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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43034/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2/5/2022 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il giudice dell'udienza preliminare applicava la pena concordata dalle parti in riferimento ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 697 cod. pen., aumentando a titolo di continuazione la pena prevista per il reato più grave, disponendo la sospensione condizionale subordinatamente allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

2. Il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo, deduce l'illegalità della pena sul presupposto che il reato posto in continuazione (art. 697 cod. pen.) è punito con la pena alternativa, sicchè il giudice avrebbe errato nell'applicare l'aumento ex art. 81 cod. pen. sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria.

2.2. Con il secondo motivo, deduce l'erronea subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen., senza tener conto che la precedente sospensione della pena era stata disposta in relazione ad altra sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2015, e che nel successivo quinquennio l'imputato commettesse altri reati, con la conseguente estinzione di ogni effetto penale ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo di ricorso è ammissibile, in quanto prospetta l'illegalità della pena, ipotesi che, ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena.

Nel caso di specie, il ricorrente si duole del fatto che, nel procedere all'aumento per la continuazione, il giudice — pur recependo l'accordo intercorso tra le parti — non si sia avveduto del fatto che il reato posto in continuazione è punito con pena alternativa, sicchè l'aumento andava operato solo sulla pena detentiva, ovvero solo su quella pecuniaria, prevista per il reato più grave.

Il criterio di calcolo indicato dal ricorrente è, in effetti, corretto, avendo la giurisprudenza affermato che nel caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora il reato più grave sia sanzionato congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria ed il reato-satellite alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, il giudice può operare l'aumento di pena per il secondo in relazione ad una soltanto delle specie di pena-base determinata per il primo, motivando le ragioni della scelta in funzione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n. 7395 del 20/10/2017, dep.2018, Basile, Rv. 272404; conf. in motivazione Sez.U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751).

Occorre aggiungere che le Sezioni unite hanno chiarito che, se la pena dei reati posti in continuazione è dello stesso genere (detentiva o pecuniaria) anche se di specie diversa (reclusione-arresto; multa-ammenda), l'aumento per moltiplicazione si effettuerà rendendo omogenea la pena per il reato satellite a quella dello stesso genere, sia pure più grave, del reato base.

Se invece la pena detentiva base è la reclusione e quella del reato satellite una pena pecuniaria, la specie di pena pecuniaria frutto del ragguaglio sarà la multa - anche se il reato satellite è punito con l'ammenda -, in linea con la previsione, relativa al cumulo materiale, che le pene di specie diversa concorrenti si considerano, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave (art. 76, secondo comma, prima parte, cod. pen.).

Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che l'aumento per la continuazione, stante la previsione per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. della pena dell'arresto in alternativa a quella dell'ammenda, andava eseguita aumentando solo una delle due componenti della pena prevista per il reato più grave e, quindi, aumentando la detenzione o la multa.

2.1. Ritiene la Corte che la determinazione della pena per il reato continuato in difformità del criterio sopra indicato determini l'illegalità della pena applicata.

Pur non risultando precedenti specificamente riferiti al determinazione della pena in caso di reato continuato, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'applicazione di una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, in luogo di quella alternativa prevista per legge, costituisce una pena illegale in quanto determina un trattamento sanzionatorio "contra ius", cui non può essere posto rimedio con la procedura della correzione dell'errore materiale, comportando invece la necessità di annullamento della sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena (Sez. 3, n. 28360 del 4/4/2019, Argentiero, Rv. 276233).

Né rileva che l'errore nella determinazione della pena fosse contenuto già nella richiesta di applicazione della pena.

Si è affermato, infatti, che l'applicazione concordata della pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda, con riferimento ad una norma incriminatrice che prevede invece la loro irrogazione alternativa, non rientra nella disponibilità delle parti e il patto che la prevede - seppure con sostituzione della pena detentiva - individua un trattamento sanzionatorio non previsto dalle legge, che non può essere ratificato dal giudice, sicché la sentenza di patteggiamento va annullata senza rinvio (Sez.1, n. 17108 del 18/2/2004, Merlini, Rv. 228650).

2.2. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che la pena risultante dall'accordo delle parti ed avallata dal giudice, risulta illegale nella misura in cui ha apportato un aumento a titolo di continuazione che ha determinato la punizione di un reato, per il quale è prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, con l'aumento di entrambe tali tipologie di sanzioni.3.

