altri soggetti.

Nota, ulteriormente, che, essendo egli intervenuto per acquistare le società che, a loro volta, avevano ricevuto i cespiti anziché, direttamente, i beni de quibus agitur, le operazioni che lo hanno visto quale protagonista non hanno in alcun modo ostacolato o reso più ardua l'individuazione dei beni.

4.3. Con il terzo ed il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto l'illiceità dell'unica transazione intercorsa direttamente tra il gruppo TNT e la società fallita, concretatasi nella compravendita di quattro appartamenti siti in Capaccio.

Il ricorrente, dopo avere ribadito di essere subentrato nel rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il promissario acquirente, [OSCURATO:PERSONA], accollandosi il debito inerente alla restituzione della somma da questi già versata, sostiene, conseguentemente, che l'operazione non ha in alcun modo inciso sul patrimonio della società fallita, per come dimostrato dall'omessa insinuazione al passivo del creditore, evidentemente soddisfatto grazie al suo intervento.

La Corte di appello, continua, ha, invece ritenuto l'assoluta inconferenza di tale questione, che la Corte di cassazione aveva indicato come decisiva, sulla base di una valutazione aprioristica e senza introdurre elementi diversi da quelli illo tempore considerati dalla Corte di cassazione, in tal modo incorrendo in palese violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen..

Né, sottolinea, ancora, [OSCURATO:PERSONA], le insufficienze della decisione resa in sede di rinvio possono dirsi sanate dalla ventilata (dalla Corte di appello) carenza di prova in ordine all'effettiva esistenza del debito vantato da [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua omessa insinuazione al passivo, circostanze che trovano conveniente riscontro nella documentazione contabile in atti.

4.4. Con il quinto ed il sesto motivo, il ricorrente eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto l'illecita dissimulazione della cessione di alcuni imprecisati utensili che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe alienato ad una delle società acquisite dal gruppo TNT.

Rileva, al riguardo, che la transazione, documentata da una fattura emessa dalla società fallita, non è mai avvenuta, secondo quanto attestato dall'inventario fallimentare, dal quale risulta che i beni in questione sono stati, sia pure in seconda battuta, rinvenuti presso la società fallita.

Ascrive al giudice del rinvio di essere limitato a riproporre, sul punto, il percorso argomentativo sotteso alla decisione annullata, che la Corte di cassazione aveva, tuttavia, stigmatizzato, ravvisando carenza di motivazione circa la materialità del reato, e di avere, pertanto, eluso il vincolo derivante dalla sentenza di annullamento.

5. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 28 novembre 2021, il rigetto del ricorso, conclusione condivisa, in subordine, dalla parte civile, che, in via principale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, mentre [OSCURATO:PERSONA], con atto del 6 dicembre 2021, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dato atto dell'irritualità della produzione documentale effettuata dal ricorrente all'atto di rassegnare per iscritto, in ossequio a quanto previsto dalla normativa emergenziale, le proprie conclusioni.

Trattasi, invero, di tre provvedimenti giudiziari formatisi in epoca largamente successiva a quella di emissione della sentenza di primo grado (e, due di essi, anche di quella impugnata) che non sono stati posti a fondamento della decisione della cui legittimità si discute né indicati in sede di ricorso, onde pertinente appare il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico che 9i1 sancisce l'inammissibilità della produzione, nel giudizio di legittimità, di documenti che la parte non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio ma che costituiscano «prova nuova», potenzialmente incidente sull'apprezzamento del residuo compendio istruttorio (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390).

2. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

Muovendo dall'esame del primo motivo, occorre rilevare, innanzitutto, che la sentenza di annullamento ha affermato la necessità di qualificare le condotte indicate alle lettere b), c), d) e g) in chiave, rispettivamente, di distrazioni o dissimulazioni, adempimento cui la Corte di appello di Salerno, nella sentenza annullata, era venuto meno e che, nella prospettiva dei giudici di legittimità, condiziona il vaglio delle censure svolte con i primi tre motivi di appello.

L'assenza di un preciso inquadramento giuridico, conseguente all'omessa soluzione dell'alternativa tra dissimulazione e distrazione, ha imposto, si legge nella decisione della Sezione Quinta, l'accoglimento dei motivi di ricorso, proposti per violazione della legge processuale o vizio di motivazione, che traggono spunto dalla «non configurabilità di autonome ipotesi di distrazione in relazione a condotte successive alla dedotta fuoriuscita dei beni dal patrimonio della fallita» (primo motivo), per lamentare, quindi, il non corretto apprezzamento di «dati probatori allegati come rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti e della prova del concorso» ed il mancato esame, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame incentrato sulla prospettata autonoma e decisiva rilevanza della prima fuoriuscita dei beni dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio, alle pagg. 4-6 della sentenza impugnata, ha spiegato, nei termini sopra riportati, che le condotte sub b), c), d) e g) hanno avuto funzione e portata dissimulatoria, in quanto diretta ad occultare, allo sguardo del ceto creditorio, l'effettiva consistenza del patrimonio della società, attraverso la sottoscrizione di negozi giuridici volti a far apparire una situazione diversa da quella reale.

Priva di pregio si palesa, al riguardo, l'obiezione difensiva, sviluppata con la memoria conclusiva, imperniata sull'esclusivo riferimento, nel capo di imputazione, alla «distrazione» dei beni della fallita, che avrebbe precluso — pena la non consentita condanna per un fatto diverso da quello contestato la configurazione a posteriori di una dissimulazione in due fasi, alla seconda delle quali avrebbe partecipato [OSCURATO:PERSONA], in tal modo chiamato a rispondere del concorso, postumo, ad un'attività illecita alla quale egli è rimasto del tutto estraneo.La Corte di appello, invero, si è mossa nel solco del principio di diritto, vincolante, fissato dalla sentenza di annullamento, che aveva prescritto di risolvere, dapprima, il nodo della qualificazione giuridica delle condotte oggetto di addebito per analizzare, poscia, le doglianze difensive, in tal modo offrendo una indicazione che il giudice del rinvio ha doverosamente e scrupolosamente seguito, sicché va disattesa la censura vertente sulla pretesa violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che prescrive al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

La nitida enunciazione, in termini precettivi, del compito demandato dalla Corte di cassazione al giudice del rinvio e l'instaurazione, sul punto, del contraddittorio conseguentemente articolatosi in tale ultima sede (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052, nonché Sez. 2, n. 44615 del 12/07/2013, Paladini, Rv. 257750, a mente della quale «La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, qualunque sia la modalità con cui il contraddittorio è stato preservato») inducono, d'altro canto, ad escludere il dedotto vulnus alle prerogative difensive.

Partendo dall'attribuzione a tutte le condotte contestate di valenza dissimulatoria, la Corte di appello ha descritto l'azione di [OSCURATO:PERSONA] quale segmento di una più ampia strategia la cui attuazione era già iniziata, in epoca anteriore al suo intervento, con i primi trasferimenti.

Il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata appare lineare e coerente nella parte in cui enuclea, sulla base di precisi indici fattuali — quali, tra gli altri, la prossimità temporale tra i trasferimenti e la dichiarazione di fallimento e l'assenza di prova in ordine al versamento dei corrispettivi pattuiti per le cessioni — un unico, complessivo disegno criminoso, la cui realizzazione è stata possibile grazie all'ausilio di [OSCURATO:PERSONA], concretatosi nell'acquisto delle quote delle società cui erano stati trasferiti i beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché dell'imbarcazione già intestata al suocero di [OSCURATO:PERSONA].

Né vale sostenere, in senso contrario, che l'alienazione dei beni in favore di persone o enti riconducibili all'entourage familiare di [OSCURATO:PERSONA] aveva già determinato, con l'effetto dissimulatorio, la consumazione della bancarotta, sì da orientare la qualificazione dei fatti successivi in considerazione di quelli preg ressi.

La Corte di appello ha, infatti, chiarito che, quantunque il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulti essere sorto in epoca successiva, nella misura di alcuni mesi, alle prime cessioni, l'odierno ricorrente, perfettamente consapevole dello stato di decozione in cui si trovava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si è prestato a fornire un ulteriore schermo al fine di evitare che i beni entrati nel patrimonio delle società che egli stava rilevando venissero reperiti e, vieppiù, che venisse acclarata la sostanziale fittizietà delle alienazioni.

Il percorso argomentativo seguito dal giudice del rinvio resiste alle censure difensive anche laddove assegna efficacia dissimulatoria a trasferimenti aventi ad oggetto le quote societarie anziché, direttamente, gli immobili facenti parte del patrimonio delle società cedute, evento che, sia pure indirettamente, è valso ad allontanare ulteriormente, all'apparenza, quei beni — rientranti, a quel punto, nella formale disponibilità di soggetti giuridici che niente avevano a che fare con [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi congiunti — dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ciò che attesta, può qui anticiparsi, la sterilità del rilievo mosso, al riguardo, dal ricorrente nell'ambito del secondo motivo di ricorso.

L'attitudine offensiva della condotta di [OSCURATO:PERSONA], in vista della consumazione dell'unitaria fattispecie di bancarotta fraudolenta, deve essere, sotto altro profilo, apprezzata in ragione delle considerazioni dedicate dalle sentenze di merito alla piena consapevolezza, in capo all'imputato, della natura e delle finalità perseguite da [OSCURATO:PERSONA] attraverso il compimento delle originarie operazioni di trasferimento e di quelle cui egli si prestò acquistando, tramite il gruppo TNT, le quote societarie ed il natante in un momento nel quale, si legge nella sentenza di primo grado, era ampiamente conclamato lo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. che, tra l'altro, non poteva neppure contare sul capitale sociale, essendo state le relative quote costituite in pegno a garanzia di altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in altre parole, fornì il proprio ausilio ad un'impresa criminosa ancora in itinere, ovvero in un frangente, precedente alla dichiarazione di fallimento, in cui erano state poste in essere condotte dissimulatorie ancora reversibili, cui se ne aggiunsero altre, senz'altro idonee — come già osservato dal giudice di primo grado (cfr. pag. 58) — a consolidare ed estendere il pregiudizio per la massa dei creditori, onde pertinente si rivela il richiamo all'orientamento interpretativo secondo cui «In tema di bancarotta fraudolenta, quando l'apporto del terzo abbia per oggetto comportamenti che non abbiano esaurito la potenzialità offensiva degli interessi della massa dei creditori prima della dichiarazione di fallimento, sussiste la responsabilità di questi, ex art. 110 cod. pen., nel reato del soggetto 'propriò, avendo l'"extraneus" concorso a realizzare un segmento efficace del risultato illecito, la cui consumazione coincide con l'accertamento giudiziale dell'insolvenza» (Sez. 5, n. 30412 del 30/06/2011, Fuoco, Rv. 250586).3.

Con il secondo motivo, il ricorrente contesta, nel merito, le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine alla fittizietà degli acquisti che egli ha effettuato e, di conseguenza, alla consapevole e deliberata iscrizione del suo apporto nella cornice di una più ampia strategia volta a presentare ai creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una situazione patrimoniale diversa da quella reale.

Poggia, da un canto, le proprie contestazioni sull'irrilevanza dell'assenza di prova in merito ai pagamenti effettuati nei confronti della società fallita, che avrebbero dovuto provenire dai soggetti che, per primi, acquistarono i beni e non dal gruppo TNT, che instaurò relazioni commerciali con i primi cessionari, acquisendo le •quote delle tre società occultamente gestite da [OSCURATO:PERSONA] e l'imbarcazione già trasferita al di lui suocero.

Precisato che, in relazione ai beni oggetto di specifica contestazione nei suoi confronti, non si è verificata la successiva retrocessione a [OSCURATO:PERSONA] che, nell'ottica del giudice del rinvio, concorre ad attestare l'effettiva dimensione delle operazioni compiute, ascrive alla Corte di appello di non avere assegnato il giusto peso agli elementi istruttori — le dichiarazioni rese in dibattimento dal M.[OSCURATO:PERSONA] e la documentazione afferente al pagamento dell'imbarcazione denominata «Giada» — attestanti che le transazioni, lungi dall'essere state il portato di intento simulatorio, hanno comportato l'adempimento, da parte dell'acquirente, delle correlate obbligazioni.

Le obiezioni non colgono nel segno.

Per quanto, invero, la Corte di appello abbia genericamente menzionato, a sostegno del convincimento espresso nella sentenza impugnata, «la mancata contabilizzazione di alcun incasso quale corrispettivo delle cessioni operate», appare del tutto evidente che, con riferimento alle cessioni operate in favore di società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], i flussi di denaro avrebbero dovuto essere diretti, rispettivamente, verso i titolari delle quote alienate e del natante.

La piena consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della finalità perseguita da [OSCURATO:PERSONA] si evince, d'altro canto, dalle dichiarazioni, evocate dalla sentenza impugnata e più diffusamente riportate da quella di primo grado (cfr., in particolare, pagg. 43-44 e, poi, 55-58), rese, in sede di interrogatorio, dallo stesso ricorrente il quale, pur sostenendo di avere materialmente corrisposto quanto indicato nei contratti, ha ammesso che tutte le cessioni — tanto quelle originarie che quelle delle quali egli fu protagonista — erano dirette a far uscire i beni dal patrimonio della società solo transitoriamente, in attesa della loro retrocessione in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] o di un suo fiduciario.

Quanto, poi, alla delibazione del compendio probatorio, la precisa affermazione della Corte di appello — peraltro coerente con quanto più ampiamente statuito nella sentenza di primo grado (cfr. pagg. 59-63) — stando alla quale che le generiche asserzioni dell'imputato, relative al versamento della somma corrispondente al valore delle società acquistate, non hanno trovato riscontro di sorta, resiste, sul piano logico, alle obiezioni del ricorrente, che fanno leva su apporti di ridottissima attitudine probatoria.

Il generico riferimento, da parte del teste Boccuto, a pagamenti effettuati dalla TNT Finanz, società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], per un importo di £. 510.100.000 non vale, in specie, ad infirmare la solidità del ragionamento sotteso alla decisione impugnata, che trae forza dalle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] — a dire del quale egli aveva versato, in pagamento delle quote delle tre società acquistate 50.000 franchi svizzeri e 200.000.000 di lire su un conto indicatogli da [OSCURATO:PERSONA] ed aperto presso un istituto di credito elvetico, e si era accollato i debiti delle società, così andando incontro ad un esborso di ulteriori 300.000.000 di lire — che non hanno trovato conferma di sorta e che, è agevole notare, non possono in alcun modo essere poste in collegamento con il fugace accenno operato dal M.[OSCURATO:PERSONA].

Analogamente incensurabile appare, con riferimento all'imbarcazione, il percorso seguito dai giudici di merito per negare consistenza probatoria, in funzione dimostrativa dell'avvenuto pagamento del prezzo pattuito per la cessione dell'imbarcazione, alla missiva, della quale [OSCURATO:PERSONA] era in possesso in occasione di un controllo eseguito alla frontiera svizzera, attestante il versamento di E. 90.000.000 in favore del venditore [OSCURATO:PERSONA], documento la cui veridicità è contraddetta dall'assenza di tracce contabili e che, quindi, Tribunale e Corte di appello hanno reputato non idoneo a comprovare l'effettività del trasferimento.

4. Infondate sono, del pari, le doglianze che, al terzo ed al quarto motivo, vengono articolate in relazione al trasferimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed in favore di TMT Unitrading s.a., di quattro appartamenti siti in Capaccio.

Con la sentenza di annullamento, la Corte di cassazione aveva, in proposito, censurato l'omesso esame, da parte della Corte di appello di Salerno, dell'obiezione, potenzialmente decisiva, vertente sul soddisfacimento, da parte dell'acquirente, delle ragioni creditorie di tale [OSCURATO:PERSONA], il quale vantava il diritto del rimborso delle somme già versate, corrispondenti all'integrale valore degli immobili.

Nella prospettazione difensiva, dunque, il trasferimento degli immobili avrebbe previsto, quale corrispettivo, l'accollo, da parte dell'acquirente, del debito assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui adempimento sarebbe, indirettamente ma univocamente, attestato dalla sua mancata insinuazione al passivo fallimentare.Il giudice del rinvio, dato atto che, in effetti, la sentenza di primo grado era rimasta, sul punto, silente, ha ritenuto la questione inconferente rispetto all'ipotesi delittuosa in contestazione.

Ha, in particolare, sottolineato la carenza di prova in ordine all'effettiva situazione degli immobili, all'ammontare del debito contratto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed al suo soddisfacimento e reputato insufficiente, a riscontro della versione difensiva, il dato connesso all'omessa insinuazione del presunto creditore al passivo fallimentare.

Il ricorrente ribadisce che, ad onta di quanto erroneamente sancito dalla Corte di appello, le proprie asserzioni trovano documentale conferma nell'annotazione, nelle scritture contabili, dei versamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA], per l'importo complessivo di circa 779 milioni di lire, in esecuzione del contratto preliminare relativo alla vendita degli immobili, nonché, all'atto del loro trasferimento alla società di [OSCURATO:PERSONA], di un «giroconto caparra vendita villette» per un valore pressoché corrispondente, significativa del fatto che l'acquirente si era accollato il debito verso [OSCURATO:PERSONA].

L'obiezione è corretta, nella misura in cui segnala che, diversamente da quanto opinato dal giudice del rinvio, le scritture contabili recano traccia dei versamenti di [OSCURATO:PERSONA] e del giroconto della somma da questi consegnata a titolo di caparra; essa, tuttavia, non giova, a ben vedere, alla causa del ricorrente.

In punto di fatto, è pacifico che il trasferimento degli immobili in questione non fu accompagnato da alcun flusso finanziario, cioè che la società acquirente non effettuò, per quella causa, versamenti di sorta.

Tanto induce a presumere, in ossequio ad elementari canoni razionali ed in coerenza con il modus operandi che contraddistinse l'azione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei mesi che precedettero il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che anche la cessione degli immobili, così come quella delle quote di tre società e del natante «Giada», abbia costituito momento attuativo di una precisa e callida strategia, volta ad occultare, grazie alla compiacente ed interessata collaborazione dell'odierno ricorrente, il patrimonio dell'impresa in stato di decozione agli occhi dei creditori.

La vicenda si connota, del resto, per ulteriori, rimarchevoli singolarità e, precipuamente, per la totale assenza di traccia documentale circa l'accordo siglato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con Sinnonetti, il prezzo pattuito, i tempi e le modalità del suo versamento, le dedotte, sopravvenute difficoltà che avrebbero posto l'acquirente nella scomoda condizione di chi, avendo integralmente corrisposto il prezzo di quattro immobili sulla base di un mero contratto preliminare, sia pregiudicato dall'impossibilità, per il costruttore-venditore, di completare le opere.

Parimenti nebulosi sono, ugualmente, rimasti i termini della pattuizione sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la TNT Unitrading s.a. che, a dire di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero comportato l'accollo dell'obbligazione restitutoria che la società venditrice aveva contratto con [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso, alla totale assenza di riscontro documentale in ordine al contenuto della convenzione fa pendant quella, segnalata dalla Corte di appello, concernente i flussi di cassa che, stando alla prospettazione difensiva, si sarebbero dovuti sviluppare lungo la direttrice che dalla TNT Unitrading s.a. conduce ad [OSCURATO:PERSONA] il quale, in forza dell'accollo, avrebbe dovuto ricevere dalla società di [OSCURATO:PERSONA] quanto illo tempore versato per l'acquisto degli immobili, ciò che il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato.

In questo contesto, caratterizzato da pressoché totale consonanza con l'ipotesi di accusa, l'imputato affida la propria diversa versione ad elementi di fatto, quali le annotazioni contabili o, sul piano logico, l'omessa insinuazione al passivo di [OSCURATO:PERSONA], dei quali la Corte di appello ha offerto una valutazione che, considerata nel suo complesso e, quindi, al di là dell'impreciso tenore di alcune affermazioni, appare non manifestamente illogica né contraddittoria, •specificamente nella parte in cui non riconosce attitudine probatoria decisiva alle circostanze esaltate dal ricorrente.

Al riguardo, va chiarito, in replica all'obiezione svolta dal ricorrente, che la Corte di cassazione, nel qualificare come «decisiva» la censura che la Corte di appello di Salerno aveva trascurato di esaminare, si è, evidentemente, riferita alla sua astratta capacità di incidere — in senso, appunto, determinante — sul vaglio della proposta impugnazione senza, con ciò, in alcun modo orientare il giudizio di merito che, nel caso concreto, è stato compiuto dalla Corte di appello di Napoli tenendo conto del profilo in prima battuta trascurato e logicamente reputandone, nondimeno, la minusvalenza rispetto alle residue emergenze istruttorie; tanto, peraltro, in linea con l'ammissione, da parte dello stesso ricorrente, che la Corte di cassazione non aveva validato il 'merito della prospettazione difensiva e si era limitata a rilevare che essa, se opportunamente riscontrata, sarebbe stata idonea a dimostrare — all'esito di una verifica che, deve ragionevolmente intendersi, la inserisse nel più ampio compendio probatorio — l'insussistenza del reato.

Né, ancora, può dirsi che il percorso argomentativo soiteso alla decisione impugnata sia ispirato a pregiudizio colpevolista o, comunque, poco rispettoso della presunzione di innocenza, posto che, per giurisprudenza consolidata e condivisa, «Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373).

A quest'ultimo proposito, va ulteriormente precisato, a confutazione dell'obiezione mossa da [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni scritte che, se la sua estraneità ai fatti anteriori alla cessione del 1996 incide sull'apprezzamento, in chiave probatoria, dell'omessa allegazione di conducenti elementi di riscontro, documentale o, anche, dichiarativo, ad opposte conclusioni deve, invece, pervenirsi in merito alle vicende connesse al trasferimento degli immobili in favore della TNT Unitrading s.a., di cui egli fu diretto protagonista, con conseguente ascrizione a suo carico della ravvisata carenza di riscontro, precipuamente in ordine .all'estinzione dell'obbligazione oggetto di accollo, che avrebbe, a sua volta, determinato l'omessa insinuazione al passivo di [OSCURATO:PERSONA].

5. Per quanto concerne, infine, il corrispettivo, pari a E. 23.700.000, ricavato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla vendita di beni mobili in favore di una delle società trasferite al gruppo TNT, la Corte di cassazione aveva stigmatizzato l'omesso esame, da parte dei giudici salernitani, della deduzione del ricorrente, il quale aveva sostenuto di non essere mai entrato in possesso degli utensili oggetto della menzionata transazione.

La Corte di appello di Napoli ha colmato la lacuna osservando che l'omesso rinvenimento, all'atto dell'inventario eseguito presso la società fallita, della somma indicata e l'annotazione dell'esborso nelle scritture contabili dell'acquirente convincono — avuto vieppiù riguardo alla più volte descritta strategia di svuotamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — della sottrazione di quei beni alla garanzia dei creditori, risultando, per contro, irrilevanti tanto le labiali asserzioni di [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi, a giudizio del Collegio, di motivazione esente da fratture razionali o profili di contraddittorietà e, comunque, resistente alle critiche del ricorrente che, oltre a ribadire quanto già esposto con la precedente impugnazione, riferisce che i beni sono stati, sia pure «in un secondo momento», rinvenuti presso la società fallita che, pertanto, non li avrebbe mai dismessi.

L'argomento non convince, in quanto incentrato su documentazione che, per espressa ammissione del ricorrente (cfr. la memoria allegata sub 4 al ricorso, pagg.27-28), non offre alcuna garanzia di certezza in ordine alla coincidenza tra i beni inventariati e quelli la cui cessione a società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] è stata, si ripete, ritenuta dal giudice del rinvio sulla scorta di un apparato motivazionale esente da vizi rilevabili in sede di legittimità.

