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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23414/2026

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30/2025 R.G., già pendente tra le seguenti parti:[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante- controricorrente -per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza diquesta Corte n. 9384 del 2026, pubblicata in data 14 aprile 2026;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. CondelloRilevato cheNumero registro generale 8625/2026Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 23414/2026Data pubblicazione 17/07/2026questa Corte, con ordinanza n. 9384/2026 ha, all’esitodell’adunanza camerale del 1° aprile 2026, rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], condannando la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese delgiudizio di cassazione;nell’epigrafe dell’ordinanza è stata erroneamente indicata comeautrice della relazione in camera di consiglio la Consigliera PasqualinaAnna [OSCURATO:PERSONA], mentre il Relatore era il Presidente [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, cui la trattazione era stata assegnata a seguito diimpedimento della prima a comporre il Collegio;avviata la procedura ufficiosa di correzione dell’errore materialecon decreto del 16 aprile 2026, è stata fissata per la sua trattazionel’adunanza camerale del 2 luglio 2026, in esito alla quale la Corte si èriservata il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni;va rilevato che l’ordinanza di questa Corte n. 9384 del 2026,pubblicata il 14 aprile 2026, è effettivamente affetta da mero erroremateriale nell’indicazione, nell’epigrafe, dell’autrice della relazione incamera di consiglio, essendo il Collegio composto dal [OSCURATO:PERSONA] e dai [OSCURATO:PERSONA], MarcoRossetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];al suddetto errore materiale, tenuto adeguatamente conto dellerelative peculiarità, può ovviarsi con la procedura di correzione dierrore materiale, prevista, per i provvedimenti della Corte dicassazione, dall’art. 391-bis c.p.c., che, al primo comma, richiamaappunto la procedura di cui all’art. 287 c.p.c.;trattandosi di correzione di errore materiale, neppure occorreprovvedere sulle spese (Cass., sez.

U, 14/11/2024, n. 29432);essendo, infine, il presente provvedimento di correzione redatto informato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare undocumento informatico contenente la copia del provvedimentoNumero registro generale 8625/2026Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 23414/2026Data pubblicazione 17/07/2026corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlodigitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio aquanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod.proc. civ.;p. q. m.dispone correggersi il testo dell’epigrafe della ordinanza n.9384/2026 di questa Corte, sostituendo alla prima riga della secondafacciata l’espressione “dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P.Condello” con l’espressione “del Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 2 luglio 2026IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
30/2025 R.G., già pendente tra le seguenti parti:[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante- controricorrente -per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza diquesta Corte n. 9384 del 2026, pubblicata in data 14 aprile 2026;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. CondelloRilevato cheNumero registro generale 8625/2026Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 23414/2026Data pubblicazione 17/07/2026questa Corte, con ordinanza n. 9384/2026 ha, all’esitodell’adunanza camerale del 1° aprile 2026, rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], condannando la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese delgiudizio di cassazione;nell’epigrafe dell’ordinanza è stata erroneamente indicata comeautrice della relazione in camera di consiglio la Consigliera PasqualinaAnna [OSCURATO:PERSONA], mentre il Relatore era il Presidente [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, cui la trattazione era stata assegnata a seguito diimpedimento della prima a comporre il Collegio;avviata la procedura ufficiosa di correzione dell’errore materialecon decreto del 16 aprile 2026, è stata fissata per la sua trattazionel’adunanza camerale del 2 luglio 2026, in esito alla quale la Corte si èriservata il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni;va rilevato che l’ordinanza di questa Corte n. 9384 del 2026,pubblicata il 14 aprile 2026, è effettivamente affetta da mero erroremateriale nell’indicazione, nell’epigrafe, dell’autrice della relazione incamera di consiglio, essendo il Collegio composto dal [OSCURATO:PERSONA] e dai [OSCURATO:PERSONA], MarcoRossetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];al suddetto errore materiale, tenuto adeguatamente conto dellerelative peculiarità, può ovviarsi con la procedura di correzione dierrore materiale, prevista, per i provvedimenti della Corte dicassazione, dall’art. 391-bis c.p.c., che, al primo comma, richiamaappunto la procedura di cui all’art. 287 c.p.c.;trattandosi di correzione di errore materiale, neppure occorreprovvedere sulle spese (Cass., sez. U, 14/11/2024, n. 29432);essendo, infine, il presente provvedimento di correzione redatto informato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare undocumento informatico contenente la copia del provvedimentoNumero registro generale 8625/2026Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 23414/2026Data pubblicazione 17/07/2026corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlodigitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio aquanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod.proc. civ.;p. q. m.dispone correggersi il testo dell’epigrafe della ordinanza n.9384/2026 di questa Corte, sostituendo alla prima riga della secondafacciata l’espressione “dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P.Condello” con l’espressione “del Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 2 luglio 2026IL PRESIDENTE
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