CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] .1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 15 novembre 2019, in accoglimento dell'appello del P.G., in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, datata 7 dicembre 2018 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'unica contestazione di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi contraffatti Apple e Samsung (art. 474, comma 1, c.p.) relativa ad alcuni accessori di telefonia per particolare tenuità del fatto - ha condannato il predetto Suvala alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Brescia, ha proposto ricorso il Suvala, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 131 bis c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte di appello escluso l'applicabilità al caso di specie della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante sussistessero i relativi presupposti edittali e di occasionalità della condotta; invero, i giudici di seconde cure, per escludere l'applicabilità dell'art.131 bis c.p. si rifacevano al mero dato numerico degli oggetti introdotti in Italia, senza tenere conto dello scarsissimo valore commerciale degli stessi e senza indagare se la loro fattura potesse ragionevolmente trarre in inganno un semplice consumatore; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 133 c.p. e 546 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte territoriale del tutto omesso la motivazione a sostegno della dosimetria sanzionatoria, in violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 132 c.p., circostanza ancor più grave,' atteso che il provvedimento impugnato riformava in pejus una sentenza assolutoria; 2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 62 bis c.p. e 27, comma 3, Cost., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere il giudice di merito negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna motivazione in merito, sebbene la difesa avesse addotto l'incensuratezza dell'imputato e la non particolare gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la mancata conferma dell' applicazione nei suoi confronti della causa di esclusione della punibilità di cui dell'art. 131 bis c.p. sviluppando in proposito censure per lo più generiche La ragione per la quale la Corte territoriale, operando una diversa valutazione rispetto al primo giudice, ha ritenuto di non riconoscere la particolare tenuità del fatto è riconducibile, da un lato, alla molteplicità degli oggetti fatti pervenire dall'estero come elencati nel verbale di perquisizione in atti e dall'altro per essere all'evidenza gli stessi- per il loro numero e la loro tipologia- non destinati ad un unico soggetto da ciò traendosi una certa organizzazione dell'operazione criminosa al fine di profitto, non rilevando che i controlli di frontiera abbiano impedito l'acquisizione effettiva dei numerosi beni falsi con il conseguente mancato profitto del reato. Tale valutazione non merita censure, atteso che la Corte territoriale, nel valutare il fatto in termini di non particolare tenuità ha esaminato innanzitutto le modalità della condotta e il grado di colpevolezza da esse desumibile (introduzione nel territorio dello stato di una molteplicità degli oggetti con marchio contraffatto) e l'entità del danno o del pericolo (ritenuto significativo in relazione all'organizzazione dell'operazione criminosa ed alla non rilevanza degli intervenuti controlli alla frontiera al fine di attenuare il pericolo), pervenendo alla conclusione, con ragionamento immune da vizi, della insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis c.p.. 1.1. D'altra parte la sentenza del primo giudice, pur riconoscendo la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. non sviluppava in proposito un ragionamento pertinente, valutando gli elementi che oggettivamente davano conto dei parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., aventi natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), adducendo confusamente che il reato in contestazione, pur configurandosi nella sua oggettività, doveva essere valutato in relazione all'autore di esso, che, essendo un privato non consentiva agevolmente di stabilire se alla base dell'ordinazione vi fosse il dolo, ossia la piena consapevolezza delle reali caratteristiche dei beni acquistati, o semplicemente colpa nei termini di imprudenza ed avventatezza. Inoltre, pur accennando al fatto che i prodotti ordinati non erano pochi, il primo giudice evidenziava che ad acquisti del genere spesso partecipano più soggetti allettati dai prezzi significativamente più contenuti, con i quali quei prodotti vengono offerti sul mercato elementi questi che non si attagliano al giudizio pertinente alla ricorrenza della particolare tenuità del fatto. 2. Manifestamente infondati si presentano il secondo e terzo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio. In proposito la Corte territoriale ha ritenuto di irrogare all'imputato il minimo della pena della reclusione, pari ad anni uno euro 3500 di multa, negando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi concreti di valutazione cui collegarle. Tale valutazione non merita censure alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Peraltro, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, di talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, ovvero il riferimento alla congruità nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (arg. ex Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464). 2.1. In merito, poi, alla mancata concessióne delle circostanze 'attenuanti generiche . si osserva che queste ultime hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, 27/01/2012, n. 19639), che nella fattispecie in esame non vi è stata. Peraltro la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 3. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] zuo ll Ge G S