6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria del 28 novembre 2021, il rigetto del ricorso, conclusione condivisa, in subordine, dalla parte civile, che, in via principale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, mentre [OSCURATO:PERSONA], con atto del 6 dicembre 2021, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2019 la Corte di appello di Napoli — quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione Quinta, con la sentenza di annullamento n. 48203 del 10/07/2017 — ha dichiarato, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 18 dicembre 2007, non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli, per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputato alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese legali relative al grado di giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato, in primo grado, perché responsabile, in concorso con altri soggetti, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente ai fatti contestatigli alle lettere b), c), d), e), g) e h) dell'imputazione e connessi al fallimento, dichiarato nel dicembre del 1996, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società gestita, di fatto, da [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nella commissione delle condotte oggetto di addebito. Avendo la Corte di appello di Salerno confermato, nei suoi confronti, la decisione di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte di cassazione che, con la sentenza sopra indicata, ha annullato la sentenza di secondo con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli. I giudici di legittimità hanno, in termini generali — non riferiti, cioè, alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA] — ascritto alle sentenze di merito di non aver dato conto, in termini di necessaria univocità, della qualificazione dei fatti di bancarotta patrimoniale addebitati agli imputati, inquadrabili in diverse tipologie di vicende, caratterizzate, alternativamente: da plurime, successive cessioni di beni; dalla alienazione dei beni ad una società, seguita dalla cessione delle quote e dalla successione nelle cariche amministrative delle società alle quali la fallita aveva ceduto i suoi beni e da una successiva alienazione; dalla alienazione dei beni ad una società, seguita dalla cessione delle quote e dalla successione nelle cariche amministrative della società alle quali la fallita aveva ceduto i beni; da un'unica alienazione di beni. Dato atto delle più rilevanti indicazioni che si traggono, al riguardo, dalle decisioni di merito, la Corte di cassazione ha rilevato che «Il carattere fittizio... [...] ...delle alienazioni di cui ai molteplici dei capi di imputazione rende ragione della incerta qualificazione dei relativi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale sub specie di distrazione, così come ritenuto dalle sentenze di merito, sulla scorta delle imputazioni, ovvero di dissimulazione», per chiarire, subito dopo, che «la nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela... [...] ...ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori... [...] ...e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori». Ha, quindi, osservato — sempre accompagnando il ragionamento con l'indicazione delle pronunzie che costituiscono capisaldi degli evocati indirizzi ermeneutici — che la definizione di distrazione rende ragione dell'attribuzione a tale nozione, da parte della giurisprudenza di legittimità, di una funzione anche «residuale», tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento... [...] ...il che rinvia comunque alla definizione degli altri fatti di bancarotta delineati dalla norma incriminatrice. In questa prospettiva, ha aggiunto, «l'occultamento consiste in ogni manovra dell'imprenditore diretta a far credere non esistenti, in tutto o in parte, i suoi beni, che invece esistono, ossia ogni manovra diretta a separare in tutto o in parte tali beni impedendo di conoscere dove siano, mentre la dissimulazione consiste in qualsiasi forma di inganno diretta ad occultare la conoscenza di uno stato esistente, che si verifica normalmente sotto forma di negozi giuridici solo apparenti, mediante i quali si celano negozi reali compiuti in frode ai creditori, ovvero ben architettate operazioni dannose rivestite dell'abito apparente della legalità», sicché «integra, dunque, la fattispecie di dissimulazione nella bancarotta fraudolenta l'attività diretta a diminuire fittiziamente il patrimonio del fallito, mentre non è necessario che sia realmente conseguito il risultato al quale tende detta attività, bastando semplicemente la condotta volta alla dissimulazione». L'operato inquadramento sistematico ha offerto alla Corte di cassazione il destro per sottolineare come le decisioni di merito, da un lato, contengano plurimi riferimenti ad attività negoziali solo apparenti in quanto preordinate a dissimulare la consistenza patrimoniale della fallita e, dall'altro, richiamino condotte di portata francamente distrattiva, ciò che rende inidonea la motivazione delle conformi sentenze di merito a dar conto della qualificazione di molti dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestati, ossia del presupposto necessario ai fini dell'esame di alcune delle questioni prospettate, ed impone, pertanto, l'annullamento in vista di un più preciso apprezzamento della natura delle condotte oggetto di contestazione. Al momento di analizzare le doglianze specificamente avanzate da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione si è così, testualmente, espressa: «In ordine al primo, al secondo e al terzo motivo — tutti relativi ai capi b), c), d) e g) — viene in rilievo la questione della qualificazione dei fatti di bancarotta in termini di distrazioni o dissimulazioni. Nei motivi di gravame... [...] ...la difesa dell'imputato aveva dedotto, sia pure con riferimento ai capi b), c) e d) (ma, alla luce di quanto rilevato, con argomentazioni riferibili anche al capo •g), che le alienazioni degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] in favore di altre società del "gruppo [OSCURATO:PERSONA]" erano avvenute nel 1995, quando non erano iniziati i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che il trasferimento ad altra società, per quanto appartenente al medesimo gruppo, già di per sé valeva ad impedire che i beni potessero confluire nell'attivo fallimentare, sicché la fuoriuscita dei cespiti dal patrimonio della fallita non consentiva ai creditori di questa di aggredire i beni, il che esclude che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto, nel 1996, contribuire alla realizzazione dei fatti distrattivi. Alle specifiche doglianze dell'appellante la Corte distrettuale non ha dato congrua risposta, riproponendo, come si è visto, la ricostruzione anfibologica delle vicende delineata, sotto il profilo della configurabilità delle contestate distrazioni, dalla sentenza di primo grado, il che, per un verso, come si è anticipato, preclude l'univoca qualificazione dei fatti di bancarotta in esame in termini di distrazione o di dissimulazione e, per altro verso, rende ragione del necessario accoglimento delle censure del ricorrente, che, ora in chiave di error in iudicando, ora lamentando vizi motivazionali, fanno leva sul rilievo della non configurabilità di autonome ipotesi di distrazione in relazione a condotte successive alla dedotta fuoriuscita dei beni dal patrimonio della fallita (primo motivo) e su dati probatori allegati come rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti e della prova del concorso (terzo motivo), nonché sul mancato esame, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame incentrato sulla prospettata autonoma e decisiva rilevanza della prima fuoriuscita dei beni dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo). Motivi, questi, che, pertanto devono essere accolti, restando assorbito il settimo motivo. ...Anche il quarto e il quinto motivo devono essere accolti. Essi investono l'imputazione di bancarotta patrimoniale sub e), ossia la cessione, il 10/04/1996, di quattro appartamenti siti in Capaccio a TMT Unitrading s.a., rappresentata dall'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto specifico, la sentenza di primo grado aveva esaminato la deduzione difensiva secondo cui, negli anni precedenti (1993 e 1994), [OSCURATO:PERSONA] aveva incassato l'importo complessivo di 780 milioni di lire da tale [OSCURATO:PERSONA]: alla data della cessione degli appartamenti, ha rilevato ancora il Tribunale di Salerno, nella contabilità della società fallita risultava la voce "giroconto caparra villette" per l'importo di 770 milioni di lire, ma, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, alla data del 10/04/1996 non è risultata alcuna movimentazione finanziaria effettiva dimostrativa del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia incassato somme di denaro da tale compravendita, mentre tutte le annotazioni relative a somme incassate a titolo di caparra confirmatoria sono precedenti al trasferimento degli immobili alla società di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, del tutto generiche. Nei motivi di gravame... [...] ... come risulta dalla stessa sintesi offertane dalla sentenza di appello - la difesa dell'imputato aveva, tra l'altro, dedotto l'insussistenza dell'elemento materiale, in quanto, a fronte della pregressa vendita e dei versamenti registrati a nome di [OSCURATO:PERSONA], la cessione in esame era stata accompagnata dalla cessione del debito gravante sull'immobile, tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA], originario creditore di [OSCURATO:PERSONA], non aveva chiesto di essere ammesso al passivo. Le specifiche censure articolate con il gravame non sono state esaminate dalla Corte di appello, sicché sussiste il vizio di mancanza di motivazione in quanto le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967)... Il sesto motivo, relativo all'imputazione di bancarotta patrimoniale sub h), deve parimenti essere accolto. Mentre la sentenza di primo grado si limitava a segnalare che la somma di circa 23 milioni dichiarata per la vendita dei beni non era stata rinvenuta, il gravame... [...] ...denunciava le carenze motivazionali della sentenza di primo grado, anche con riguardo a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito trattarsi di un insieme di utensileria mai ricevuto. Anche sul punto, la sentenza impugnata omette qualsiasi riferimento al motivo di appello, che... [...] ...deve essere accolto». 3. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, ha, in primis, dato atto dell'integrale maturazione, medio tempore, del termine massimo di prescrizione e della conseguente necessità di concentrare l'attenzione sulle questioni di persistente rilevanza in funzione dell'avvenuta costituzione di parte civile e non anche su quelle che, pure interessate dalla sentenza di annullamento, afferiscono al trattamento sanzionatorio. 3.1. Per quanto concerne il tema della qualificazione dei fatti accertati in termini, rispettivamente, di bancarotta patrimoniale per distrazione o per dissimulazione, i giudici del rinvio hanno ritenuto che le vicende relative alla dismissione del patrimonio della società fallita debbano essere univocamente ricostruite in termini di dissimulazione. Preliminarmente, hanno chiarito che di dissimulazione deve discorrersi — in ossequio alle indicazioni offerte dalla sentenza di annullamento e di un risalente, ma ancora attuale, orientamento applicativo — al cospetto di «qualsiasi forma di inganno diretta ad occultare la conoscenza di uno stato esistente, che si verifica normalmente sotto forma di negozi giuridici solo apparenti, mediante i quali si celano negozi reali compiuti in frode ai creditori, ovvero ben architettate operazioni dannose rivestite dell'abito apparente della legalità» (Sez. 5, n. 8177 del 14/03/1974, Mele, Rv. 128364). Ne discende, ha desunto la Corte partenopea, che «Ai fini della sussistenza della dissimulazione nella bancarotta fraudolenta non è necessario che sia realmente conseguito il risultato al quale tende l'attività diretta a diminuire fittiziamente il patrimonio del fallito, bastando semplicemente la condotta volta alla dissimulazione» (Sez. 5, n. 6681 del 19/04/1988, Ferlicca, Rv. 178538). 3.2. Con riferimento al caso in esame, il giudice del rinvio ha interpretato alla luce di tali canoni gli esiti dell'attività della curatela fallimentare, che ha evidenziato come non sia stato possibile rinvenire, né dall'esame degli atti di trasferimento (dai quali è emerso che le somme pattuite erano già state precedentemente versate, senza alcuna indicazione delle modalità e dei mezzi di pagamento) né tanto meno dalle scritture contabili (nelle quali i pagamenti delle somme riportate sugli atti soano stati contabilizzati in maniera del tutto generica e opaca, certamente inidonea a chiarire se e come le obbligazioni siano state effettivamente soddisfatte), alcun elemento concreto da cui trarre la prova dell'effettività del pagamento del prezzo, seppure in misura inferiore al valore di mercato. Il carattere dissimulatorio delle alienazioni risulta corroborato, in questa prospettiva, dalla considerazione che alcuni immobili vennero, subito dopo, nuovamente trasferiti ad altre persone fisiche o giuridiche collegate ai venditori- acquirenti, per poi essere nuovamente ceduti a [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la Corte di appello ha rilevato, in continuità con quanto già osservato dal Tribunale, che la contiguità temporale tra la dichiarazione di fallimento e la dismissione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e la mancata contabilizzazione dei corrispettivi delle operate cessioni concorrono ad attestare l'avvenuta sottrazione al ceto creditorio del patrimonio della società fallita. Ha, pertanto, concluso — richiamando le parole del primo giudice — nel senso che il complesso delle società facenti capo al c.d. «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» altro non fosse che un coacervo di scatole vuote entro le quali transitavano, per un periodo più o meno lungo, beni immobili acquisiti con attività di incerta connotazione e proventi di dubbia legittimità e per i quali i vari trasferimenti erano funzionali anche a rendere di più difficile individuazione l'origine delle ricchezze occorse per ottenerne la formale titolarità, per poi inserire in tale contesto i trasferimenti succedutisi in maniera vorticosa, inizialmente in favore di società facenti formalmente capo a membri della sua famiglia e, successivamente, allo scopo di offuscarne ulteriormente la provenienza, ad altri soggetti cooptati nel circuito criminoso, tra cui [OSCURATO:PERSONA], trasferimenti tutti funzionali a paralizzare l'azione della banca e ad evitare, in generale, l'aggressione da parte dei creditori. 3.3. La Corte di appello ha, quindi, rigettato i primi tre motivi di impugnazione proposti da [OSCURATO:PERSONA], sul postulato che, se è vero che, come segnalato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, questi risulta aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA] nel 1996, cioè in epoca posteriore alle prime condotte dissimulatorie, avvenute alla fine del 1995, non è men vero, per converso, che [OSCURATO:PERSONA], ben conscio dello stato di decozione in cui si trovava la società, si era prestato a fornire un ulteriore schermo al fine di evitare che i beni stessi venissero rintracciati, e, soprattutto, che ne venisse disvelata la provenienza rispetto ad un iniziale passaggio nei confronti di soggetti comunque direttamente riferibili alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, vieppiù, in ragione della totale assenza di riscontro, contabile o di altro tipo, all'asserzione di [OSCURATO:PERSONA] di avere versato a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento del corrispettivo pattuito per le società da lui formalmente rilevate, di 50.000 franchi svizzeri e 200.000.000 di lire. 3.4. Analoga decisione è stata adotta in merito al quarto ed al quinto motivo, afferenti alla cessione di quattro appartamenti, siti in Capaccio (Sa), in favore della TMT Unitrading s.a., che la Corte di appello ha reputato fittizia in considerazione della carenza di prova, contabile o di diversa natura, dell'avvenuto incasso del prezzo, fissato in 770.000.000 di lire, da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. La Corte di appello ha, infine, disatteso il sesto motivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la decisione di primo grado concernete la bancarotta fraudolenta che egli avrebbe commesso, quale dominus della G.M.D., acquistando dalla [OSCURATO:PERSONA] beni del valore di 23.700.000 lire, somma non rinvenuta in sede di inventario. Sul punto, ha affermato che l'annotazione nelle scritture contabili di detta transazione costituisce, a prescindere dal materiale rinvenimento dei beni, adeguato elemento dimostrativo dell'autenticità del trasferimento e che, del tutto inconferenti .le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e relative alla sua partecipazione ai fatti ed all'effettiva disponibilità dei beni, anche tale operazione fu finalizzata esclusivamente alla dissimulazione della reale consistenza del patrimonio del soggetto cedente. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ricorso per cassazione affidato a sei motivi, dei quali si darà conto, in ossequio alla previsione dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 4.1. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge sostanziale e processuale per avere la Corte di appello disatteso, in palese violazione degli obblighi scaturenti dalla sentenza di annullamento, i motivi di impugnazione sollevati in relazione ai fatti di cui alle lettere b), c), d) e g), concernenti l'acquisto, da parte del gruppo TNT, a lui riconducibile, di una imbarcazione che, già di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stata, in precedenza, ceduta ad un parente di [OSCURATO:PERSONA], nonché la cessione di alcuni immobili dalla società fallita ad altre, le cui quote sono state trasferite al gruppo TNT solo nel 1996, risalente all'anno precedente, ovvero ad un'epoca in cui i due non avevano ancora instaurato relazioni commerciali. Sostiene, in proposito, che la ricostruzione avallata dalla Corte di appello gli ascrive una sorta di concorso postumo in un'attività criminosa già in precedenza perfezionatasi, così trascurando che «ai fini della configurabilità di un'ipotesi concorsuale, è... [...] ...necessario, da un punto di vista oggettivo, che l'azione del concorrente abbia in qualche modo contribuito al prodursi della condotta incriminata, ponendosi come antecedente causale — seppure in presenza di altre concause — rispetto alla fattispecie di reato», condizione che nel caso di specie non ricorre, atteso che i primi trasferimenti, interni alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], sono stati ritenuti già rilevanti quali fatti di bancarotta, di talché qualsiasi condotta successiva non può integrarne l'oggettività e rilevare come contributo concorsuale ai medesimi reati. Ne discende, continua, che «anche a voler prendere per buona l'idea di un contributo all'occultamento dei cespiti indebitamente sottratti dal patrimonio di Bristola, a [OSCURATO:PERSONA], che entra in scena nel 1996, si sarebbero potuti contestare — ricorrendone i presupposti — illeciti che postulano la commissione di reati pregressi e che intervengono sui relativi proventi (ricettazione, ricettazione fallimentare, riciclaggio e così via), giammai un concorso in reati già consumati e perfezionati». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti indicati sub b), c), d) e g) in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissimulazione.Rileva, in particolare, che la Corte di appello è pervenuta a tale inquadramento con un'argomentazione estremamente superficiale, intrinsecamente illogica e contraddittoria rispetto a taluni puntuali riscontri istruttori, specie laddove assegna rilevanza, in funzione dimostrativa dell'avvenuto occultamento, all'assenza di flussi di denaro a favore della fallita, come corrispettivo delle alienazioni ed alla successiva retrocessione di alcuni beni a [OSCURATO:PERSONA]. Sotto il primo versante, nota che, avendo [OSCURATO:PERSONA] acquistato, tramite le proprie società, beni che erano già formalmente usciti dal patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nessun pagamento avrebbe potuto essere registrato in favore della società fallita, sicché neutro si rivela, a ben vedere, l'esito delle verifiche operate dal consulente del pubblico ministero sulle scritture contabili. Aggiunge che, peraltro, sarebbe stato sufficiente esaminare le dichiarazioni rese in dibattimento dal M.11o Boccuto per comprendere che il gruppo TNT sopportò, per l'acquisto delle quote sociali delle aziende che avevano rilevato i beni della Bristol, esborsi quantificati in oltre 510.000.000 di lire e che altri 90.000.000 di lire furono pagati per l'acquisto, da [OSCURATO:PERSONA], suocero di [OSCURATO:PERSONA], dell'imbarcazione denominata «Giada». Da un diverso angolo prospettico, il ricorrente obietta come privo di riscontro sia rimasto l'assunto secondo cui i beni trasferiti al gruppo TNT sarebbero stati, infine, retrocessi a [OSCURATO:PERSONA], ciò che è, invece, avvenuto con riferimento ad altri cespiti, già oggetto di cessione in favore di altri soggetti. Nota, ulteriormente, che, essendo egli intervenuto per acquistare le società che, a loro volta, avevano ricevuto i cespiti anziché, direttamente, i beni de quibus agitur, le operazioni che lo hanno visto quale protagonista non hanno in alcun modo ostacolato o reso più ardua l'individuazione dei beni. 4.3. Con il terzo ed il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto l'illiceità dell'unica transazione intercorsa direttamente tra il gruppo TNT e la società fallita, concretatasi nella compravendita di quattro appartamenti siti in Capaccio. Il ricorrente, dopo avere ribadito di essere subentrato nel rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il promissario acquirente, [OSCURATO:PERSONA], accollandosi il debito inerente alla restituzione della somma da questi già versata, sostiene, conseguentemente, che l'operazione non ha in alcun modo inciso sul patrimonio della società fallita, per come dimostrato dall'omessa insinuazione al passivo del creditore, evidentemente soddisfatto grazie al suo intervento. La Corte di appello, continua, ha, invece ritenuto l'assoluta inconferenza di tale questione, che la Corte di cassazione aveva indicato come decisiva, sulla base di una valutazione aprioristica e senza introdurre elementi diversi da quelli illo tempore considerati dalla Corte di cassazione, in tal modo incorrendo in palese violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.. Né, sottolinea, ancora, [OSCURATO:PERSONA], le insufficienze della decisione resa in sede di rinvio possono dirsi sanate dalla ventilata (dalla Corte di appello) carenza di prova in ordine all'effettiva esistenza del debito vantato da [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua omessa insinuazione al passivo, circostanze che trovano conveniente riscontro nella documentazione contabile in atti. 4.4. Con il quinto ed il sesto motivo, il ricorrente eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto l'illecita dissimulazione della cessione di alcuni imprecisati utensili che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe alienato ad una delle società acquisite dal gruppo TNT. Rileva, al riguardo, che la transazione, documentata da una fattura emessa dalla società fallita, non è mai avvenuta, secondo quanto attestato dall'inventario fallimentare, dal quale risulta che i beni in questione sono stati, sia pure in seconda battuta, rinvenuti presso la società fallita. Ascrive al giudice del rinvio di essere limitato a riproporre, sul punto, il percorso argomentativo sotteso alla decisione annullata, che la Corte di cassazione aveva, tuttavia, stigmatizzato, ravvisando carenza di motivazione circa la materialità del reato, e di avere, pertanto, eluso il vincolo derivante dalla sentenza di annullamento. 5. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 28 novembre 2021, il rigetto del ricorso, conclusione condivisa, in subordine, dalla parte civile, che, in via principale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, mentre [OSCURATO:PERSONA], con atto del 6 dicembre 2021, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dato atto dell'irritualità della produzione documentale effettuata dal ricorrente all'atto di rassegnare per iscritto, in ossequio a quanto previsto dalla normativa emergenziale, le proprie conclusioni. Trattasi, invero, di tre provvedimenti giudiziari formatisi in epoca largamente successiva a quella di emissione della sentenza di primo grado (e, due di essi, anche di quella impugnata) che non sono stati posti a fondamento della decisione della cui legittimità si discute né indicati in sede di ricorso, onde pertinente appare il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico che 9i1 sancisce l'inammissibilità della produzione, nel giudizio di legittimità, di documenti che la parte non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio ma che costituiscano «prova nuova», potenzialmente incidente sull'apprezzamento del residuo compendio istruttorio (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390). 2. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. Muovendo dall'esame del primo motivo, occorre rilevare, innanzitutto, che la sentenza di annullamento ha affermato la necessità di qualificare le condotte indicate alle lettere b), c), d) e g) in chiave, rispettivamente, di distrazioni o dissimulazioni, adempimento cui la Corte di appello di Salerno, nella sentenza annullata, era venuto meno e che, nella prospettiva dei giudici di legittimità, condiziona il vaglio delle censure svolte con i primi tre motivi di appello. L'assenza di un preciso inquadramento giuridico, conseguente all'omessa soluzione dell'alternativa tra dissimulazione e distrazione, ha imposto, si legge nella decisione della Sezione Quinta, l'accoglimento dei motivi di ricorso, proposti per violazione della legge processuale o vizio di motivazione, che traggono spunto dalla «non configurabilità di autonome ipotesi di distrazione in relazione a condotte successive alla dedotta fuoriuscita dei beni dal patrimonio della fallita» (primo motivo), per lamentare, quindi, il non corretto apprezzamento di «dati probatori allegati come rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti e della prova del concorso» ed il mancato esame, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame incentrato sulla prospettata autonoma e decisiva rilevanza della prima fuoriuscita dei beni dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio, alle pagg. 4-6 della sentenza impugnata, ha spiegato, nei termini sopra riportati, che le condotte sub b), c), d) e g) hanno avuto funzione e portata dissimulatoria, in quanto diretta ad occultare, allo sguardo del ceto creditorio, l'effettiva consistenza del patrimonio della società, attraverso la sottoscrizione di negozi giuridici volti a far apparire una situazione diversa da quella reale. Priva di pregio si palesa, al riguardo, l'obiezione difensiva, sviluppata con la memoria conclusiva, imperniata sull'esclusivo riferimento, nel capo di imputazione, alla «distrazione» dei beni della fallita, che avrebbe precluso — pena la non consentita condanna per un fatto diverso da quello contestato la configurazione a posteriori di una dissimulazione in due fasi, alla seconda delle quali avrebbe partecipato [OSCURATO:PERSONA], in tal modo chiamato a rispondere del concorso, postumo, ad un'attività illecita alla quale egli è rimasto del tutto estraneo.La Corte di appello, invero, si è mossa nel solco del principio di diritto, vincolante, fissato dalla sentenza di annullamento, che aveva prescritto di risolvere, dapprima, il nodo della qualificazione giuridica delle condotte oggetto di addebito per analizzare, poscia, le doglianze difensive, in tal modo offrendo una indicazione che il giudice del rinvio ha doverosamente e scrupolosamente seguito, sicché va disattesa la censura vertente sulla pretesa violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che prescrive al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. La nitida enunciazione, in termini precettivi, del compito demandato dalla Corte di cassazione al giudice del rinvio e l'instaurazione, sul punto, del contraddittorio conseguentemente articolatosi in tale ultima sede (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052, nonché Sez. 2, n. 44615 del 12/07/2013, Paladini, Rv. 257750, a mente della quale «La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, qualunque sia la modalità