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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32424/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 30 aprile 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 14 ottobre 2021, ha rideterminato in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 10 quater del d.

Igs. n. 74 del 2000, riferito alle annualità 2016, 2017 e 2018, mentre per l'annualità 2015 interveniva declaratoria di prescrizione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., censurando la dichiarazione di utilizzabilità del processo verbale del 26 aprile 2018, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente vagliato dai giudici di merito, i quali, in maniera pertinente, hanno evidenziato (pag. 3-4 della sentenza impugnata) che gli elementi di prova valutati dai verbalizzanti erano costituiti soltanto da documenti (libri paghe e dati presenti nell'anagrafe tributaria), la cui lettura evidenziava l'indebito computo dei crediti inesistenti negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, per cui alcuna violazione del diritto di difesa o ipotesi di nullità patologica è stata ragionevolmente ritenuta ravvisabile, tanto più ove si consideri che si è proceduto con rito abbreviato.

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la conferma del giudizio di responsabilità, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto non specifico, a fronte dell'adeguato percorso argomentativo delle sentenze di merito, nelle quali sono stati richiamati e criticamente valorizzati gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di Bari nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, accertamenti che hanno consentito di comprovare la natura indebita delle compensazioni riferite alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 30 aprile 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 14 ottobre 2021, ha rideterminato in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, riferito alle annualità 2016, 2017 e 2018, mentre per l'annualità 2015 interveniva declaratoria di prescrizione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., censurando la dichiarazione di utilizzabilità del processo verbale del 26 aprile 2018, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente vagliato dai giudici di merito, i quali, in maniera pertinente, hanno evidenziato (pag. 3-4 della sentenza impugnata) che gli elementi di prova valutati dai verbalizzanti erano costituiti soltanto da documenti (libri paghe e dati presenti nell'anagrafe tributaria), la cui lettura evidenziava l'indebito computo dei crediti inesistenti negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, per cui alcuna violazione del diritto di difesa o ipotesi di nullità patologica è stata ragionevolmente ritenuta ravvisabile, tanto più ove si consideri che si è proceduto con rito abbreviato. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la conferma del giudizio di responsabilità, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto non specifico, a fronte dell'adeguato percorso argomentativo delle sentenze di merito, nelle quali sono stati richiamati e criticamente valorizzati gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di Bari nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, accertamenti che hanno consentito di comprovare la natura indebita delle compensazioni riferite alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 lu
Sentenza Cassazione n. 32424/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris