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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 18873/2026

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lla Corte di appello diPalermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 24/10/2025 la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del 17/04/2024 con la quale il Tribunale di Palermoaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cuiagli artt. 99, comma 3, 640 cod. pen. asseritamente commesso il 21/07/2017 indanno di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla ritenuta recidiva e all'aumento della pena per la stessa applicato.

Ildifensore lamenta la carenza di motivazione in relazione all'applicazione dellarecidiva che la Corte di appello ha ritenuto sussistente in forza di un unicoprecedente per fatti di modesta gravità e alquanto risalenti nel tempo (decretopenale di condanna irrevocabile nel 2014 per fatti del 2012), senza valutare larelazione esistente tra i fatti già giudicati e il nuovo reato commesso.

Il difensoreevidenzia altresì la contraddittorietà della sentenza di appello, la quale avevaapplicato la recidiva ma aveva poi rigettato la richiesta di riconoscere lacontinuazione con i fatti già giudicati con il provvedimento che ne costituiva ilpresupposto, proprio in virtù del notevole lasso di tempo decorso.

Il difensorelamenta infine la violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. in quanto l'aumentoapplicato per la recidiva (pari a mesi 3 di reclusione) risultava superiore alcumulo delle pene applicate con le precedenti sentenze riportate dall'imputato(pari a mesi 2, giorni 5 di reclusione ed euro 125 di multa).2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quellapecuniaria.

Il difensore evidenzia che, pur sussistendone i presupposti di legge epur non ricorrendo cause ostative, la Corte territoriale aveva rigettato la richiestadi sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria senza adeguatamotivazione, valorizzando la sola esistenza del precedente penale di cui si èdetto, e senza valutare gli elementi indicati dall'art. 58 legge n. 689 del 1981.3.

Il 03/04/2026 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con iquali si deduce ulteriore violazione dell'art. 99 comma 6 cod. pen.

Evidenzia inparticolare la difesa che il precedente penale posto a fondamento dellacontestata recidiva è costituito da un decreto penale di condanna col quale lapena detentiva è stata convertita in pena pecuniaria.

Il difensore rileva che pereffetto di tale conversione sarebbe illegittimo, ai sensi dell'art. 99 comma 6 cod.proc. pen., applicare per la recidiva un aumento di pena detentiva, posto che lapena precedentemente inflitta è solo pecuniaria.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per leragioni di seguito indicati.1.1.

Per quanto riguarda la ritenuta recidiva il motivo è inammissibile inquanto versato in fatto e aspecifico.

Questa Corte ha più volte ribadito che ilgiudice di merito è tenuto a motivare sulla recidiva sia se intende escluderla siase intende applicarla; si è altresì precisato che, escluso ogni automatismofondato sulla sola esistenza di precedenti condanne, l’applicazione della recidivarichiede una motivazione in ordine alle ragioni per cui il nuovo reato possaeffettivamente considerarsi come manifestazione di una maggiore colpevolezzadel reo e di una sua accresciuta pericolosità.

A tal fine è quindi necessarioaccertare l'esistenza di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e ilnuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto, nel casoconcreto, sulla base di criteri quali: la natura dei reati e il tipo di devianza di cuisono il segno; la qualità dei comportamenti, il margine di offensività dellecondotte, la distanza temporale e il livello di omogeneità esistente fra loro;l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile parametrosignificativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là delmero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez.U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838-01).

Nel caso in esame, iGiudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per lequali hanno riconosciuto la recidiva contestata, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato (con decreto penale irrevocabile nel 2014) per un analogo reato ditruffa commesso nel 2012, evidenziando che la consumazione della truffaoggetto del presente procedimento (perpetrata nel 2017) fosse dimostrativa diuna progressione criminosa che giustificava un più severo trattamentosanzionatorio.

Si tratta di una motivazione che è in linea con i sopra espostiprincipi di diritto di questa Corte; trattasi peraltro di motivazione che nonpresenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e che, pertanto, non ècensurabile in questa sede.

