CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11576/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per la inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato,con cui si è insistito per l’accoglimento del ricorso, contro-deducendo ai rilievi delP.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano ha confermato lapronuncia emessa in primo grado che aveva dichiarato PETRELLl [OSCURATO:PERSONA] colpevoledei reati di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione (capo Al) e dibancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 5,6,7, 8,10,11 e 12), assolvendolo dallecondotte di cui ai nn. A2, 3 e 4) perché il fatto non sussiste2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.in relazione all'art. 2639 c.c., nonché violazione di legge processuale ex art. 606, co.1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, c.p.p., 533, comma 1, c.p.p.,27, comma 2, Cost. e 111, commi 4 e 6, Cost., e vizio di motivazione ex art. 606,co. 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, nonché per travisamento della prova, in relazione all'affermazione dellaqualifica di "amministratore di fatto" in capo al ricorrente contenuta nella sentenzagravata. La Corte territoriale, obliterando le puntuali censure mosse coi motivi diappello, ha confermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti,ritenendo provata, in capo allo stesso, la qualità di amministratore di fatto dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice dell'appello contrastano conl'insegnamento costante della Corte di legittimità secondo cui l'affermazione dellaqualità di "amministratore di fatto richieda la prova rigorosa dell'eserciziocontinuativo e significativo dei poteri tipici della funzione gestoria, prova che devefondarsi su elementi sintomatici univoci e concordanti, non potendo derivare da merepresunzioni o da comportamenti equivoci”.Necessita in particolare la prova dell’esercizio concreto di poteri equivalenti aquelli dell’amministratore di fatto.Quanto precede è in piena coerenza con la nozione di amministratore di fatto,introdotta dall'art. 2639 c.c., che postula necessariamente l'esercizio in modocontinuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione.Di qui, il vizio motivazionale affliggente la gravata sentenza, in cui la Corteterritoriale ritiene che la qualità di amministratore di fatto dell’imputato sia(asseritamente) deducibile dai "rapporti con i fornitori".In particolare, il Giudice d'Appello ha ritenuto che "alcuni fornitori hannoidentificato Petrelìi come il "titolare'' della società, basandosi su precedenti rapporticommerciali con lui” e più precisamente, “i fornitori stessi, come evidenziato nellaquerela di [OSCURATO:PERSONA], si rivolgevano direttamente a [OSCURATO:PERSONA], considerandolo iltitolare effettivo della società".Tale affermazione è manifestamente errata e priva di riscontro, edevidentemente fondata sul travisamento del contenuto della querela sporta da PetteniRenata, acquisita ex art. 512 c.p.p. Ed in effetti, l'integrale e piana lettura di talequerela, sporta nei confronti della sola Della Corte Francesca, restituisce che laPetteni, rectius, il di lei figlio, [OSCURATO:PERSONA], avesse intrattenuto le trattative perl'acquisto di una fornitura di pellet, esclusivamente, con la Della Corte: circostanzaasseverata dalla documentazione in atti, in particolare, dalle e-mail e dalle chatWkatsapp, completamente obliterata dal Giudice dell'Annello.Ed invero, la [OSCURATO:PERSONA] precisava che, solo dopo le scuse accampate dalla DellaCorte, in ordine al mancato adempimento della fornitura, chiedesse di parlare concolui che riteneva essere "il titolare della ditta", e che successivamente il marito leavesse "fornito il numero del [OSCURATO:PERSONA] sul quale abbiamo provato a chiamare senzaottenere risposta'', a riprova dell'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vicenda.Dagli evidenziati presupposti, discende l'evidente illogicità della motivazionedella sentenza gravata, che ha fatto discendere da una mera ed errata presunzionedella [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il titolare di una non meglio precisata dittaLa manifesta illogicità della sentenza gravata riposa altresì sulla circostanza percui il convincimento del luogotenente [OSCURATO:PERSONA] non trova riscontro nelle querelecui fa riferimento. Premesso che sono state acquisite tutte le querele sporte daifornitori, la mera lettura di esse evidenzia che l’unica querela in cui viene operatoriferimento all’utenza telefonica intestata alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], è quellasporta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per l'effetto, è evidente che le dichiarazioni valutative rese dalLuogotenente [OSCURATO:PERSONA], mai discostantisi dal piano della mera presunzione,profusamente richiamate in sentenza, si fondino, esclusivamente, sul contenuto dellaquerela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA], che in alcun modo è assertiva o anche solo indicativadella qualità di amministratore di fatto dell'ente decotto da parte del [OSCURATO:PERSONA], anziescludendone qualsivoglia suo coinvolgimento (diretto e/o indiretto) nelle trattativeper l'acquisto del pellet, oggetto di denunzia.La sentenza impugnata, per l'effetto, presenta evidenti profili di travisamentodella prova, inteso come errore percettivo che cade sul "significante" e non sul"significato" della prova (Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 2011, n. 18642, Rv.250168).Nondimeno, la Corte Territoriale ha ritenuto provata la "gestione diretta" dellasocietà da parte del [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che "le testimonianze, ed in particolarequella della dipendente [OSCURATO:PERSONA], hanno confermato che [OSCURATO:PERSONA] era il verogestore della società. Egli si occupava di assunzioni, ordini, pagamenti, decisionioperative e chiusura dell'attività. La teste ha dichiarato che "[OSCURATO:PERSONA] era il padrone ditutto" e che impartiva tutte le direttive". Anche tale asserto risulta apodittico edinfondato dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo esemplificato la sua meravalutazione, limitandosi di fatto a riferire che l'odierno imputato si limitasse adimpartire le direttive ai dipendenti (attività avente valenza neutra).Peraltro, la stessa teste [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver ricevuto la delega bancariadalla Della Corte e non dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha obliterato le seguenti circostanze: il curatore fallimentareha ammesso di non aver svolto verifiche approfondite sulla gestione della società edi non poter riferire nulla sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] non aveva delega ad operaresui conti correnti intestati alla Società; il [OSCURATO:PERSONA] non aveva potere di rappresentanzanegoziale della società, necessaria al fine di sottoscrivere i contratti di leasing di cuiin imputazione; il [OSCURATO:PERSONA] non aveva rapporti con alcuno dei fornitori, per quantoemerge dalle stesse querele in atti.L'assoluta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione finanziaria della società èasseverata dalla documentazione bancaria da cui si evince che soggetti delegati adonerare sul conto fossero unicamente il figlio della Della Corte, [OSCURATO:PERSONA], eGreco [OSCURATO:PERSONA].2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b)c.p.p. in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, violazione di leggeprocessuale ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 192 c.p.p. e533 c.p.p., e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazionealla bancarotta fraudolenta documentale. Nella gravata sentenza, la Corte territorialeha ritenuto provata la bancarotta documentale a carico del [OSCURATO:PERSONA] sul presuppostoche l'imputato, in qualità di amministratore di fatto, avesse tutti gli obblighi diconservazione delle scritture contabili che la norma pone a carico degli amministratoriformali, e, dunque, sarebbe stato suo onere “allegare ì motivi per cui le scritture nonsono state reperite”.Manifesta pare l'illogicità del passaggio motivazionale in scrutinio.Ed in effetti, la fattispecie astratta della bancarotta documentale richiede laprova che l'agente abbia dolosamente sottratto, distrutto o occultato le scritturecontali con la specifica finalità di recare pregiudizio ai creditori.Detta prova, pacificamente, grava sulla [OSCURATO:PERSONA], onerata di provarel'esistenza di una condotta attiva (sottrazione, distruzione) o omissiva (mancatatenuta), l’attribuibilità di tale condotta all’imputato (materiale disponibilità o gestionedelle scritture), e, soprattutto, la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori, pureelemento costitutivo della fattispecie.L’onere in parola è rimasto totalmente inadempiuto, e la Corte territoriale pergiungere all'approdo in sentenza, con motivazione evidentemente apodittica, hacompletamente obliterato la circostanza, pure dedotta nel gravame di merito.In particolare, il Giudice di appello ha omesso di considerare la circostanza percui il curatore fallimentare non avesse svolto alcuna seria indagine per rinvenire ladocumentazione contatile: egli stesso ammetteva di non aver effettuato verifichepresso professionisti o luoghi di possibile conservazione delle scritture, nonostantene avesse la fattuale possibilità.La Corte territoriale, al fine di giungere alla affermazione di penaleresponsabilità dell'imputato, ha