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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28421/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14740-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5294/14/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il .2 9 / 11 / 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 14740 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 959/18 ,sez 2 , rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la cartella di pagamento 29620170014363647000 per ICI 2010 e 2011 Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 5924/14/2018, accoglieva l'impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] spa sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso illustrato con memoria ,la società contribuente .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento a mezzo Pec in quanto avvenuta in formato pdf privo dell'estensione p7m. ( Con il secondo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per il ritenuto assorbimento degli altri motivi di doglianza.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf' anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass 6417/19 ; Cass 27561/18).

Nel caso di specie , avendo la società contribuente proposto tempestivo ricorso avverso la cartella di pagamento , la nullità di quest' ultima per le ragioni di cui si contende deve ritenersi sanata dalla tempestiva proposizione dell'azione da parte del contribuente.

Il motivo va quindi accolto. 4n Resta assorbito il secondo motivo dovendo la Commissione regionale esaminare in sede di rinvio le questioni poste con l'appello.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia ,in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14740-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5294/14/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il .2 9 / 11 / 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 14740 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 959/18 ,sez 2 , rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la cartella di pagamento 29620170014363647000 per ICI 2010 e 2011 Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 5924/14/2018, accoglieva l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] spa sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso illustrato con memoria ,la società contribuente . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento a mezzo Pec in quanto avvenuta in formato pdf privo dell'estensione p7m. ( Con il secondo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per il ritenuto assorbimento degli altri motivi di doglianza. Il primo motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf' anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass 6417/19 ; Cass 27561/18). Nel caso di specie , avendo la società contribuente proposto tempestivo ricorso avverso la cartella di pagamento , la nullità di quest' ultima per le ragioni di cui si contende deve ritenersi sanata dalla tempestiva proposizione dell'azione da parte del contribuente. Il motivo va quindi accolto. 4n Resta assorbito il secondo motivo dovendo la Commissione regionale esaminare in sede di rinvio le questioni poste con l'appello. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia ,in diver
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