CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 25475/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6834/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliati digitalmente per legge -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in Roma alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.305/2022 depositata i l 5/10/2022 . R.g. n. 6834 del 2023 Ad. 6/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/06/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] Nino e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnano conatto affidato a tre motivi di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari , n. 305/2022 depositata il 05/10/2022, resa nel giudizio di rinvio tra i medesimi e la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS Sardegna e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] liquidatoria ATS Sardegna ha risposto con controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso corredato dellarelativa accettazione. Da tale atto risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dal difensore della controricorrente, sono rituali. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità ne può essere disposta la compensazione, non essendovi più alcuna ragione di contrasto tra le parti. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di R.g. n. 6834 del 2023 Ad. 6/06/2025; estensore: C. Valle misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le sepse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della