obliterato la circostanza che non vi è prova dellapretesa sottrazione/distruzione delle scritture contabili e dei libri sociali della società,dimenticando altresì che, in ogni caso, non potesse essere imputata al ricorrente talesottrazione per la banale ma dirimente circostanza che mai il [OSCURATO:PERSONA] venne convocatodal curatore ai fini della loro consegna; tanto in disparte la considerazione che gravaesclusivamente sull’amministratore di diritto tenere e con servare le scritturecontabili, quale suo obbligo personale e diretto.Come affermato dalla giurisprudenza, "l’amministratore dì fatto, proprio perchéprivo delia formale investitura, non è titolare degli obblighi di tenuta e conservazionedelle scritture che gravano sull'amministratore di diritto, sicché la sua responsabilitàper bancarotta documentale richiede la prova del suo concreto coinvolgimento nellasottrazione o distruzione della scritture" (cfr. Sez. 5, 29 febbraio 2024, n. 8922).2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b)c.p.p. in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, r.d. 267/1942, violazione di leggeprocessuale ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 27, comma 2,Cost. e 533 c.p.p., e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. inrelazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei beni in leasing.E’ noto l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui ''integra il delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un benepervenuto alla società fallita a seguito di contratto di leasing, anche se risolto dopola dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile diriscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo direstituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare"(Sez, 5, del 13 feltraio 2020, n. 15403, Rv. 279212). Tuttavia, la gravata sentenza,sul peculiare punto in scrutinio, si palesa viziata. La Corte territoriale, al fine dilegittimare l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, ha affermato che"spetta all'amministratore allegare le circostanze o i motivi per cui i beni non vengonorinvenuti all'attivo fallimentare".Nondimeno, l'applicazione di tale principio avrebbe presupposto che l'istruttoriadibattimentale restituisse come vere e provate le circostanze per cui: i beni di cui inimputazione fossero effettivamente pervenuti alla società; fosse provata ladisponibilità materiale di essi in capo all'imputato; dai fatti di cui in imputazione fosserivenuto effettivo pregiudizio per la massa creditoria.Nella vicenda in scrutinio, tale prova difetta in maniera assoluta, anziricorrendo, in esito all'istruttoria dibattimentale, evidenze di segno contrario."La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiedel'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni nonrinvenuti in seno all'impresa" (Cass. pen., 30 giugno 2023, n. 28266; conf. Cass.pen., Sez. V, 12 maggio 2010, n. 22787; Cass. pen., Sez. V, 06 novembre 2006, n.40726).In particolare, tutti i contratti di riferimento recano la sola firma della Della Corte,amministratore dell'ente decotto, e in atti, non vi è neppure alcuna prova dell'utilizzodei veicoli da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.4. Col quarto motivo deduce violazione di legge ex art. 606. comma 1, lett. b)c.p.p. in relazione all'art. 62-bis c.p.. e vizio di motivazione ex art. 606. comma 1,lett. e) c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigenericheLa Corte d'Appello ha del tutto omesso ogni confronto con il peculiare motivo diimpugnazione proposto, valorizzante la collaborativa condotta processualedell’imputato e le ulteriori evidenze fattuali, pure deponenti in senso favorevoleall’accoglimento della richiesta.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle partiche hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafeCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, pur presentando i motivi dedottitratti di inammissibilità.2. Il primo motivo, sulla qualifica di amministratore di fatto, è meramentereiterativo di questioni che impingono il merito e la valutazione della prova e chesono state già ampiamente affrontate nelle pronunce di primo e secondo grado chehanno ricostruito, con adeguata cura e precisione, la posizione dell’imputato rispettoalla società “W D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.Per altro verso, si denunciano, a fronte di doppia conforme, travisamenti dellaprova attraverso i quali si mira piuttosto ad ottenere, da parte di questa Corte,un’inammissibile rivalutazione probatoria e del fatto.Travisamenti che, riguardo alle denunce di vari fornitori della fallita - che,secondo quanto riferito dal teste Lt. [OSCURATO:PERSONA], avevano denunciato le truffe subite ad operadella W D [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un contesto in cui emergeva il nome della moglie diPetrelll, [OSCURATO:PERSONA], suo essendo il cellulare utilizzato e indicato dallevittime - neppure erano stati censurati con l’atto di appello, pur risalendo ilriferimento alle denunce e alla deposizione del luogotenente alla sentenza di primogrado che ne aveva già fatto espresso richiamo nell’ambito della sua esaustivaricostruzione della vicenda (che peraltro contempla ben altri elementi sintomatici delruolo di amministratore di fatto assegnato al ricorrente).Il motivo è in definitiva, nel suo complesso, aspecifico, non confrontandosiadeguatamente con quanto descritto ed argomentato dai giudici di merito nelleconformi pronunce di primo e secondo grado.Ed invero, la sentenza di appello, nel confermare la decisione di primo grado, hainnanzitutto riportato in premessa quanto ricostruito nella pronuncia del Tribunaleriguardo al contesto in cui si inserisce la vicenda in oggetto che contribuisce aconnotare le specifiche condotte attribuite al ricorrente (in concorso conl’amministratrice formale Della Corte Francesca).Si era innanzitutto posto in evidenza che la società, avente sede operativa aModugno, esercente attività di commercio ortofrutticolo e dichiarata fallita dalTribunale di Milano con sentenza del 20 febbraio 2020, era stata costituita nel 2011da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i due figli dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e risultavaamministrata formalmente da tale [OSCURATO:PERSONA]; costui era poi subentrato anchenella titolarità del capitale sociale, dalla fine del 2013; indi, dopo un aumento delcapitale sociale (sino a € 110.000), avvenuto ad agosto 2015, esso venivainteramente acquisito il 4.03.2016 dalla coimputata Della Corte Francesca, nipotedell'imputato, la quale diveniva anche formale amministratrice unica della società.All'atto del fallimento, la curatela non otteneva dall'organismo amministrativola consegna delle scritture contabili, donde l'impossibilità di ricostruire le vicendedella fallita, in particolare rimanendo oscure epoca e cause del dissesto, rimanenzedi magazzino, effettività dei crediti iscritti nei bilanci precedenti il 2018, e, altresì, diverificare per tabulas il ruolo rivestito nella società dall'imputato.Il curatore nel 2020 non riusciva a rintracciare la società, né presso la sedelegale, né presso quella secondaria pugliese (ove alcuni testi hanno riferito di averlavorato alle dipendenze della società), risultando ivi sconosciuta la società, mentredal cassetto fiscale non risultavano fatture di vendita o acquisto successive al 2019.Ed invero, la società, che sino a quell'epoca risultava essersi avvalsa di dipendentisino ad un numero di sei, nel corso del 2019 risultava avere una sola impiegata.L'ultimo bilancio depositato risaliva al 2017.Dalle insinuazioni al passivo risultava, peraltro, come la società esercitasseanche un'attività di commercio di pellet di legno ad uso combustibile (la societàrichiedente il fallimento vantava un credito proprio in relazione alla fornitura dipellet).Il passivo fallimentare finale si attestava ad € 544.161,87, per la maggior parte(2/3 circa) composto da debiti verso fornitori e il rimanente da debiti verso l'Erario,mentre l'attivo era pari a zero.Risultava, inoltre, come la società avesse acquisito in leasing numeroseautovetture, non commisurate alla tipologia di attività, di cui le cinque di lusso di cuiai capi A5 a A9, che – al pari degli altri beni di cui ai nn. 10, 11 e 12 - non furonorinvenute dalla curatela e vennero rivendicate dalle società concedenti per mancatopagamento dei canoni.Sulla base di tale premessa, la Corte di appello ha proceduto a passare inrassegna i plurimi elementi ritenuti indicativi della qualifica di amministratore di fattoin capo all’imputato emersi solo grazie alle dichiarazioni rese dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA],alle denunce dei fornitori truffati e alla deposizione del luogotenente [OSCURATO:PERSONA],Ha in particolare osservato la sentenza impugnata come le testimonianzeassunte, segnatamente quella della dipendente [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermatoche il [OSCURATO:PERSONA] era il vero gestore della società (era “il padrone di tutto”), occupandosi,lui, di assunzioni, di ordini, pagamenti, decisioni operative e chiusura dell’attività, edi curare i rapporti con i fornitori, la clientela e coi dipendenti, e le indagini dellaGuardia di Finanza, con l’acquisizione di diverse denunce di truffa subite ad operadella W D [OSCURATO:PERSONA], avevano consentito di ricostruire con nitidezza il ruolo decisionaleassunto da [OSCURATO:PERSONA] che aveva preso decisioni cruciali per