A differenza di quanto dedotto dalla difesa, non è poidato riscontrare alcuna contraddizione tra il riconoscimento della recidiva e ildiniego della continuazione con i fatti oggetto del precedente penale che necostituisce il presupposto.

Ed invero il collegamento tra i reati richiesto ai finidella continuazione nulla ha a che vedere con quello richiesto ai fini dellarecidiva.

Ed infatti, per la recidiva è sufficiente che il nuovo fatto illecito si pongacome una nuova manifestazione della medesima pericolosità e capacità adelinquere del precedente; cosa che ben si può riscontrare anche tra fattidistanti nel tempo (se ne trae conferma dal fatto che una distanza tra i fattiinferiore a 5 anni costituisce solo il presupposto di una forma più grave direcidiva).

Per la continuazione è invece necessaria una relazione del tutto diversae più qualificata; ed infatti l'identità del disegno criminoso richiede laprogettazione unitaria di più reati già individuati nei loro tratti essenziali già almomento della commissione del primo; programmazione unitaria che, per ovvieragioni, è difficilmente configurabile quando i reati vengono commessi a distanzadi anni l'uno dall'altro (come appunto nel caso in esame).1.2.

Fondato è invece il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta laviolazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen.

Come è noto, questa disposizionestabilisce che in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puòsuperare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti allacommissione del nuovo delitto non colposo.

Nel caso in esame, la sentenza diprimo grado (sul punto confermata da quella di appello) ha applicato al Pirainoper il reato di truffa semplice la pena di mesi 9 di reclusione ed € 350 di multa“già tenuto conto dell'aumento per la recidiva specifica e infraquinquennale”;posto che la recidiva ex art. 99 comma 3 cod. pen. comporta un aumento fissodella metà, si deve ritenere che il Giudice di primo grado abbia inteso applicareuna pena base pari al minimo edittale (mesi 6) aumentata della metà, vale a diredi mesi

3. Occorre tuttavia rilevare che dagli atti emerge che l'unico precedentea carico del [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dal citato decreto penale di condanna con ilquale gli era stata inflitta la pena di mesi 2, giorni 5 di reclusione ed euro 125 dimulta, poi convertita nella pena pecuniaria di euro

16.375. Giusto il dispostodell'art. 99 ultimo comma sopra citato, l'aumento per la recidiva non potevasuperare la pena inflitta col decreto penale di condanna, sicché l'aumento di mesi3 comminato dai Giudici di merito è illegittimo.

Si impone dunque l'annullamentodella sentenza limitatamente a tale punto.

La Corte non reputa tuttavianecessario disporre annullamento con rinvio, potendo provvedere direttamente,ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., alla rideterminazione del trattamentosanzionatorio.

Risulta infatti sufficiente aggiungere alla pena base quantificatadai Giudici di merito nel minimo edittale (vale a dire mesi 6 di reclusione ed euro51 di multa), l'aumento massimo consentito nel caso in esame ex art. 99,comma 6, cod. pen., pari, come detto, a mesi 2, giorni 5 ed euro 125,pervenendosi così alla pena finale di mesi 8, giorni 5 di reclusione ed euro 176 dimulta (in luogo di quella di mesi 9 ed euro 350).1.3.

Va peraltro rilevato che nei motivi nuovi la difesa ha dedotto che poichéla pena inflitta con il citato decreto penale di condanna era solo una penapecuniaria, giusto il disposto dell'art. 99 comma 6 cod. pen., l'aumento di penaper la recidiva non poteva consistere, nel caso in esame, in una pena detentiva.Il motivo è privo di fondamento.

Questa Corte ha infatti affermato che l'art.99, ultimo comma, cod. pen. deve essere interpretato nel senso che nel cumulodelle precedenti condanne vanno comprese anche quelle a pena pecuniaria, laquale deve essere convertita in detentiva secondo il criterio previsto dall'art. 135cod. pen. (Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep. 2015, Zazo, Rv. 261997 – 01).2.

