CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 09042/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di abusiva duplicazione di supporti contenenti opere musicali e cinematografiche di cui all'art. 171 ter lett. a) della legge n. 633 del 1941 è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact- disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno (Sez. 2, n. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 01/02/2013 ) Rv. 255045 - 01); considerata, inoltre, l'ampia motivazione del giudice di merito in riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, quali, il rinvenimento in capo all'odierno ricorrente dei compact disc contraffatti in assenza di un'attendibile dichiarazione circa la provenienza degli stessi (si vedano pag. 2-3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 I consigliere e t. [OSCURATO:PERSONA]