CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - da loro commessi, in concorso, nella qualità di amministratori (e il primo anche di liquidatore) della [OSCURATO:SOCIETA] Sri., dichiarata fallita 1'8 febbraio 2011 - limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono entrambi gli imputati, con unico atto, sottoscritto dal comune difensore, nel quale sono sviluppati due motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 216 e 219 L.F. e vizio di motivazione. In punto di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse patrimoniali societarie, realizzata dagli imputati mediante l'autoliquidazione di compensi per l'attività gestoria dispiegata, è dedotto: I.) che irrilevante sarebbe il riferimento all'assenza di delibera autorizzativa da parte dell'assemblea dei soci, perché, essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. una società a ristretta base azionaria, l'approvazione del bilancio, relativo a ciascun esercizio nel quale avevano avuto luogo le liquidazioni dei compensi agli amministratori, era riconducibile agli stessi soggetti che le avrebbero preventivamente autorizzate; II.) che apodittico ed inconferente sarebbe il riferimento all'incongruità dell'ammontare dei compensi autoliquidatisi dai ricorrenti, trattandosi di valutazione non giustificata sulla base degli atti di causa e, comunque, scollegata dai risultati dell'attività imprenditoriale; III.) che, in ogni caso, il profilo della incongruità non era stato provato dal Pubblico Ministero e neppure era emerso dalla relazione del curatore fallimentare, limitatosi ad evidenziare che quella della quantificazione dei compensi, spettanti agli amministratori, era questione molto complessa. In punto di bancarotta fraudolenta documentale, è dedotto che il dato di fatto accertato dalla [OSCURATO:PERSONA], in data 23 marzo 2012 (cristallizzato nella nota della GDF del 24 marzo 2012) - ossia, che era stata rilevata la presenza di persone presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. incaricate dalla curatela di procedere alla vendita all'asta dei computers, nella cui memoria (da previamente formattarsi) era contenuta la copia informatica delle scritture contabili della società -, costituente una possibile chiave di lettura e di spiegazione della contestazione in oggetto, era stata, invece, completamente pretermesso nella valutazione del giudice, che non aveva neppure tenuto conto di quanto riferito dal consulente tecnico della difesa (Dott. [OSCURATO:PERSONA]), il quale aveva dettagliatamente dato conto di come le scritture contabili esaminate dagli organi delle procedure concordatarie, in precedenza attivate, non potessero essere state tenute se non in maniera veridica ed attendibile, attesi i compiti di verifica del commissario giudiziale e di attestazione che incombono sul professionista all'uopo nominato. In punto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, realizzata tramite la distrazione di tre autovetture aziendali, è dedotto che le valutazioni del curatore, circa l'incongruità del prezzo pagato dagli imputati e dal loro figlio per acquistarle, non sarebbero né basate su elementi di fatto oggettivi, né sostenute da criteri rigorosi, dovendosi ad esse opporre le valutazioni del consulente tecnico della difesa, che aveva evidenziato come il prezzo pagato fosse in linea con il valore residuo delle autovetture stesse. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena, rispetto alla quale, in riferimento soprattutto agli aumenti irrogati, per le circostanze aggravanti, la motivazione sarebbe stata omessa. 3. Con requisitoria in data 24 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 1.1. La ratio decidendi della condanna dei ricorrenti per la distrazione di risorse monetarie aziendali, da loro incamerate sub -specie di compensi per l'attività gestionale espletata a favore della società, è duplice: I. da una parte, l'assenza di autorizzazione assembleare alla liquidazione dei compensi, che, nel caso di specie, sarebbe stata tanto più necessaria per determinarne l'an e il quantum, dal momento che gli amministratori, essendo anche soci al 97% della compagine, ne percepivano anche gli utili; II. dall'altra, l'incongruità delle somme autoliquidatesi (nella misura di oltre 150.000,00 Euro annui) dagli amministratori, per nulla documentalmente giustificate con riferimento al tempo dedicato all'attività aziendale, ai parametri utilizzati per quantificare il compenso in altre società del settore e, anche, ai risultati aziendali, che, negli anni 2008/2009 avevano visto il declino se non il dissesto della società.A fronte di tale puntuale ed incisiva motivazione, i rilievi difensivi articolati sul punto, oltre a non confrontarsi realmente con essa, finendo per reiterare le doglianze d'appello e, quindi, per semplicemente contestare le ragioni della decisione, esibiscono la mancata considerazione degli approdi della giurisprudenza di legittimità in materia, espressasi nel senso di ritenere che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale il socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464); ciò, tanto più nel caso in cui tali compensi siano solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767). Si è chiarito, oltretutto - alla luce degli importanti principi affermati dalle Sez. Un. Civili con la sentenza n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004 - che il rapporto che lega l'amministratore alla società si inquadra tra i "rapporti societari", data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo all'amministratore, che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. 'immedesimazione organica', alla vita della società, consente alla stessa di agire. Tale rapporto, poiché serve ad assicurare l'agire della società stessa, non è assimilabile né ad un contratto d'opera, né tantomeno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Ciò, non esclude, tuttavia, che s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assume, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera, ma la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto, essendo indispensabile, accertare l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico (Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103). Aspetto, questo, dunque, decisivo, sul quale nulla è stato addotto dai ricorrenti. 1.2. Le censure che si appuntano sulla tenuta delle scritture contabili e sulla soppressione della loro copia informatica sono generiche. Generiche, laddove non si confrontano affatto con il passaggio motivazionale nel quale è specificato che la cancellazione della documentazione informatica e la sottrazione delle cartelline contenenti gli inventari analitici delle rimanenze delle vetture nuove e usate erano state già accertate nel marzo 2011, quindi in data di molto antecedente rispetto a quella (12 marzo 2012) nella quale aveva avuto luogo l'accesso della Guardia di Finanza che aveva riscontrato la presenza di persone incaricate della vendita all'asta dei computers, nonché con quello in cui è spiegato che, nemmeno nella fase concordataria, il curatore - che in quella fase era stato commissario giudiziale - era venuto in possesso di due scritture contabili obbligatorie indispensabili, ossia le scritture ausiliarie di mastro e quelle delle rimanenze di magazzino (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 1.3. I rilievi afferenti alla distrazione realizzata dagli imputati attraverso la vendita a prezzo irrisorio a loro favore o di familiari di vetture aziendali sono interamente versati in fatto, in quanto basati sulle sole valutazioni alternative del consulente tecnico di parte, prive di qualsivoglia riferimento ad oggettivi ed inopinabili elementi probatori. 2. Il secondo motivo deduce vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. 2.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è corredato, nella sentenza impugnata, da congrua motivazione, che ha logicamente valorizzato la significativa gravità delle condotte poste in essere dagli imputati, anche per le conseguenze prodotte sul ceto creditorio, animate da dolo particolarmente intenso e non seguite da alcun comportamento effettivamente riparatorio; sicché deve farsi applicazione del granitico principio di diritto secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768; conf. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). 2.2. Parimenti estranee al sindacato di questa Corte sono le censure in punto di determinazione della pena, posto che la relativa graduazione, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, è espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142), il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Rv. 139725), come accaduto nel caso al vaglio, in cui sono stati illustrati gli indici di gravità del fatto in tutte le sue articolazioni. 3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in f