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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 290/1993

ECLI:IT:COST:1993:290
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato il 1° febbraio 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione contro la Regione autonoma della Sardegna, per far dichiarare che non spetta alla Regione stipulare un accordo con la Repubblica Ceca, esorbitante per natura e contenuti dalle competenze regionali, senza avere informato in precedenza lo Stato ed averne ottenuto l'intesa, il consenso o l'autorizzazione; di conseguenza per fare annullare la "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, assume che la "dichiarazione" è stata negoziata e sottoscritta all'insaputa dello Stato; in violazione, quindi, delle disposizioni dello Statuto speciale per la Sardegna che disciplinano le funzioni della Regione (artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle relative norme di attuazione (art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), nonché dei principi in tema di così detto "potere estero" delle regioni.

In particolare la "dichiarazione" sarebbe stata concordata con un ente (la Repubblica Ceca) non "omologo" rispetto alla Regione.

Si tratterebbe inoltre di un atto non compreso tra le attività di mero rilievo internazionale o promozionali all'estero, che rientrano nelle competenze regionali.

L'Avvocatura ricorda che il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ritenendo che l'atto sottoscritto dalla Regione apportasse vincoli anche per lo Stato, aveva chiesto alla Regione, con nota spedita l'8 gennaio 1993, di concordare sull'invalidità dell'atto stesso.

Ma a tale richiesta non risulta sia stata data risposta; difatti l'Avvocatura ha depositato solo la copia di un atto interno della Regione: la nota indirizzata il 18 gennaio 1993 dall'Assessore all'agricoltura alla Presidenza della Giunta regionale, con la quale si manifesta l'avviso "di dover propendere per l'ipotesi ( ..) di concordare sull'invalidazione" dell'atto "in considerazione della perdita della Repubblica Ceca, oggi Stato sovrano, della qualifica di Ente omologo".

La Regione autonoma della Sardegna non si è costituita in giudizio.

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione autonoma della Sardegna per l'annullamento della "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dall'Assessore regionale all'agricoltura e dal Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca.

Questo atto invaderebbe competenze riservate allo Stato in ordine alla politica estera ed alla stipulazione di accordi con altri Stati.

In particolare la "dichiarazione di intenti" denunciata sarebbe stata negoziata e sottoscritta senza alcuna previa informazione, quindi senza autorizzazione, intesa o consenso dello Stato.

Inoltre l'ente con il quale era stata concordata non sarebbe "omologo" alla Regione, ed i contenuti dell'atto non sarebbero compresi tra le attività rimesse a competenze regionali.

2. - Il ricorso è fondato.

Indipendentemente dalla puntuale determinazione del contenuto dell'atto denunciato come invasivo di competenze statali e dall'analisi delle materie in esso trattate, la "dichiarazione di intenti" risulta illegittima per essere stata sottoscritta dal rappresentante della Regione, senza che fosse stato preventivamente informato il Governo per acquisirne la necessaria intesa o l'assenso.

La mancanza di qualsiasi preventiva informazione al Governo, da parte della Regione, è già stata ritenuta dalla Corte motivo sufficiente a determinare la lesione della sfera di attribuzioni statali e l'accoglimento del ricorso (sentenza n. 124 del 1993).

Ricorrendo in questo caso la stessa situazione, la "dichiarazione di intenti" deve essere, per quanto concerne gli atti posti in essere dalla Regione Sardegna, annullata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara che non spetta alla Regione autonoma della Sardegna il potere di stipulare la "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992, e di conseguenza annulla tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 1° febbraio 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione contro la Regione autonoma della Sardegna, per far dichiarare che non spetta alla Regione stipulare un accordo con la Repubblica Ceca, esorbitante per natura e contenuti dalle competenze regionali, senza avere informato in precedenza lo Stato ed averne ottenuto l'intesa, il consenso o l'autorizzazione; di conseguenza per fare annullare la "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca. L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, assume che la "dichiarazione" è stata negoziata e sottoscritta all'insaputa dello Stato; in violazione, quindi, delle disposizioni dello Statuto speciale per la Sardegna che disciplinano le funzioni della Regione (artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle relative norme di attuazione (art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), nonché dei principi in tema di così detto "potere estero" delle regioni. In particolare la "dichiarazione" sarebbe stata concordata con un ente (la Repubblica Ceca) non "omologo" rispetto alla Regione. Si tratterebbe inoltre di un atto non compreso tra le attività di mero rilievo internazionale o promozionali all'estero, che rientrano nelle competenze regionali. L'Avvocatura ricorda che il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ritenendo che l'atto sottoscritto dalla Regione apportasse vincoli anche per lo Stato, aveva chiesto alla Regione, con nota spedita l'8 gennaio 1993, di concordare sull'invalidità dell'atto stesso. Ma a tale richiesta non risulta sia stata data risposta; difatti l'Avvocatura ha depositato solo la copia di un atto interno della Regione: la nota indirizzata il 18 gennaio 1993 dall'Assessore all'agricoltura alla Presidenza della Giunta regionale, con la quale si manifesta l'avviso "di dover propendere per l'ipotesi ( ..) di concordare sull'invalidazione" dell'atto "in considerazione della perdita della Repubblica Ceca, oggi Stato sovrano, della qualifica di Ente omologo". La Regione autonoma della Sardegna non si è costituita in giudizio. 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione autonoma della Sardegna per l'annullamento della "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dall'Assessore regionale all'agricoltura e dal Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca. Questo atto invaderebbe competenze riservate allo Stato in ordine alla politica estera ed alla stipulazione di accordi con altri Stati. In particolare la "dichiarazione di intenti" denunciata sarebbe stata negoziata e sottoscritta senza alcuna previa informazione, quindi senza autorizzazione, intesa o consenso dello Stato. Inoltre l'ente con il quale era stata concordata non sarebbe "omologo" alla Regione, ed i contenuti dell'atto non sarebbero compresi tra le attività rimesse a competenze regionali. 2. - Il ricorso è fondato. Indipendentemente dalla puntuale determinazione del contenuto dell'atto denunciato come invasivo di competenze statali e dall'analisi delle materie in esso trattate, la "dichiarazione di intenti" risulta illegittima per essere stata sottoscritta dal rappresentante della Regione, senza che fosse stato preventivamente informato il Governo per acquisirne la necessaria intesa o l'assenso. La mancanza di qualsiasi preventiva informazione al Governo, da parte della Regione, è già stata ritenuta dalla Corte motivo sufficiente a determinare la lesione della sfera di attribuzioni statali e l'accoglimento del ricorso (sentenza n. 124 del 1993). Ricorrendo in questo caso la stessa situazione, la "dichiarazione di intenti" deve essere, per quanto concerne gli atti posti in essere dalla Regione Sardegna, annullata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara che non spetta alla Regione autonoma della Sardegna il potere di stipulare la "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992, e di conseguenza annulla tale atto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]