L'accertata illegalità della pena comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso concernente la subordinazione della sospensione condizionale allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al gup del Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2/5/2022 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il giudice dell'udienza preliminare applicava la pena concordata dalle parti in riferimento ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 697 cod. pen., aumentando a titolo di continuazione la pena prevista per il reato più grave, disponendo la sospensione condizionale subordinatamente allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. 2. Il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo, deduce l'illegalità della pena sul presupposto che il reato posto in continuazione (art. 697 cod. pen.) è punito con la pena alternativa, sicchè il giudice avrebbe errato nell'applicare l'aumento ex art. 81 cod. pen. sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria. 2.2. Con il secondo motivo, deduce l'erronea subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen., senza tener conto che la precedente sospensione della pena era stata disposta in relazione ad altra sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2015, e che nel successivo quinquennio l'imputato commettesse altri reati, con la conseguente estinzione di ogni effetto penale ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è ammissibile, in quanto prospetta l'illegalità della pena, ipotesi che, ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena. Nel caso di specie, il ricorrente si duole del fatto che, nel procedere all'aumento per la continuazione, il giudice — pur recependo l'accordo intercorso tra le parti — non si sia avveduto del fatto che il reato posto in continuazione è punito con pena alternativa, sicchè l'aumento andava operato solo sulla pena detentiva, ovvero solo su quella pecuniaria, prevista per il reato più grave. Il criterio di calcolo indicato dal ricorrente è, in effetti, corretto, avendo la giurisprudenza affermato che nel caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora il reato più grave sia sanzionato congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria ed il reato-satellite alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, il giudice può operare l'aumento di pena per il secondo in relazione ad una soltanto delle specie di pena-base determinata per il primo, motivando le ragioni della scelta in funzione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n. 7395 del 20/10/2017, dep.2018, Basile, Rv. 272404; conf. in motivazione Sez.U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751). Occorre aggiungere che le Sezioni unite hanno chiarito che, se la pena dei reati posti in continuazione è dello stesso genere (detentiva o pecuniaria) anche se di specie diversa (reclusione-arresto; multa-ammenda), l'aumento per moltiplicazione si effettuerà rendendo omogenea la pena per il reato satellite a quella dello stesso genere, sia pure più grave, del reato base. Se invece la pena detentiva base è la reclusione e quella del reato satellite una pena pecuniaria, la specie di pena pecuniaria frutto del ragguaglio sarà la multa - anche se il reato satellite è punito con l'ammenda -, in linea con la previsione, relativa al cumulo materiale, che le pene di specie diversa concorrenti si considerano, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave (art. 76, secondo comma, prima parte, cod. pen.). Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che l'aumento per la continuazione, stante la previsione per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. della pena dell'arresto in alternativa a quella dell'ammenda, andava eseguita aumentando solo una delle due componenti della pena prevista per il reato più grave e, quindi, aumentando la detenzione o la multa. 2.1. Ritiene la Corte che la determinazione della pena per il reato continuato in difformità del criterio sopra indicato determini l'illegalità della pena applicata. Pur non risultando precedenti specificamente riferiti al determinazione della pena in caso di reato continuato, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'applicazione di una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, in luogo di quella alternativa prevista per legge, costituisce una pena illegale in quanto determina un trattamento sanzionatorio "contra ius", cui non può essere posto rimedio con la procedura della correzione dell'errore materiale, comportando invece la necessità di annullamento della sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena (Sez. 3, n. 28360 del 4/4/2019, Argentiero, Rv. 276233). Né rileva che l'errore nella determinazione della pena fosse contenuto già nella richiesta di applicazione della pena. Si è affermato, infatti, che l'applicazione concordata della pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda, con riferimento ad una norma incriminatrice che prevede invece la loro irrogazione alternativa, non rientra nella disponibilità delle parti e il patto che la prevede - seppure con sostituzione della pena detentiva - individua un trattamento sanzionatorio non previsto dalle legge, che non può essere ratificato dal giudice, sicché la sentenza di patteggiamento va annullata senza rinvio (Sez.1, n. 17108 del 18/2/2004, Merlini, Rv. 228650). 2.2. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che la pena risultante dall'accordo delle parti ed avallata dal giudice, risulta illegale nella misura in cui ha apportato un aumento a titolo di continuazione che ha determinato la punizione di un reato, per il quale è prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, con l'aumento di entrambe tali tipologie di sanzioni.3. L'accertata illegalità della pena comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso concernente la subordinazione della sospensione condizionale allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al gup del Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso il
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