la società, come la chiusuradegli uffici e il licenziamento dei dipendenti, dimostrando di avere il controllo totaledelle operazioni.Né potrebbe togliere rilievo al significativo contenuto della querela sporta inrelazione ad altra truffa dalla deceduta [OSCURATO:PERSONA], il cui marito conosceva [OSCURATO:PERSONA] cometitolare di W D, la circostanza che il rapporto fosse stato intrattenuto dal fornitoretruffato con l’amministratrice formale dal momento che era lei l’intestataria degli atti,tant’è che quando poi la società si era rilevata insolvente la [OSCURATO:PERSONA] si era rivoltaproprio al [OSCURATO:PERSONA] riconoscendone in tal modo il suo ruolo primario.Elementi tutti che dimostrano come il potere decisionale nella fallita, ivicompreso addirittura quello di cessarne l'attività, fosse concentrato esclusivamentenelle mani dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. E rispetto a tale circostanza a nulla potrebbe rilevareche gli atti fossero formalmente adottati dall’amministratrice formale che era l’unicaevidentemente a essere legittimata in tal senso in assenza di deleghe, dal momentoche tale circostanza è piuttosto indicativa della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di rimanere deltutto dietro le quinte e di non apparire.A fronte dei plurimi elementi emersi confluenti in maniera univoca nelladimostrazione del ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] della società (fondatadai figli di Petrella, e con sede legale coincidente con quella di una impresa individualedel medesimo Petrella), il ricorso in scrutinio mira, in definitiva, ad una inammissibilerivalutazione probatoria attraverso, peraltro, una segmentazione delle emergenzeprocessuali che impedisce, di fatto, di cogliere la portata effettiva del quadrocomplessivo delineatosi a carico dell’imputato (cui i giudici di merito sono giunti nonsenza averne preliminarmente considerato e vagliato le singole componenti).L’errata impostazione seguita in ricorso non tiene per altro verso conto checostituisce principio costante di legittimità che la qualifica di amministratore di fattorichiede l’accertamento dell’esercizio, in via continuativa e significativa, dei poteritipici dell’organo gestorio, anche in assenza di formale investitura, e può esseredesunta da plurimi indici sintomatici, quali la gestione dei rapporti con i terzi,l’ingerenza nella conduzione dell’impresa, tra i quali non necessariamente lasottoscrizione di atti; e che ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore difatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti,i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede dilegittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017,È a tale funzione direttiva che ha inteso evidentemente riferirsi la ricostruzionecontenuta nella sentenza impugnata, che, nel riportare i plurimi elementi emersi asostegno del ruolo di amministratrice di fatto svolto dalla ricorrente, ha indicatoaspetti – in fatto - direttamente sintomatici di tale direzione.3.La corretta impostazione dei giudici di merito in punto di ricostruzione delruolo svolto dall’imputato in seno alla società consente di fornire risposta adeguataanche alla deduzione difensiva, reiterata col secondo motivo, che nel lamentare lamancanza di prova del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella bancarotta documentale, hainteso stigmatizzare la mancata convocazione del predetto da parte del curatore(quasi a voler lasciare intendere che in mancanza di tale convocazione non fossepossibile attribuirsi alcunché all’amministratore di fatto non messo in condizione diinterloquire).Laddove gli obblighi che incombono sull’amministratore discendono propriodalla qualifica di fatto rivestita – ex art. 2639 c.c. che in sostanza lo equipara a quellodi diritto - ed il loro adempimento non può essere messo in discussione adducendola mancata convocazione da parte del curatore.3.1. Va, invero, ribadito che una volta appurato il ruolo di amministratore difatto in capo ad un soggetto, sul versante della responsabilità penale, discende chequesti, gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto,assume, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, la penaleresponsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili anchenel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, inapplicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5,sentenza n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv. 250094; Sez. 5, sentenzan. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844; Sez. 5, sentenza n. 7203 del11/01/2008, Salamida, Rv. 239040).Con la conseguenza che ove pure si dovesse ritenere riferibileall’amministratore di diritto la condotta illecita, quello di fatto, ricorrendo le altrecondizioni di ordine oggettivo o soggettivo, non andrebbe essente da responsabilitàai sensi dell’art. 40 citato; a lui una corresponsabilità può essere imputata in basealla posizione di garanzia di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ., in forza dei qualil'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichinodanni per la società e per i terzi.Il soggetto il quale abbia assunto, in base all'art. 2639 c.c., la qualifica diamministratore di fatto, essendo tenuto ad impedire ai sensi art. 40, comma 2, c.p.le condotte illecite riguardanti la gestione della società o a pretendere l'esecuzionedegli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, siaomissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale èsostanzialmente equiparato ai sensi della citata disposizione del codice civile, comesostituita ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 11 aprile 2002 n. 61, che peraltro haprevalentemente natura interpretativa di precedenti, consolidati, approdigiurisprudenziali (Sez. 3, 5 luglio 2012, n. 33385, Rv. 253269 - 01); d’altronde, aparti invertite, vale la medesima regola. Fermo restando che si tratta poi in concretodi stabilire le effettive responsabilità in base ai parametri oggettivi e soggettivi chegovernano l’accertamento del reato, ma nel caso di specie le singole condotte illecitesono, in realtà, attribuite direttamente al ricorrente quale dominus assoluto edartefice dell’indirizzo impresso alla conduzione della società.3.2. Discende dalla legge innanzitutto l’obbligo di consegna delle scritturecontabili nelle mani del curatore che incombe anche sull’amministratore di fatto aprescindere dalla convocazione da parte del curatore.L’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare alcuratore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulterioredocumentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCII).Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto aquello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 l. fall., oggi 41 CCII), avente adoggetto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economicae finanziaria aggiornata, e, successivamente, nella sentenza dichiarativa delfallimento (art. 16 l. fall., oggi 49 CCII) avente ad oggetto i bilanci e le scritturecontabili e fiscali obbligatorie.Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l’oggetto e per la funzione(verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi difallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell’impresain quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore, art. 16)Mentre la “consegna” di cui all’art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguardatutta la documentazione contabile (“le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altradocumentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate incancelleria”), della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi diecianni di attività: art. 2220 cod. civ.).Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzionedella consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive,statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamentodella consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione. Attività che, all’evidenza,presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazionecontabile (ed extracontabile) e che trovano il loro prius logico nelle disposizioninormative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nellenorme riportate nel D.P.R. 600/73.Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile)discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulatadal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei terminievidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività diaccertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare.In tal senso, infatti, l’inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta delcuratore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversarispetto a quella strictu sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organifallimentari.3.3.Per altro verso, venendo al caso specifico oggetto di deduzione difensiva,sarebbe paradossale attribuire rilievo, al fine di scriminare l’inadempimento di taleobbligo di legge, alla gestione di fatto che avvenga con l’accortezza di non lasciaretracce evidenti del suo esercizio, che, per tali sue caratteristiche, si appalesa, invece,vieppiù insidiosa in quanto tesa a mascherare il coinvolgimento di chi realmentegestisce la società nell’ottica di porlo al riparo da eventuali responsabilità anche ditipo penale.Va quindi da sé che, una volta intervenuto il fallimento con una sentenzapubblicata nei modi di legge, chi ha agito di fatto preferendo per di più di rimanerenell’ombra non potrà in alcun modo accampare pretese di rintraccio da parte delcuratore, ma sarà piuttosto egli investito, in prima persona, unitamenteall’amministratore formale, non solo di tutti gli obblighi che gravano sull’amministraredi diritto in caso di fallimento ma anche delle relative iniziative che quegli obblighicomportano – costituendo una prerogativa dell’amministratore anche quella dipresentarsi in Tribunale per rendere dichiarazioni al curatore (nell’ambito delgenerale dovere di collaborazione che promana dalla disciplina fallimentare il cuiassolvimento consente di esplicitare le proprie ragioni e giustificazioni, se del casoanche con riferimento alla sorte delle scritture contabili).Ove ciò non accada, l’amministratore di fatto non potrà addurre agiustificazione delle sue inadempienze la eventuale mancata convocazione delcuratore in sede fallimentare. Né si potrà – come pure tenta di fare il ricorso – addurrela mancanza di prova del coinvolgimento materiale nella condotta di sottrazione dellescritture contabili, discendendo, come detto, per legge, dalla carica di fatto rivestital’obbligo del loro deposito in Tribunale, prima, e della loro consegna al curatore, poi,il cui inadempimento equivale a sottrazione (che in presenza del requisito soggettivoqualificato richiesto dall’art. 216 legge fall. integra il reato di bancarotta fraudolentadocumentale cd. specifica); sicché poco importa chi sia stato ad eseguirematerialmente la condotta.Nel caso di specie la ricostruzione dei giudici di merito nel ritagliare la veste didominus con potere decisionale in capo al ricorrente ha fornito anche la ragione, infatto e in diritto, della riconducibilità a questi della decisione di sottrarre le scritturecontabile, rispetto alla quale a nulla, evidentemente, rileva stabilire chi avessematerialmente proceduto alla sottrazione.Né tanto meno si potrebbe attribuire al curatore l’onere di acquisire le scritturecontabili, di attivarsi per reperirle, e ciò neppure nel caso in cui fosse a conoscenzadel luogo ove esse si trovano (come pure tenta di accreditare il ricorrente scaricandosul curatore la mancata acquisizione delle scritture contabili per non essersi attivatopresso il professionista incaricato della tenuta della contabilità, facilmenteindividuabile alla stregua della dichiarazione UNICO 2017 rinvenibile nel cassettofiscale della società).3.4.Tanto premesso, deve ritenersi quindi infondato il secondo motivo di ricorsosulla bancarotta documentale, meramente reiterativo di censura correttamentesuperata dalla Corte di appello facendo corretta applicazione della pacificagiurisprudenza di legittimità secondo cui l’amministratore “di fatto” della societàfallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggettol'amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordineoggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamentipenalmente rilevanti a lui addebitabili, ivi compresi quelli connessi agli oneri diconservazione e consegna delle scritture contabili ai fini della bancarotta fraudolentadocumentale (ex multis, perspicua ad es. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 39593 del20/05/2011 dep. 03/11/2011, Rv. 250844).3.5. Esso si appalesa, infine, proprio inammissibile nella parte in cui contesta ilvizio di motivazione con riferimento al dolo specifico caratterizzante la bancarottafraudolenta documentale per sottrazione ravvisata nel caso di specie.Ed invero, tale profilo era stato in realtà affrontato genericamente già con l’attodi appello in cui si era, in maniera del tutto generica, contestata l’assenza di elementisintomatici del dolo specifico, appellandosi ai principi in tema affermati da questaCorte, e limitandosi ad insistere sulla circostanza – come detto non conducente - chela mancata acquisizione della contabilità sarebbe dipesa dall’inerzia del curatore chenon si era attivato nel reperirla.Laddove già il Tribunale aveva adeguatamente evidenziato, quantoall’elemento soggettivo della bancarotta documentale specifica, che la fraudolenzadella sottrazione è resa evidente dall'inserirsi della condotta in più vasto contestoillecito, delineato dalla contrazione di obbligazioni distoniche rispetto all'oggettosociale e scollegate dall'esercizio dell'attività d'impresa, mediante acquisizione di benio ricezione di valori immediatamente e ingiustificatamente drenati dal patrimoniodella società (di cui si dirà affrontando il terzo motivo del ricorso in scrutinio),condotte che la sparizione della documentazione sociale contribuivano,evidentemente, ad occultare.Ed aveva quindi congruamente concluso già il primo giudice che in tale contestofraudolento la volontaria sottrazione di ogni scrittura contabile e documentazionesociale da parte dell'amministratore di fatto disvela lo scopo finalisticamente direttoad arrecare pregiudizio ai creditori, precludendo, in danno dei medesimi – comeampiamente illustrato dal curatore - la ricostruzione dei fatti gestionali della fallita,dei relativi rapporti economici e patrimoniali - che ne avrebbero rese manifeste ledistrazioni e consentito di disvelare e accertare quelle eventuali ulteriori che, purcontestate, proprio tale sottrazione ha impedito di ricostruire - nulla essendo statorinvenuto dalla curatela fallimentare ed essendosi la procedura chiusa per totalemancanza di attivo.4. Analoghe considerazioni valgono in relazione al terzo motivo di ricorso chetrascende gli obblighi di conservazione gravanti sull’amministratore per i beni che, inbase alla documentazione contrattuale (riassunta a pag. 5 della sentenza), dovevanotrovarsi nella disponibilità della fallita, reiterando una censura già correttamenterespinta dalla Corte di merito mediante l’appropriato riferimento alla consolidatagiurisprudenza di legittimità in materia (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 8260 del22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 che bene chiarisce come l’inversione dell’onereprobatorio sia solo apparente).Né potrebbe assumere rilievo il fatto che si trattasse di beni (autovetture dilusso ed altri beni), presi in leasing, non di proprietà della società fallita, o che nonvi fosse prova del coinvolgimento in concreto del [OSCURATO:PERSONA] nel loro utilizzo e/o nellaloro sparizione (non avendo egli negato di essere a conoscenza della loro esistenzané tanto meno disconosciuto la loro esistenza a fronte del dato certo riveniente dairispettivi contratti di leasing, ovviamente sottoscritti dall’amministratore formale enon da chi apparentemente non aveva alcun titolo a farlo).Anche questa doglianza è quindi infondata.L'amministratore della società, sia esso di diritto che di fatto, ha, come sopradetto, l'obbligo di conservare il patrimonio a fini sociali e per la tutela dei creditori.Spetta allo stesso, pertanto, allegare le circostanze o i motivi per cui i beni nonvengono rinvenuti all'attivo fallimentare.E’ per altro verso pacifico che integra il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita aseguito di contratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento,in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economicoderivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedentedetermina un pregiudizio per la massa fallimentare (tra tante, Sez. 5 , Sentenza n.15403 del 13/02/2020, Rv. 279212 – 01). Ed ancora, in tema di bancarottafraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contrattodi "leasing", qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizionealla massa o che comporti per quest'ultima un onere economico derivantedall'inadempimento dell'obbligo di restituzione integra il reato poiché determina ladistrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per icreditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente(Sez. 5, Sentenza n. 21933 del 17/04/2018, Rv. 272992 – 01).5. Il quarto motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche, impinge le valutazioni di tipo discrezionale svolte dai giudici di merito, inpunto di congruità della pena, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado,facendo peraltro generico riferimento a condotte collaborative processuali.Il Tribunale non aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuantigeneriche, sul presupposto della mancata emergenza di elementi di positivavalutazione in tal senso, tenuto conto, di contro, della pluralità e gravità dellecondotte, dell’elevato danno derivatone e dei precedenti penali anche specificirisultanti a carico dell’imputato.Ciò nonostante, il primo giudice aveva individuato la pena base nel minimoedittale, aumentata alla pena inflitta di quattro anni di reclusione per la pluralità dellecondotte di bancarotta (che per le modalità esecutive ed il contesto in cui furonoposte in essere sono state ritenute indicative anche di capacità delinquenziale nontrascurabile).E la Corte di merito, nel valutare la congruità della pena – e quindi l’eventualemeritevolezza delle attenuanti generiche espressamente richiamate – ha, a sua volta,osservato che essa dovesse ritenersi congrua – e quindi non suscettibile di riduzione– in quanto già applicata nel minimo edittale con aumento per la continuazioneadeguato rispetto alle distrazioni accertate.In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sianon contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).6. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11576/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 458/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 43376/2025RICCARDO NERUCCICARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per la inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato,con cui si è insistito per l’accoglimento del ricorso, contro-deducendo ai rilievi delP.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano ha confermato lapronuncia emessa in primo grado che aveva dichiarato PETRELLl [OSCURATO:PERSONA] colpevoledei reati di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione (capo Al) e dibancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 5,6,7, 8,10,11 e 12), assolvendolo dallecondotte di cui ai nn. A2, 3 e 4) perché il fatto non sussiste2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.in relazione all'art. 2639 c.c., nonché violazione di legge processuale ex art. 606, co.1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, c.p.p., 533, comma 1, c.p.p.,27, comma 2, Cost. e 111, commi 4 e 6, Cost., e vizio di motivazione ex art. 606,co. 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, nonché per travisamento della prova, in relazione all'affermazione dellaqualifica di "amministratore di fatto" in capo al ricorrente contenuta nella sentenzagravata. La Corte territoriale, obliterando le puntuali censure mosse coi motivi diappello, ha confermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti,ritenendo provata, in capo allo stesso, la qualità di amministratore di fatto dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice dell'appello contrastano conl'insegnamento costante della Corte di legittimità secondo cui l'affermazione dellaqualità di "amministratore di fatto richieda la prova rigorosa dell'eserciziocontinuativo e significativo dei poteri tipici della funzione gestoria, prova che devefondarsi su elementi sintomatici univoci e concordanti, non potendo derivare da merepresunzioni o da comportamenti equivoci”.Necessita in particolare la prova dell’esercizio concreto di poteri equivalenti aquelli dell’amministratore di fatto.Quanto precede è in piena coerenza con la nozione di amministratore di fatto,introdotta dall'art. 2639 c.c., che postula necessariamente l'esercizio in modocontinuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione.Di qui, il vizio motivazionale affliggente la gravata sentenza, in cui la Corteterritoriale ritiene che la qualità di amministratore di fatto dell’imputato sia(asseritamente) deducibile dai "rapporti con i fornitori".In particolare, il Giudice d'Appello ha ritenuto che "alcuni fornitori hannoidentificato Petrelìi come il "titolare'' della società, basandosi su precedenti rapporticommerciali con lui” e più precisamente, “i fornitori stessi, come evidenziato nellaquerela di [OSCURATO:PERSONA], si rivolgevano direttamente a [OSCURATO:PERSONA], considerandolo iltitolare effettivo della società".Tale affermazione è manifestamente errata e priva di riscontro, edevidentemente fondata sul travisamento del contenuto della querela sporta da PetteniRenata, acquisita ex art. 512 c.p.p. Ed in effetti, l'integrale e piana lettura di talequerela, sporta nei confronti della sola Della Corte Francesca, restituisce che laPetteni, rectius, il di lei figlio, [OSCURATO:PERSONA], avesse intrattenuto le trattative perl'acquisto di una fornitura di pellet, esclusivamente, con la Della Corte: circostanzaasseverata dalla documentazione in atti, in particolare, dalle e-mail e dalle chatWkatsapp, completamente obliterata dal Giudice dell'Annello.Ed invero, la [OSCURATO:PERSONA] precisava che, solo dopo le scuse accampate dalla DellaCorte, in ordine al mancato adempimento della fornitura, chiedesse di parlare concolui che riteneva essere "il titolare della ditta", e che successivamente il marito leavesse "fornito il numero del [OSCURATO:PERSONA] sul quale abbiamo provato a chiamare senzaottenere risposta'', a riprova dell'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vicenda.Dagli evidenziati presupposti, discende l'evidente illogicità della motivazionedella sentenza gravata, che ha fatto discendere da una mera ed errata presunzionedella [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il titolare di una non meglio precisata dittaLa manifesta illogicità della sentenza gravata riposa altresì sulla circostanza percui il convincimento del luogotenente [OSCURATO:PERSONA] non trova riscontro nelle querelecui fa riferimento. Premesso che sono state acquisite tutte le querele sporte daifornitori, la mera lettura di esse evidenzia che l’unica querela in cui viene operatoriferimento all’utenza telefonica intestata alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], è quellasporta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per l'effetto, è evidente che le dichiarazioni valutative rese dalLuogotenente [OSCURATO:PERSONA], mai discostantisi dal piano della mera presunzione,profusamente richiamate in sentenza, si fondino, esclusivamente, sul contenuto dellaquerela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA], che in alcun modo è assertiva o anche solo indicativadella qualità di amministratore di fatto dell'ente decotto da parte del [OSCURATO:PERSONA], anziescludendone qualsivoglia suo coinvolgimento (diretto e/o indiretto) nelle trattativeper l'acquisto del pellet, oggetto di denunzia.La sentenza impugnata, per l'effetto, presenta evidenti profili di travisamentodella prova, inteso come errore percettivo che cade sul "significante" e non sul"significato" della prova (Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 2011, n. 18642, Rv.250168).Nondimeno, la Corte Territoriale ha ritenuto provata la "gestione diretta" dellasocietà da parte del [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che "le testimonianze, ed in particolarequella della dipendente [OSCURATO:PERSONA], hanno confermato che [OSCURATO:PERSONA] era il verogestore della società. Egli si occupava di assunzioni, ordini, pagamenti, decisionioperative e chiusura dell'attività. La teste ha dichiarato che "[OSCURATO:PERSONA] era il padrone ditutto" e che impartiva tutte le direttive". Anche tale asserto risulta apodittico edinfondato dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo esemplificato la sua meravalutazione, limitandosi di fatto a riferire che l'odierno imputato si limitasse adimpartire le direttive ai dipendenti (attività avente valenza neutra).Peraltro, la stessa teste [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver ricevuto la delega bancariadalla Della Corte e non dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha obliterato le seguenti circostanze: il curatore fallimentareha ammesso di non aver svolto verifiche approfondite sulla gestione della società edi non poter riferire nulla sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] non aveva delega ad operaresui conti correnti intestati alla Società; il [OSCURATO:PERSONA] non aveva potere di rappresentanzanegoziale della società, necessaria al fine di sottoscrivere i contratti di leasing di cuiin imputazione; il [OSCURATO:PERSONA] non aveva rapporti con alcuno dei fornitori, per quantoemerge dalle stesse querele in atti.L'assoluta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione finanziaria della società èasseverata dalla documentazione bancaria da cui si evince che soggetti delegati adonerare sul conto fossero unicamente il figlio della Della Corte, [OSCURATO:PERSONA], eGreco [OSCURATO:PERSONA].2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b)c.p.p. in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, violazione di leggeprocessuale ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 192 c.p.p. e533 c.p.p., e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazionealla bancarotta fraudolenta documentale. Nella gravata sentenza, la Corte territorialeha ritenuto provata la bancarotta documentale a carico del [OSCURATO:PERSONA] sul presuppostoche l'imputato, in qualità di amministratore di fatto, avesse tutti gli obblighi diconservazione delle scritture contabili che la norma pone a carico degli amministratoriformali, e, dunque, sarebbe stato suo onere “allegare ì motivi per cui le scritture nonsono state reperite”.Manifesta pare l'illogicità del passaggio motivazionale in scrutinio.Ed in effetti, la fattispecie astratta della bancarotta documentale richiede laprova che l'agente abbia dolosamente sottratto, distrutto o occultato le scritturecontali con la specifica finalità di recare pregiudizio ai creditori.Detta prova, pacificamente, grava sulla [OSCURATO:PERSONA], onerata di provarel'esistenza di una condotta attiva (sottrazione, distruzione) o omissiva (mancatatenuta), l’attribuibilità di tale condotta all’imputato (materiale disponibilità o gestionedelle scritture), e, soprattutto, la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori, pureelemento costitutivo della fattispecie.L’onere in parola è rimasto totalmente inadempiuto, e la Corte territoriale pergiungere all'approdo in sentenza, con motivazione evidentemente apodittica, hacompletamente obliterato la circostanza, pure dedotta nel gravame di merito.In particolare, il Giudice di appello ha omesso di considerare la circostanza percui il curatore fallimentare non avesse svolto alcuna seria indagine per rinvenire ladocumentazione contatile: egli stesso ammetteva di non aver effettuato verifichepresso professionisti o luoghi di possibile conservazione delle scritture, nonostantene avesse la fattuale possibilità.La Corte territoriale, al fine di giungere alla affermazione di penaleresponsabilità dell'imputato, ha obliterato la circostanza che non vi è prova