CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 dicembre 2017
Cassazione n. 18585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D. SORVEGLIANZA di Spoletoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso ex art. 14 ter Oed. pen. ed il decreto, in data 28 gennaio 2025, concui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva dichiarato non luogo a provvedere sulreclamo "generico" propsoto da [OSCURATO:PERSONA] "trattandosi di doglianze genericamenteformulate avverso richieste già valutate".1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, ,mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cortedi cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dallalegge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente