Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:294
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0133_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] (Personale addetto alle pulizie negli edifici scolastici)
(causa C‑133/21)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico – Normativa nazionale che instaura una disparità di trattamento in materia di retribuzione tra lavoratori con contratti di locazione d’opera a tempo determinato e lavoratori con contratti a tempo indeterminato – Assenza di giustificazione – Nozione di “ragioni oggettive”»
1.
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Nozione di «lavoratore a tempo determinato» – Lavoratori con contratti di locazione d’opera a tempo determinato per la pulizia degli edifici scolastici – Inclusione
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2, punti 1 e 2, 3, punto 1, e 4, punto 1)
(v. punti 39-44)
2.
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Condizioni di lavoro – Nozione – Condizioni relative alle retribuzioni – Inclusione
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)
(v. punto 45)
3.
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Normativa nazionale che instaura una disparità di trattamento in materia di retribuzione tra lavoratori con contratti di locazione d’opera a tempo determinato e lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di ragioni oggettive – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)
(v. punti 60-63 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un lavoratore a tempo determinato il cui contratto sia qualificato come locazione d’opera non ha diritto a percepire una retribuzione equivalente a quella versata a un lavoratore a tempo indeterminato in base al rilievo secondo cui ha eseguito il suo lavoro nel contesto di un contratto a tempo determinato essendo a conoscenza del fatto che tale contratto era inteso a rispondere a esigenze permanenti e stabili del suo datore di lavoro.