dellapretesa sottrazione/distruzione delle scritture contabili e dei libri sociali della società,dimenticando altresì che, in ogni caso, non potesse essere imputata al ricorrente talesottrazione per la banale ma dirimente circostanza che mai il [OSCURATO:PERSONA] venne convocatodal curatore ai fini della loro consegna; tanto in disparte la considerazione che gravaesclusivamente sull’amministratore di diritto tenere e con servare le scritturecontabili, quale suo obbligo personale e diretto.Come affermato dalla giurisprudenza, "l’amministratore dì fatto, proprio perchéprivo delia formale investitura, non è titolare degli obblighi di tenuta e conservazionedelle scritture che gravano sull'amministratore di diritto, sicché la sua responsabilitàper bancarotta documentale richiede la prova del suo concreto coinvolgimento nellasottrazione o distruzione della scritture" (cfr. Sez. 5, 29 febbraio 2024, n. 8922).2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b)c.p.p. in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, r.d. 267/1942, violazione di leggeprocessuale ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 27, comma 2,Cost. e 533 c.p.p., e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. inrelazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei beni in leasing.E’ noto l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui ''integra il delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un benepervenuto alla società fallita a seguito di contratto di leasing, anche se risolto dopola dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile diriscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo direstituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare"(Sez, 5, del 13 feltraio 2020, n. 15403, Rv. 279212). Tuttavia, la gravata sentenza,sul peculiare punto in scrutinio, si palesa viziata. La Corte territoriale, al fine dilegittimare l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, ha affermato che"spetta all'amministratore allegare le circostanze o i motivi per cui i beni non vengonorinvenuti all'attivo fallimentare".Nondimeno, l'applicazione di tale principio avrebbe presupposto che l'istruttoriadibattimentale restituisse come vere e provate le circostanze per cui: i beni di cui inimputazione fossero effettivamente pervenuti alla società; fosse provata ladisponibilità materiale di essi in capo all'imputato; dai fatti di cui in imputazione fosserivenuto effettivo pregiudizio per la massa creditoria.Nella vicenda in scrutinio, tale prova difetta in maniera assoluta, anziricorrendo, in esito all'istruttoria dibattimentale, evidenze di segno contrario."La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiedel'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni nonrinvenuti in seno all'impresa" (Cass. pen., 30 giugno 2023, n. 28266; conf. Cass.pen., Sez. V, 12 maggio 2010, n. 22787; Cass. pen., Sez. V, 06 novembre 2006, n.40726).In particolare, tutti i contratti di riferimento recano la sola firma della Della Corte,amministratore dell'ente decotto, e in atti, non vi è neppure alcuna prova dell'utilizzodei veicoli da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.4. Col quarto motivo deduce violazione di legge ex art. 606. comma 1, lett. b)c.p.p. in relazione all'art. 62-bis c.p.. e vizio di motivazione ex art. 606. comma 1,lett. e) c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigenericheLa Corte d'Appello ha del tutto omesso ogni confronto con il peculiare motivo diimpugnazione proposto, valorizzante la collaborativa condotta processualedell’imputato e le ulteriori evidenze fattuali, pure deponenti in senso favorevoleall’accoglimento della richiesta.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle partiche hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafeCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, pur presentando i motivi dedottitratti di inammissibilità.2. Il primo motivo, sulla qualifica di amministratore di fatto, è meramentereiterativo di questioni che impingono il merito e la valutazione della prova e chesono state già ampiamente affrontate nelle pronunce di primo e secondo grado chehanno ricostruito, con adeguata cura e precisione, la posizione dell’imputato rispettoalla società “W D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.Per altro verso, si denunciano, a fronte di doppia conforme, travisamenti dellaprova attraverso i quali si mira piuttosto ad ottenere, da parte di questa Corte,un’inammissibile rivalutazione probatoria e del fatto.Travisamenti che, riguardo alle denunce di vari fornitori della fallita - che,secondo quanto riferito dal teste Lt. [OSCURATO:PERSONA], avevano denunciato le truffe subite ad operadella W D [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un contesto in cui emergeva il nome della moglie diPetrelll, [OSCURATO:PERSONA], suo essendo il cellulare utilizzato e indicato dallevittime - neppure erano stati censurati con l’atto di appello, pur risalendo ilriferimento alle denunce e alla deposizione del luogotenente alla sentenza di primogrado che ne aveva già fatto espresso richiamo nell’ambito della sua esaustivaricostruzione della vicenda (che peraltro contempla ben altri elementi sintomatici delruolo di amministratore di fatto assegnato al ricorrente).Il motivo è in definitiva, nel suo complesso, aspecifico, non confrontandosiadeguatamente con quanto descritto ed argomentato dai giudici di merito nelleconformi pronunce di primo e secondo grado.Ed invero, la sentenza di appello, nel confermare la decisione di primo grado, hainnanzitutto riportato in premessa quanto ricostruito nella pronuncia del Tribunaleriguardo al contesto in cui si inserisce la vicenda in oggetto che contribuisce aconnotare le specifiche condotte attribuite al ricorrente (in concorso conl’amministratrice formale Della Corte Francesca).Si era innanzitutto posto in evidenza che la società, avente sede operativa aModugno, esercente attività di commercio ortofrutticolo e dichiarata fallita dalTribunale di Milano con sentenza del 20 febbraio 2020, era stata costituita nel 2011da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i due figli dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e risultavaamministrata formalmente da tale [OSCURATO:PERSONA]; costui era poi subentrato anchenella titolarità del capitale sociale, dalla fine del 2013; indi, dopo un aumento delcapitale sociale (sino a € 110.000), avvenuto ad agosto 2015, esso venivainteramente acquisito il 4.03.2016 dalla coimputata Della Corte Francesca, nipotedell'imputato, la quale diveniva anche formale amministratrice unica della società.All'atto del fallimento, la curatela non otteneva dall'organismo amministrativola consegna delle scritture contabili, donde l'impossibilità di ricostruire le vicendedella fallita, in particolare rimanendo oscure epoca e cause del dissesto, rimanenzedi magazzino, effettività dei crediti iscritti nei bilanci precedenti il 2018, e, altresì, diverificare per tabulas il ruolo rivestito nella società dall'imputato.Il curatore nel 2020 non riusciva a rintracciare la società, né presso la sedelegale, né presso quella secondaria pugliese (ove alcuni testi hanno riferito di averlavorato alle dipendenze della società), risultando ivi sconosciuta la società, mentredal cassetto fiscale non risultavano fatture di vendita o acquisto successive al 2019.Ed invero, la società, che sino a quell'epoca risultava essersi avvalsa di dipendentisino ad un numero di sei, nel corso del 2019 risultava avere una sola impiegata.L'ultimo bilancio depositato risaliva al 2017.Dalle insinuazioni al passivo risultava, peraltro, come la società esercitasseanche un'attività di commercio di pellet di legno ad uso combustibile (la societàrichiedente il fallimento vantava un credito proprio in relazione alla fornitura dipellet).Il passivo fallimentare finale si attestava ad € 544.161,87, per la maggior parte(2/3 circa) composto da debiti verso fornitori e il rimanente da debiti verso l'Erario,mentre l'attivo era pari a zero.Risultava, inoltre, come la società avesse acquisito in leasing numeroseautovetture, non commisurate alla tipologia di attività, di cui le cinque di lusso di cuiai capi A5 a A9, che – al pari degli altri beni di cui ai nn. 10, 11 e 12 - non furonorinvenute dalla curatela e vennero rivendicate dalle società concedenti per mancatopagamento dei canoni.Sulla base di tale premessa, la Corte di appello ha proceduto a passare inrassegna i plurimi elementi ritenuti indicativi della qualifica di amministratore di fattoin capo all’imputato emersi solo grazie alle dichiarazioni rese dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA],alle denunce dei fornitori truffati e alla deposizione del luogotenente [OSCURATO:PERSONA],Ha in particolare osservato la sentenza impugnata come le testimonianzeassunte, segnatamente quella della dipendente [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermatoche il [OSCURATO:PERSONA] era il vero gestore della società (era “il padrone di tutto”), occupandosi,lui, di assunzioni, di ordini, pagamenti, decisioni operative e chiusura dell’attività, edi curare i rapporti con i fornitori, la clientela e coi dipendenti, e le indagini dellaGuardia di Finanza, con l’acquisizione di diverse denunce di truffa subite ad operadella W D [OSCURATO:PERSONA], avevano consentito di ricostruire con nitidezza il ruolo decisionaleassunto da [OSCURATO:PERSONA] che aveva preso decisioni cruciali per la società, come la chiusuradegli uffici e il licenziamento dei dipendenti, dimostrando di avere il controllo totaledelle operazioni.Né potrebbe togliere rilievo al significativo contenuto della querela sporta inrelazione ad altra truffa dalla deceduta [OSCURATO:PERSONA], il cui marito conosceva [OSCURATO:PERSONA] cometitolare di W D, la circostanza che il rapporto fosse stato intrattenuto dal fornitoretruffato con l’amministratrice formale dal momento che era lei l’intestataria degli atti,tant’è che quando poi la società si era rilevata insolvente la [OSCURATO:PERSONA] si era rivoltaproprio al [OSCURATO:PERSONA] riconoscendone in tal modo il suo ruolo primario.Elementi tutti che dimostrano come il potere decisionale nella fallita, ivicompreso addirittura quello di cessarne l'attività, fosse concentrato esclusivamentenelle mani dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. E rispetto a tale circostanza a nulla potrebbe rilevareche gli atti fossero formalmente adottati dall’amministratrice formale che era l’unicaevidentemente a essere legittimata in tal senso in assenza di deleghe, dal momentoche tale circostanza è piuttosto indicativa della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di rimanere deltutto dietro le quinte e di non apparire.A fronte dei plurimi elementi emersi confluenti in maniera univoca nelladimostrazione del ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] della società (fondatadai figli di Petrella, e con sede legale coincidente con quella di una impresa individualedel medesimo Petrella), il ricorso in scrutinio mira, in definitiva, ad una inammissibilerivalutazione probatoria attraverso, peraltro, una segmentazione delle emergenzeprocessuali che impedisce, di fatto, di cogliere la portata effettiva del quadrocomplessivo delineatosi a carico dell’imputato (cui i giudici di merito sono giunti nonsenza averne preliminarmente considerato e vagliato le singole componenti).L’errata impostazione seguita in ricorso non tiene per altro verso conto checostituisce principio costante di legittimità che la qualifica di amministratore di fattorichiede l’accertamento dell’esercizio, in via continuativa e significativa, dei poteritipici dell’organo gestorio, anche in assenza di formale investitura, e può esseredesunta da plurimi indici sintomatici, quali la gestione dei rapporti con i terzi,l’ingerenza nella conduzione dell’impresa, tra i quali non necessariamente lasottoscrizione di atti; e che ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore difatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti,i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede dilegittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017,È a tale funzione direttiva che ha inteso evidentemente riferirsi la ricostruzionecontenuta nella sentenza impugnata, che, nel riportare i plurimi elementi emersi asostegno del ruolo di amministratrice di fatto svolto dalla ricorrente, ha indicatoaspetti – in fatto - direttamente sintomatici di tale direzione.3.La corretta impostazione dei giudici di merito in punto di ricostruzione delruolo svolto dall’imputato in seno alla società consente di fornire risposta adeguataanche alla deduzione difensiva, reiterata col secondo motivo, che nel lamentare lamancanza di prova del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella bancarotta documentale, hainteso stigmatizzare la mancata convocazione del predetto da parte del curatore(quasi a voler lasciare intendere che in mancanza di tale convocazione non fossepossibile attribuirsi alcunché all’amministratore di fatto non messo in condizione diinterloquire).Laddove gli obblighi che incombono sull’amministratore discendono propriodalla qualifica di fatto rivestita – ex art. 2639 c.c. che in sostanza lo equipara a quellodi diritto - ed il loro adempimento non può essere messo in discussione adducendola mancata convocazione da parte del curatore.3.1. Va, invero, ribadito che una volta appurato il ruolo di amministratore difatto in capo ad un soggetto, sul versante della responsabilità penale, discende chequesti, gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto,assume, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, la penaleresponsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili anchenel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, inapplicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5,sentenza n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv. 250094; Sez. 5, sentenzan. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844; Sez. 5, sentenza n. 7203 del11/01/2008, Salamida, Rv. 239040).Con la conseguenza che ove pure si dovesse ritenere riferibileall’amministratore di diritto la condotta illecita, quello di fatto, ricorrendo le altrecondizioni di ordine oggettivo o soggettivo, non andrebbe essente da responsabilitàai sensi dell’art. 40 citato; a lui una corresponsabilità può essere imputata in basealla posizione di garanzia di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ., in forza dei qualil'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichinodanni per la società e per i terzi.Il soggetto il quale abbia assunto, in base all'art. 2639 c.c., la qualifica diamministratore di fatto, essendo tenuto ad impedire ai sensi art. 40, comma 2, c.p.le condotte illecite riguardanti la gestione della società o a pretendere l'esecuzionedegli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, siaomissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale èsostanzialmente equiparato ai sensi della citata disposizione del codice civile, comesostituita ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 11 aprile 2002 n. 61, che peraltro haprevalentemente natura interpretativa di precedenti, consolidati, approdigiurisprudenziali (Sez. 3, 5 luglio 2012, n. 33385, Rv. 253269 - 01); d’altronde, aparti invertite, vale la medesima regola. Fermo restando che si tratta poi in concretodi stabilire le effettive responsabilità in base ai parametri oggettivi e soggettivi chegovernano l’accertamento del reato, ma nel caso di specie le singole condotte illecitesono, in realtà, attribuite direttamente al ricorrente quale dominus assoluto edartefice dell’indirizzo impresso alla conduzione della società.3.2. Discende dalla legge innanzitutto l’obbligo di consegna delle scritturecontabili nelle mani del curatore che incombe anche sull’amministratore di fatto aprescindere dalla convocazione da parte del curatore.L’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare alcuratore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulterioredocumentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCII).Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto aquello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 l. fall., oggi 41 CCII), avente adoggetto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economicae finanziaria aggiornata, e, successivamente, nella sentenza dichiarativa delfallimento (art. 16 l. fall., oggi 49 CCII) avente ad oggetto i bilanci e le scritturecontabili e fiscali obbligatorie.Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l’oggetto e per la funzione(verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi difallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell’impresain quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore, art. 16)Mentre la “consegna” di cui all’art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguardatutta la documentazione contabile (“le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altradocumentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate incancelleria”), della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi diecianni di attività: art. 2220 cod. civ.).Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzionedella consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive,statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamentodella consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione. Attività che, all’evidenza,presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazionecontabile (ed extracontabile) e che trovano il loro prius logico nelle disposizioninormative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nellenorme riportate nel D.P.R. 600/73.Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile)discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulatadal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei terminievidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività diaccertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare.In tal senso, infatti, l’inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta delcuratore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversarispetto a quella strictu sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organifallimentari.3.3.Per altro verso, venendo al caso specifico oggetto di deduzione difensiva,sarebbe paradossale attribuire rilievo, al fine di scriminare l’inadempimento di taleobbligo di legge, alla gestione di fatto che avvenga con l’accortezza di non lasciaretracce evidenti del suo esercizio, che, per tali sue caratteristiche, si appalesa, invece,vieppiù insidiosa in quanto tesa a mascherare il coinvolgimento di chi realmentegestisce la società nell’ottica di porlo al riparo da eventuali responsabilità anche ditipo penale.Va quindi da sé che, una volta intervenuto il fallimento con una sentenzapubblicata nei modi di legge, chi ha agito di fatto preferendo per di più di rimanerenell’ombra non potrà in alcun modo accampare pretese di rintraccio da parte delcuratore, ma sarà piuttosto egli investito, in prima persona, unitamenteall’amministratore formale, non solo di tutti gli obblighi che gravano sull’amministraredi diritto in caso di fallimento ma anche delle relative iniziative che quegli obblighicomportano – costituendo una prerogativa dell’amministratore anche quella dipresentarsi in Tribunale per rendere dichiarazioni al curatore (nell’ambito delgenerale dovere di collaborazione che promana dalla disciplina fallimentare il cuiassolvimento consente di esplicitare le proprie ragioni e giustificazioni, se del casoanche con riferimento alla sorte delle scritture contabili).Ove ciò non accada, l’amministratore di fatto non potrà addurre agiustificazione delle sue inadempienze la eventuale mancata convocazione delcuratore in sede fallimentare. Né si potrà – come pure tenta di fare il ricorso – addurrela mancanza di prova del coinvolgimento materiale nella condotta di sottrazione dellescritture contabili, discendendo, come detto, per legge, dalla carica di fatto rivestital’obbligo del loro deposito in Tribunale, prima, e della loro consegna al curatore, poi,il cui inadempimento equivale a sottrazione (che in presenza del requisito soggettivoqualificato richiesto dall’art. 216 legge fall. integra il reato di bancarotta fraudolentadocumentale cd. specifica); sicché poco importa chi sia stato ad eseguirematerialmente la condotta.Nel caso di specie la ricostruzione dei giudici di merito nel ritagliare la veste didominus con potere decisionale in capo al ricorrente ha fornito anche la ragione, infatto e in diritto, della riconducibilità a questi della decisione di sottrarre le scritturecontabile, rispetto alla quale a nulla, evidentemente, rileva stabilire chi avessematerialmente proceduto alla sottrazione.Né tanto meno si potrebbe attribuire al curatore l’onere di acquisire le scritturecontabili, di attivarsi per reperirle, e ciò neppure nel caso in cui fosse a conoscenzadel luogo ove esse si trovano (come pure tenta di accreditare il ricorrente scaricandosul curatore la mancata acquisizione delle scritture contabili per non essersi attivatopresso il professionista incaricato della tenuta della contabilità, facilmenteindividuabile alla stregua della dichiarazione UNICO 2017 rinvenibile nel cassettofiscale della società).3.4.Tanto premesso, deve ritenersi quindi infondato il secondo motivo di ricorsosulla bancarotta documentale, meramente reiterativo di censura correttamentesuperata dalla Corte di appello facendo corretta applicazione della pacificagiurisprudenza di legittimità secondo cui l’amministratore “di fatto” della societàfallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggettol'amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordineoggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamentipenalmente rilevanti a lui addebitabili, ivi compresi quelli connessi agli oneri diconservazione e consegna delle scritture contabili ai fini della bancarotta fraudolentadocumentale (ex multis, perspicua ad es. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 39593 del20/05/2011 dep. 03/11/2011, Rv. 250844).3.5. Esso si appalesa, infine, proprio inammissibile nella parte in cui contesta ilvizio di motivazione con riferimento al dolo specifico caratterizzante la bancarottafraudolenta documentale per sottrazione ravvisata nel caso di specie.Ed invero, tale profilo era stato in realtà affrontato genericamente già con l’attodi appello in cui si era, in maniera del tutto generica, contestata l’assenza di elementisintomatici del dolo specifico, appellandosi ai principi in tema affermati da questaCorte, e limitandosi ad insistere sulla circostanza – come detto non conducente - chela mancata acquisizione della contabilità sarebbe dipesa dall’inerzia del curatore chenon si era attivato nel reperirla.Laddove già il Tribunale aveva adeguatamente evidenziato, quantoall’elemento soggettivo della bancarotta documentale specifica, che la fraudolenzadella sottrazione è resa evidente dall'inserirsi della condotta in più vasto contestoillecito, delineato dalla contrazione di obbligazioni distoniche rispetto all'oggettosociale e scollegate dall'esercizio dell'attività d'impresa, mediante acquisizione di benio ricezione di valori immediatamente e ingiustificatamente drenati dal patrimoniodella società (di cui si dirà affrontando il terzo motivo del ricorso in scrutinio),condotte che la sparizione della documentazione sociale contribuivano,evidentemente, ad occultare.Ed aveva quindi congruamente concluso già il primo giudice che in tale contestofraudolento la volontaria sottrazione di ogni scrittura contabile e documentazionesociale da parte dell'amministratore di fatto disvela lo scopo finalisticamente direttoad arrecare pregiudizio ai creditori, precludendo, in danno dei medesimi – comeampiamente illustrato dal curatore - la ricostruzione dei fatti gestionali della fallita,dei relativi rapporti economici e patrimoniali - che ne avrebbero rese manifeste ledistrazioni e consentito di disvelare e accertare quelle eventuali ulteriori che, purcontestate, proprio tale sottrazione ha impedito di ricostruire - nulla essendo statorinvenuto dalla curatela fallimentare ed essendosi la procedura chiusa per totalemancanza di attivo.4. Analoghe considerazioni valgono in relazione al terzo motivo di ricorso chetrascende gli obblighi di conservazione gravanti sull’amministratore per i beni che, inbase alla documentazione contrattuale (riassunta a pag. 5 della sentenza), dovevanotrovarsi nella disponibilità della fallita, reiterando una censura già correttamenterespinta dalla Corte di merito mediante l’appropriato riferimento alla consolidatagiurisprudenza di legittimità in materia (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 8260 del22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 che bene chiarisce come l’inversione dell’onereprobatorio sia solo apparente).Né potrebbe assumere rilievo il fatto che si trattasse di beni (autovetture dilusso ed altri beni), presi in leasing, non di proprietà della società fallita, o che nonvi fosse prova del coinvolgimento in concreto del [OSCURATO:PERSONA] nel loro utilizzo e/o nellaloro sparizione (non avendo egli negato di essere a conoscenza della loro esistenzané tanto meno disconosciuto la loro esistenza a fronte del dato certo riveniente dairispettivi contratti di leasing, ovviamente sottoscritti dall’amministratore formale enon da chi apparentemente non aveva alcun titolo a farlo).Anche questa doglianza è quindi infondata.L'amministratore della società, sia esso di diritto che di fatto, ha, come sopradetto, l'obbligo di conservare il patrimonio a fini sociali e per la tutela dei creditori.Spetta allo stesso, pertanto, allegare le circostanze o i motivi per cui i beni nonvengono rinvenuti all'attivo fallimentare.E’ per altro verso pacifico che integra il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita aseguito di contratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento,in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economicoderivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedentedetermina un pregiudizio per la massa fallimentare (tra tante, Sez. 5 , Sentenza n.15403 del 13/02/2020, Rv. 279212 – 01). Ed ancora, in tema di bancarottafraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contrattodi "leasing", qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizionealla massa o che comporti per quest'ultima un onere economico derivantedall'inadempimento dell'obbligo di restituzione integra il reato poiché determina ladistrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per icreditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente(Sez. 5, Sentenza n. 21933 del 17/04/2018, Rv. 272992 – 01).5. Il quarto motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche, impinge le valutazioni di tipo discrezionale svolte dai giudici di merito, inpunto di congruità della pena, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado,facendo peraltro generico riferimento a condotte collaborative processuali.Il Tribunale non aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuantigeneriche, sul presupposto della mancata emergenza di elementi di positivavalutazione in tal senso, tenuto conto, di contro, della pluralità e gravità dellecondotte, dell’elevato danno derivatone e dei precedenti penali anche specificirisultanti a carico dell’imputato.Ciò nonostante, il primo giudice aveva individuato la pena base nel minimoedittale, aumentata alla pena inflitta di quattro anni di reclusione per la pluralità dellecondotte di bancarotta (che per le modalità esecutive ed il contesto in cui furonoposte in essere sono state ritenute indicative anche di capacità delinquenziale nontrascurabile).E la Corte di merito, nel valutare la congruità della pena – e quindi l’eventualemeritevolezza delle attenuanti generiche espressamente richiamate – ha, a sua volta,osservato che essa dovesse ritenersi congrua – e quindi non suscettibile di riduzione– in quanto già applicata nel minimo edittale con aumento per la continuazioneadeguato rispetto alle distrazioni accertate.In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sianon contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).6. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 04/03/2026.Il PresidenteIl Consigliere estensoreRENATA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 04/03/2026.Il PresidenteIl Consigliere estensoreRENATA [OSCURATO:PERSONA]