con cui il contraddittorio è stato preservato») inducono, d'altro canto, ad escludere il dedotto vulnus alle prerogative difensive. Partendo dall'attribuzione a tutte le condotte contestate di valenza dissimulatoria, la Corte di appello ha descritto l'azione di [OSCURATO:PERSONA] quale segmento di una più ampia strategia la cui attuazione era già iniziata, in epoca anteriore al suo intervento, con i primi trasferimenti. Il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata appare lineare e coerente nella parte in cui enuclea, sulla base di precisi indici fattuali — quali, tra gli altri, la prossimità temporale tra i trasferimenti e la dichiarazione di fallimento e l'assenza di prova in ordine al versamento dei corrispettivi pattuiti per le cessioni — un unico, complessivo disegno criminoso, la cui realizzazione è stata possibile grazie all'ausilio di [OSCURATO:PERSONA], concretatosi nell'acquisto delle quote delle società cui erano stati trasferiti i beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché dell'imbarcazione già intestata al suocero di [OSCURATO:PERSONA]. Né vale sostenere, in senso contrario, che l'alienazione dei beni in favore di persone o enti riconducibili all'entourage familiare di [OSCURATO:PERSONA] aveva già determinato, con l'effetto dissimulatorio, la consumazione della bancarotta, sì da orientare la qualificazione dei fatti successivi in considerazione di quelli preg ressi. La Corte di appello ha, infatti, chiarito che, quantunque il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulti essere sorto in epoca successiva, nella misura di alcuni mesi, alle prime cessioni, l'odierno ricorrente, perfettamente consapevole dello stato di decozione in cui si trovava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si è prestato a fornire un ulteriore schermo al fine di evitare che i beni entrati nel patrimonio delle società che egli stava rilevando venissero reperiti e, vieppiù, che venisse acclarata la sostanziale fittizietà delle alienazioni. Il percorso argomentativo seguito dal giudice del rinvio resiste alle censure difensive anche laddove assegna efficacia dissimulatoria a trasferimenti aventi ad oggetto le quote societarie anziché, direttamente, gli immobili facenti parte del patrimonio delle società cedute, evento che, sia pure indirettamente, è valso ad allontanare ulteriormente, all'apparenza, quei beni — rientranti, a quel punto, nella formale disponibilità di soggetti giuridici che niente avevano a che fare con [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi congiunti — dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ciò che attesta, può qui anticiparsi, la sterilità del rilievo mosso, al riguardo, dal ricorrente nell'ambito del secondo motivo di ricorso. L'attitudine offensiva della condotta di [OSCURATO:PERSONA], in vista della consumazione dell'unitaria fattispecie di bancarotta fraudolenta, deve essere, sotto altro profilo, apprezzata in ragione delle considerazioni dedicate dalle sentenze di merito alla piena consapevolezza, in capo all'imputato, della natura e delle finalità perseguite da [OSCURATO:PERSONA] attraverso il compimento delle originarie operazioni di trasferimento e di quelle cui egli si prestò acquistando, tramite il gruppo TNT, le quote societarie ed il natante in un momento nel quale, si legge nella sentenza di primo grado, era ampiamente conclamato lo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. che, tra l'altro, non poteva neppure contare sul capitale sociale, essendo state le relative quote costituite in pegno a garanzia di altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in altre parole, fornì il proprio ausilio ad un'impresa criminosa ancora in itinere, ovvero in un frangente, precedente alla dichiarazione di fallimento, in cui erano state poste in essere condotte dissimulatorie ancora reversibili, cui se ne aggiunsero altre, senz'altro idonee — come già osservato dal giudice di primo grado (cfr. pag. 58) — a consolidare ed estendere il pregiudizio per la massa dei creditori, onde pertinente si rivela il richiamo all'orientamento interpretativo secondo cui «In tema di bancarotta fraudolenta, quando l'apporto del terzo abbia per oggetto comportamenti che non abbiano esaurito la potenzialità offensiva degli interessi della massa dei creditori prima della dichiarazione di fallimento, sussiste la responsabilità di questi, ex art. 110 cod. pen., nel reato del soggetto 'propriò, avendo l'"extraneus" concorso a realizzare un segmento efficace del risultato illecito, la cui consumazione coincide con l'accertamento giudiziale dell'insolvenza» (Sez. 5, n. 30412 del 30/06/2011, Fuoco, Rv. 250586).3. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta, nel merito, le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine alla fittizietà degli acquisti che egli ha effettuato e, di conseguenza, alla consapevole e deliberata iscrizione del suo apporto nella cornice di una più ampia strategia volta a presentare ai creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una situazione patrimoniale diversa da quella reale. Poggia, da un canto, le proprie contestazioni sull'irrilevanza dell'assenza di prova in merito ai pagamenti effettuati nei confronti della società fallita, che avrebbero dovuto provenire dai soggetti che, per primi, acquistarono i beni e non dal gruppo TNT, che instaurò relazioni commerciali con i primi cessionari, acquisendo le •quote delle tre società occultamente gestite da [OSCURATO:PERSONA] e l'imbarcazione già trasferita al di lui suocero. Precisato che, in relazione ai beni oggetto di specifica contestazione nei suoi confronti, non si è verificata la successiva retrocessione a [OSCURATO:PERSONA] che, nell'ottica del giudice del rinvio, concorre ad attestare l'effettiva dimensione delle operazioni compiute, ascrive alla Corte di appello di non avere assegnato il giusto peso agli elementi istruttori — le dichiarazioni rese in dibattimento dal M.[OSCURATO:PERSONA] e la documentazione afferente al pagamento dell'imbarcazione denominata «Giada» — attestanti che le transazioni, lungi dall'essere state il portato di intento simulatorio, hanno comportato l'adempimento, da parte dell'acquirente, delle correlate obbligazioni. Le obiezioni non colgono nel segno. Per quanto, invero, la Corte di appello abbia genericamente menzionato, a sostegno del convincimento espresso nella sentenza impugnata, «la mancata contabilizzazione di alcun incasso quale corrispettivo delle cessioni operate», appare del tutto evidente che, con riferimento alle cessioni operate in favore di società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], i flussi di denaro avrebbero dovuto essere diretti, rispettivamente, verso i titolari delle quote alienate e del natante. La piena consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della finalità perseguita da [OSCURATO:PERSONA] si evince, d'altro canto, dalle dichiarazioni, evocate dalla sentenza impugnata e più diffusamente riportate da quella di primo grado (cfr., in particolare, pagg. 43-44 e, poi, 55-58), rese, in sede di interrogatorio, dallo stesso ricorrente il quale, pur sostenendo di avere materialmente corrisposto quanto indicato nei contratti, ha ammesso che tutte le cessioni — tanto quelle originarie che quelle delle quali egli fu protagonista — erano dirette a far uscire i beni dal patrimonio della società solo transitoriamente, in attesa della loro retrocessione in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] o di un suo fiduciario. Quanto, poi, alla delibazione del compendio probatorio, la precisa affermazione della Corte di appello — peraltro coerente con quanto più ampiamente statuito nella sentenza di primo grado (cfr. pagg. 59-63) — stando alla quale che le generiche asserzioni dell'imputato, relative al versamento della somma corrispondente al valore delle società acquistate, non hanno trovato riscontro di sorta, resiste, sul piano logico, alle obiezioni del ricorrente, che fanno leva su apporti di ridottissima attitudine probatoria. Il generico riferimento, da parte del teste Boccuto, a pagamenti effettuati dalla TNT Finanz, società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], per un importo di £. 510.100.000 non vale, in specie, ad infirmare la solidità del ragionamento sotteso alla decisione impugnata, che trae forza dalle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] — a dire del quale egli aveva versato, in pagamento delle quote delle tre società acquistate 50.000 franchi svizzeri e 200.000.000 di lire su un conto indicatogli da [OSCURATO:PERSONA] ed aperto presso un istituto di credito elvetico, e si era accollato i debiti delle società, così andando incontro ad un esborso di ulteriori 300.000.000 di lire — che non hanno trovato conferma di sorta e che, è agevole notare, non possono in alcun modo essere poste in collegamento con il fugace accenno operato dal M.[OSCURATO:PERSONA]. Analogamente incensurabile appare, con riferimento all'imbarcazione, il percorso seguito dai giudici di merito per negare consistenza probatoria, in funzione dimostrativa dell'avvenuto pagamento del prezzo pattuito per la cessione dell'imbarcazione, alla missiva, della quale [OSCURATO:PERSONA] era in possesso in occasione di un controllo eseguito alla frontiera svizzera, attestante il versamento di E. 90.000.000 in favore del venditore [OSCURATO:PERSONA], documento la cui veridicità è contraddetta dall'assenza di tracce contabili e che, quindi, Tribunale e Corte di appello hanno reputato non idoneo a comprovare l'effettività del trasferimento. 