Il secondo motivo, avente ad oggetto il rigetto della richiesta disostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è inammissibile.L'art. 58 della legge 689 del 1981, nel disciplinare il potere discrezionalenell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, stabilisce che il giudice,fermi restando i limiti di pena entro cui la sostituzione è consentita dall'art. 53,deve: a) tenere conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, equindi della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato; b)accertare che la pena sostitutiva sia idonea alla rieducazione del condannato eassicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; c) formulareuna prognosi positiva in ordine al fatto che l'imputato sarà in grado di adempierealle prescrizioni imposte.

La sostituzione è consentita solo quando tali requisiticoncorrano tutti cumulativamente.

E' altresì pacifico che in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modificheintrodotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suopotere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicchéil suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato dilegittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).

Nel casoin esame, i Giudici di merito hanno motivato in maniera adeguata in ordine aldiniego della sostituzione, valorizzando un precedente penale recente e specificoche appariva indicativo della capacità a delinquere dell'imputato.

E' poi appena ilcaso di evidenziare che con la precedente condanna era stata inflitta all'imputatoproprio una pena pecuniaria, che tuttavia non lo aveva dissuaso dal commettereil nuovo reato per cui si procede.

E' quindi evidente che la pena sostitutivainvocata dalla difesa aveva già dimostrato la sua inidoneità a prevenire lacommissione di altri reati, sussistendo quindi un elemento ostativo allasostituzione richiesta dal ricorrente.3.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente all'aumento per la recidiva, con conseguente rideterminazionedella pena nei termini sopra indicati.

I restanti motivi di ricorso vanno invecedichiarati inammissibili.

Nulla sulle spese stante il parziale accoglimento delricorso.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la recidiva chestabilisce in mesi due, giorni cinque di reclusione ed euro 125,00 di multa,rideterminando complessivamente la pena in mesi otto, giorni cinque direclusione ed euro 176,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello diPalermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24/10/2025 la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del 17/04/2024 con la quale il Tribunale di Palermoaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cuiagli artt. 99, comma 3, 640 cod. pen. asseritamente commesso il 21/07/2017 indanno di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla ritenuta recidiva e all'aumento della pena per la stessa applicato. Ildifensore lamenta la carenza di motivazione in relazione all'applicazione dellarecidiva che la Corte di appello ha ritenuto sussistente in forza di un unicoprecedente per fatti di modesta gravità e alquanto risalenti nel tempo (decretopenale di condanna irrevocabile nel 2014 per fatti del 2012), senza valutare larelazione esistente tra i fatti già giudicati e il nuovo reato commesso. Il difensoreevidenzia altresì la contraddittorietà della sentenza di appello, la quale avevaapplicato la recidiva ma aveva poi rigettato la richiesta di riconoscere lacontinuazione con i fatti già giudicati con il provvedimento che ne costituiva ilpresupposto, proprio in virtù del notevole lasso di tempo decorso. Il difensorelamenta infine la violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. in quanto l'aumentoapplicato per la recidiva (pari a mesi 3 di reclusione) risultava superiore alcumulo delle pene applicate con le precedenti sentenze riportate dall'imputato(pari a mesi 2, giorni 5 di reclusione ed euro 125 di multa).2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quellapecuniaria. Il difensore evidenzia che, pur sussistendone i presupposti di legge epur non ricorrendo cause ostative, la Corte territoriale aveva rigettato la richiestadi sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria senza adeguatamotivazione, valorizzando la sola esistenza del precedente penale di cui si èdetto, e senza valutare gli elementi indicati dall'art. 58 legge n. 689 del 1981.3. Il 03/04/2026 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con iquali si deduce ulteriore violazione dell'art. 99 comma 6 cod. pen. Evidenzia inparticolare la difesa che il precedente penale posto a fondamento dellacontestata recidiva è costituito da un decreto penale di condanna col quale lapena detentiva è stata convertita in pena pecuniaria. Il difensore rileva che pereffetto di tale conversione sarebbe illegittimo, ai sensi dell'art. 99 comma 6 cod.proc. pen., applicare per la recidiva un aumento di pena detentiva, posto che lapena precedentemente inflitta è solo pecuniaria.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per leragioni di seguito indicati.1.1. Per quanto riguarda la ritenuta recidiva il motivo è inammissibile inquanto versato in fatto e aspecifico. Questa Corte ha più volte ribadito che ilgiudice di merito è tenuto a motivare sulla recidiva sia se intende escluderla siase intende applicarla; si è altresì precisato che, escluso ogni automatismofondato sulla sola esistenza di precedenti condanne, l’applicazione della recidivarichiede una motivazione in ordine alle ragioni per cui il nuovo reato possaeffettivamente considerarsi come manifestazione di una maggiore colpevolezzadel reo e di una sua accresciuta pericolosità. A tal fine è quindi necessarioaccertare l'esistenza di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e ilnuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto, nel casoconcreto, sulla base di criteri quali: la natura dei reati e il tipo di devianza di cuisono il segno; la qualità dei comportamenti, il margine di offensività dellecondotte, la distanza temporale e il livello di omogeneità esistente fra loro;l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile parametrosignificativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là delmero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez.U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838-01). Nel caso in esame, iGiudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per lequali hanno riconosciuto la recidiva contestata, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato (con decreto penale irrevocabile nel 2014) per un analogo reato ditruffa commesso nel 2012, evidenziando che la consumazione della truffaoggetto del presente procedimento (perpetrata nel 2017) fosse dimostrativa diuna progressione criminosa che giustificava un più severo trattamentosanzionatorio. Si tratta di una motivazione che è in linea con i sopra espostiprincipi di diritto di questa Corte; trattasi peraltro di motivazione che nonpresenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e che, pertanto, non ècensurabile in questa sede. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, non è poidato riscontrare alcuna contraddizione tra il riconoscimento della recidiva e ildiniego della continuazione con i fatti oggetto del precedente penale che necostituisce il presupposto. Ed invero il collegamento tra i reati richiesto ai finidella continuazione nulla ha a che vedere con quello richiesto ai fini dellarecidiva. Ed infatti, per la recidiva è sufficiente che il nuovo fatto illecito si pongacome una nuova manifestazione della medesima pericolosità e capacità adelinquere del precedente; cosa che ben si può riscontrare anche tra fattidistanti nel tempo (se ne trae conferma dal fatto che una distanza tra i fattiinferiore a 5 anni costituisce solo il presupposto di una forma più grave direcidiva). Per la continuazione è invece necessaria una relazione del tutto diversae più qualificata; ed infatti l'identità del disegno criminoso richiede laprogettazione unitaria di più reati già individuati nei loro tratti essenziali già almomento della commissione del primo; programmazione unitaria che, per ovvieragioni, è difficilmente configurabile quando i reati vengono commessi a distanzadi anni l'uno dall'altro (come appunto nel caso in esame).1.2. Fondato è invece il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta laviolazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. Come è noto, questa disposizionestabilisce che in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puòsuperare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti allacommissione del nuovo delitto non colposo. Nel caso in esame, la sentenza diprimo grado (sul punto confermata da quella di appello) ha applicato al Pirainoper il reato di truffa semplice la pena di mesi 9 di reclusione ed € 350 di multa“già tenuto conto dell'aumento per la recidiva specifica e infraquinquennale”;posto che la recidiva ex art. 99 comma 3 cod. pen. comporta un aumento fissodella metà, si deve ritenere che il Giudice di primo grado abbia inteso applicareuna pena base pari al minimo edittale (mesi 6) aumentata della metà, vale a diredi mesi 3. Occorre tuttavia rilevare che dagli atti emerge che l'unico precedentea carico del [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dal citato decreto penale di condanna con ilquale gli era stata inflitta la pena di mesi 2, giorni 5 di reclusione ed euro 125 dimulta, poi convertita nella pena pecuniaria di euro 16.375. Giusto il dispostodell'art. 99 ultimo comma sopra citato, l'aumento per la recidiva non potevasuperare la pena inflitta col decreto penale di condanna, sicché l'aumento di mesi3 comminato dai Giudici di merito è illegittimo. Si impone dunque l'annullamentodella sentenza limitatamente a tale punto. La Corte non reputa tuttavianecessario disporre annullamento con rinvio, potendo provvedere direttamente,ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., alla rideterminazione del trattamentosanzionatorio. Risulta infatti sufficiente aggiungere alla pena base quantificatadai Giudici di merito nel minimo edittale (vale a dire mesi 6 di reclusione ed euro51 di multa), l'aumento massimo consentito nel caso in esame ex art. 99,comma 6, cod. pen., pari, come detto, a mesi 2, giorni 5 ed euro 125,pervenendosi così alla pena finale di mesi 8, giorni 5 di reclusione ed euro 176 dimulta (in luogo di quella di mesi 9 ed euro 350).1.3. Va peraltro rilevato che nei motivi nuovi la difesa ha dedotto che poichéla pena inflitta con il citato decreto penale di condanna era solo una penapecuniaria, giusto il disposto dell'art. 99 comma 6 cod. pen., l'aumento di penaper la recidiva non poteva consistere, nel caso in esame, in una pena detentiva.Il motivo è privo di fondamento. Questa Corte ha infatti affermato che l'art.99, ultimo comma, cod. pen. deve essere interpretato nel senso che nel cumulodelle precedenti condanne vanno comprese anche quelle a pena pecuniaria, laquale deve essere convertita in detentiva secondo il criterio previsto dall'art. 135cod. pen. (Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep. 2015, Zazo, Rv. 261997 – 01).2. Il secondo motivo, avente ad oggetto il rigetto della richiesta disostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è inammissibile.L'art. 58 della legge 689 del 1981, nel disciplinare il potere discrezionalenell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, stabilisce che il giudice,fermi restando i limiti di pena entro cui la sostituzione è consentita dall'art. 53,deve: a) tenere conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, equindi della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato; b)accertare che la pena sostitutiva sia idonea alla rieducazione del condannato eassicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; c) formulareuna prognosi positiva in ordine al fatto che l'imputato sarà in grado di adempierealle prescrizioni imposte. La sostituzione è consentita solo quando tali requisiticoncorrano tutti cumulativamente. E' altresì pacifico che in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modificheintrodotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suopotere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicchéil suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato dilegittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01). Nel casoin esame, i Giudici di merito hanno motivato in maniera adeguata in ordine aldiniego della sostituzione, valorizzando un precedente penale recente e specificoche appariva indicativo della capacità a delinquere dell'imputato. E' poi appena ilcaso di evidenziare che con la precedente condanna era stata inflitta all'imputatoproprio una pena pecuniaria, che tuttavia non lo aveva dissuaso dal commettereil nuovo reato per cui si procede. E' quindi evidente che la pena sostitutivainvocata dalla difesa aveva già dimostrato la sua inidoneità a prevenire lacommissione di altri reati, sussistendo quindi un elemento ostativo allasostituzione richiesta dal ricorrente.3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente all'aumento per la recidiva, con conseguente rideterminazionedella pena nei termini sopra indicati. I restanti motivi di ricorso vanno invecedichiarati inammissibili. Nulla sulle spese stante il parziale accoglimento delricorso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la recidiva chestabilisce in mesi due, giorni cinque di reclusione ed euro 125,00 di multa,rideterminando complessivamente la pena in mesi otto, giorni cinque direclusione ed euro 176,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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