CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 23043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17047/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 24 -[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] N.21 -[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 293/2022 depositata il09/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito di un rapporto dedotto in lite e riguardante un contratto d'appalto tra la committente Vitale U.S. s.r.l. e l'appaltatrice Itest, finalizzato alla fornitura ed alla installazione di un impianto per far defluire il cioccolato da un primo ad un secondo serbatoio mescolatore, la Corte d’appello di Lecce rideterminò in € 2.000,00 la somma dovuta alla committente a titolo risarcitorio ed in € 37.302,97 l’importo da versare a saldo del prezzo. Su ricorso della Vitale s.r.l., questa Corte – con sentenza n. 5734 del 27 febbraio 2019 – per quel che ancora qui interessa, cassava la decisione impugnata, affermando ” la sentenza impugnata non ha considerato come il corrispettivo dell'appalto deve essere pagato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata dal committente, sicché è da tale momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli. Peraltro, il corrispettivo diviene inesigibile se vengono riscontrati nell'opera difetti legittimanti l'exceptio inadimpleti contractus: tale inesigibilità si protrae finché i vizi non vengano eliminati, ovvero il committente non opti per la riduzione del corrispettivo (Cass. Sez. 3, 09/11/1973, n. 2948). In particolare, giacché la committente Vitale U.S. s.r.l., rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, aveva altresì preteso l'eliminazione diretta degli stessi da parte della appaltatrice Itest s.r.l., e non soltanto richiesto il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il mancato adempimento del credito dell'impresa esecutrice dei lavori per il corrispettivo non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, se non dal momento della sentenza con cui detto credito diviene liquido ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez. 2, 23/01/1999, n. 644; Cass. Sez. 2, 17/04/2012, n. 6009). Conseguono l'accoglimento, nei limiti indicati, del quattordicesimo motivo del ricorso della Vitale U.S. s.r.l., il rigetto dei primi tredici motivi di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata soltanto in ordine alla questione della decorrenza degli interessi, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce, che deciderà uniformandosi all'enunciato principio. Riassunto il giudizio avanti diversa sezione della Corte d’appello di Lecce, quest’ultima – con sentenza n. 293 del 9 marzo 2022 – provvedeva al calcolo degli interessi moratori, “con decorrenza dal 12 ottobre 2016 al soddisfo”. Il giudice del rinvio rilevava che l’esigibilità dovesse essere fissata alla data della sentenza di secondo grado, che aveva pronunziato in ordine alla fondatezza della domanda di rimozione dei difetti e di riduzione del corrispettivo, e le cui statuizioni erano passate in giudicato, a seguito del rigetto dei motivi di ricorso proposti dalla committente. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione Itest s.r.l., sulla scorta di due motivi. Ha proposto tempestivo controricorso Vitale U.S. s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte territoriale non si sarebbe uniformata al principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento, trascurando di considerare che, per l’unico vizio riscontrato dai giudici di merito, la committente aveva richiesto solo il risarcimento del danno e non la condanna dell’appaltatrice all’eliminazione del vizio eche comunque il credito dell’appaltatrice era già stato liquidato con la sentenza di primo grado. L’indagine avrebbe dovuto orientarsi a considerare i soli vizi realmente accertati e ritenuti sussistenti: l’unico modestissimo difetto dell’opera riscontrata non avrebbe costituito oggetto di una domanda diretta all’eliminazione dello stesso, ma sarebbe stato solo posto a fondamento della generica pretesa risarcitoria. 2) Con il secondo mezzo, la Itest denuncia la violazione dell’art. 132 comma 2° c.p.c. e dell’art. 111 comma 6° Cost., a causa della carenza di motivazione sulle ragioni poste a fondamento della decisione di stabilire la decorrenza degli interessi di mora dalla data della pubblicazione della sentenza di secondo grado, anziché da quella di primo grado, ex art. 360 n. 4 c.p.c. 3) Il primo motivo è inammissibile. 3.1) La doglianza non riporta né indica quali parti della sentenza di primo grado (e, di seguito, di appello) sarebbero state idonee a far decorrere la maturazione degli interessi. L’accenno al fatto che “la società committente non aveva chiesto la condanna dell’appaltatrice alla eliminazione dell’unico difetto effettivamente riscontrato dai giudici di merito (incompleta coibentazione del tubo di carico del cioccolato), ma aveva proposto, con la sua domanda giudiziale, una mera richiesta risarcitoria” non è corredato da nessun ulteriore elemento idoneo ad individuare la collocazione sistematica dell’affermazione della ricorrente. 3.2) Invero, in tema diricorso per cassazione, il principio diautosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali ilricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità delricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio diautosufficienza dal versante "contenutistico" (Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020). 4) Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. 4.1) Come è noto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). 4.2) In ogni caso, la parte rescindente della sentenza di cassazione aveva testualmente affermato “giacché la committente Vitale U.S. s.r.l., rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, aveva altresì preteso l'eliminazione diretta degli stessi da parte della appaltatrice Itest s.r.l., e non soltanto richiesto il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il mancato adempimento del credito dell'impresa esecutrice dei lavori per il corrispettivo non può ritenersi causa di debenza degli interessi… se non dal momento della sentenza con cui detto credito diviene liquido ed esigibile”. Pertanto, del tutto correttamente il giudice del rinvio ha fatto decorrere il termine a quo per il calcolo degli interessi dal momento in cui, a seguito della sentenza di appello (che aveva riformato la decisione di primo gradoproprio sull’entità del corrispettivo dovuto) il credito della Itis era divenuto liquido ed esigibile in via definitiva, in conseguenza del rigetto del ricorso sul punto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Vitale U.S. s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore imp