4. Infondate sono, del pari, le doglianze che, al terzo ed al quarto motivo, vengono articolate in relazione al trasferimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed in favore di TMT Unitrading s.a., di quattro appartamenti siti in Capaccio. Con la sentenza di annullamento, la Corte di cassazione aveva, in proposito, censurato l'omesso esame, da parte della Corte di appello di Salerno, dell'obiezione, potenzialmente decisiva, vertente sul soddisfacimento, da parte dell'acquirente, delle ragioni creditorie di tale [OSCURATO:PERSONA], il quale vantava il diritto del rimborso delle somme già versate, corrispondenti all'integrale valore degli immobili. Nella prospettazione difensiva, dunque, il trasferimento degli immobili avrebbe previsto, quale corrispettivo, l'accollo, da parte dell'acquirente, del debito assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui adempimento sarebbe, indirettamente ma univocamente, attestato dalla sua mancata insinuazione al passivo fallimentare.Il giudice del rinvio, dato atto che, in effetti, la sentenza di primo grado era rimasta, sul punto, silente, ha ritenuto la questione inconferente rispetto all'ipotesi delittuosa in contestazione. Ha, in particolare, sottolineato la carenza di prova in ordine all'effettiva situazione degli immobili, all'ammontare del debito contratto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed al suo soddisfacimento e reputato insufficiente, a riscontro della versione difensiva, il dato connesso all'omessa insinuazione del presunto creditore al passivo fallimentare. Il ricorrente ribadisce che, ad onta di quanto erroneamente sancito dalla Corte di appello, le proprie asserzioni trovano documentale conferma nell'annotazione, nelle scritture contabili, dei versamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA], per l'importo complessivo di circa 779 milioni di lire, in esecuzione del contratto preliminare relativo alla vendita degli immobili, nonché, all'atto del loro trasferimento alla società di [OSCURATO:PERSONA], di un «giroconto caparra vendita villette» per un valore pressoché corrispondente, significativa del fatto che l'acquirente si era accollato il debito verso [OSCURATO:PERSONA]. L'obiezione è corretta, nella misura in cui segnala che, diversamente da quanto opinato dal giudice del rinvio, le scritture contabili recano traccia dei versamenti di [OSCURATO:PERSONA] e del giroconto della somma da questi consegnata a titolo di caparra; essa, tuttavia, non giova, a ben vedere, alla causa del ricorrente. In punto di fatto, è pacifico che il trasferimento degli immobili in questione non fu accompagnato da alcun flusso finanziario, cioè che la società acquirente non effettuò, per quella causa, versamenti di sorta. Tanto induce a presumere, in ossequio ad elementari canoni razionali ed in coerenza con il modus operandi che contraddistinse l'azione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei mesi che precedettero il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che anche la cessione degli immobili, così come quella delle quote di tre società e del natante «Giada», abbia costituito momento attuativo di una precisa e callida strategia, volta ad occultare, grazie alla compiacente ed interessata collaborazione dell'odierno ricorrente, il patrimonio dell'impresa in stato di decozione agli occhi dei creditori. La vicenda si connota, del resto, per ulteriori, rimarchevoli singolarità e, precipuamente, per la totale assenza di traccia documentale circa l'accordo siglato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con Sinnonetti, il prezzo pattuito, i tempi e le modalità del suo versamento, le dedotte, sopravvenute difficoltà che avrebbero posto l'acquirente nella scomoda condizione di chi, avendo integralmente corrisposto il prezzo di quattro immobili sulla base di un mero contratto preliminare, sia pregiudicato dall'impossibilità, per il costruttore-venditore, di completare le opere. Parimenti nebulosi sono, ugualmente, rimasti i termini della pattuizione sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la TNT Unitrading s.a. che, a dire di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero comportato l'accollo dell'obbligazione restitutoria che la società venditrice aveva contratto con [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, alla totale assenza di riscontro documentale in ordine al contenuto della convenzione fa pendant quella, segnalata dalla Corte di appello, concernente i flussi di cassa che, stando alla prospettazione difensiva, si sarebbero dovuti sviluppare lungo la direttrice che dalla TNT Unitrading s.a. conduce ad [OSCURATO:PERSONA] il quale, in forza dell'accollo, avrebbe dovuto ricevere dalla società di [OSCURATO:PERSONA] quanto illo tempore versato per l'acquisto degli immobili, ciò che il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato. In questo contesto, caratterizzato da pressoché totale consonanza con l'ipotesi di accusa, l'imputato affida la propria diversa versione ad elementi di fatto, quali le annotazioni contabili o, sul piano logico, l'omessa insinuazione al passivo di [OSCURATO:PERSONA], dei quali la Corte di appello ha offerto una valutazione che, considerata nel suo complesso e, quindi, al di là dell'impreciso tenore di alcune affermazioni, appare non manifestamente illogica né contraddittoria, •specificamente nella parte in cui non riconosce attitudine probatoria decisiva alle circostanze esaltate dal ricorrente. Al riguardo, va chiarito, in replica all'obiezione svolta dal ricorrente, che la Corte di cassazione, nel qualificare come «decisiva» la censura che la Corte di appello di Salerno aveva trascurato di esaminare, si è, evidentemente, riferita alla sua astratta capacità di incidere — in senso, appunto, determinante — sul vaglio della proposta impugnazione senza, con ciò, in alcun modo orientare il giudizio di merito che, nel caso concreto, è stato compiuto dalla Corte di appello di Napoli tenendo conto del profilo in prima battuta trascurato e logicamente reputandone, nondimeno, la minusvalenza rispetto alle residue emergenze istruttorie; tanto, peraltro, in linea con l'ammissione, da parte dello stesso ricorrente, che la Corte di cassazione non aveva validato il 'merito della prospettazione difensiva e si era limitata a rilevare che essa, se opportunamente riscontrata, sarebbe stata idonea a dimostrare — all'esito di una verifica che, deve ragionevolmente intendersi, la inserisse nel più ampio compendio probatorio — l'insussistenza del reato. Né, ancora, può dirsi che il percorso argomentativo soiteso alla decisione impugnata sia ispirato a pregiudizio colpevolista o, comunque, poco rispettoso della presunzione di innocenza, posto che, per giurisprudenza consolidata e condivisa, «Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373). A quest'ultimo proposito, va ulteriormente precisato, a confutazione dell'obiezione mossa da [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni scritte che, se la sua estraneità ai fatti anteriori alla cessione del 1996 incide sull'apprezzamento, in chiave probatoria, dell'omessa allegazione di conducenti elementi di riscontro, documentale o, anche, dichiarativo, ad opposte conclusioni deve, invece, pervenirsi in merito alle vicende connesse al trasferimento degli immobili in favore della TNT Unitrading s.a., di cui egli fu diretto protagonista, con conseguente ascrizione a suo carico della ravvisata carenza di riscontro, precipuamente in ordine .all'estinzione dell'obbligazione oggetto di accollo, che avrebbe, a sua volta, determinato l'omessa insinuazione al passivo di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Per quanto concerne, infine, il corrispettivo, pari a E. 23.700.000, ricavato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla vendita di beni mobili in favore di una delle società trasferite al gruppo TNT, la Corte di cassazione aveva stigmatizzato l'omesso esame, da parte dei giudici salernitani, della deduzione del ricorrente, il quale aveva sostenuto di non essere mai entrato in possesso degli utensili oggetto della menzionata transazione. La Corte di appello di Napoli ha colmato la lacuna osservando che l'omesso rinvenimento, all'atto dell'inventario eseguito presso la società fallita, della somma indicata e l'annotazione dell'esborso nelle scritture contabili dell'acquirente convincono — avuto vieppiù riguardo alla più volte descritta strategia di svuotamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — della sottrazione di quei beni alla garanzia dei creditori, risultando, per contro, irrilevanti tanto le labiali asserzioni di [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi, a giudizio del Collegio, di motivazione esente da fratture razionali o profili di contraddittorietà e, comunque, resistente alle critiche del ricorrente che, oltre a ribadire quanto già esposto con la precedente impugnazione, riferisce che i beni sono stati, sia pure «in un secondo momento», rinvenuti presso la società fallita che, pertanto, non li avrebbe mai dismessi. L'argomento non convince, in quanto incentrato su documentazione che, per espressa ammissione del ricorrente (cfr. la memoria allegata sub 4 al ricorso, pagg.27-28), non offre alcuna garanzia di certezza in ordine alla coincidenza tra i beni inventariati e quelli la cui cessione a società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] è stata, si ripete, ritenuta dal giudice del rinvio sulla scorta di un apparato motivazionale esente da vizi rilevabili in sede di legittimità. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod
Sentenza Cassazione n. 15557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris