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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28606/2022

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: CORTE D'APPELLO DI CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A; c, lettefsefttite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 19N- (1) NA\AxiNf\N \\ Ritenuto in fatto

1. Il Presidente della Corte di appello di Catania ha dichiarato "la propria incompetenza per territorio" in ordine alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta al giudice dell'esecuzione e volta alla dichiarazione di estinzione della pena accessoria irrogata con sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 10 giugno 2017, irrevocabile il 16 settembre 2017; e ha al contempo indicato nel Tribunale di Livorno il giudice dell'esecuzione competente

2. Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha proposto conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

Ha rilevato in premessa che la Corte di appello di Catania, sempre in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4 novembre 2021 si era dichiarata incompetente e aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno, ritenendo che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fosse appunto la sentenza del Tribunale di Livorno del 1° giugno 2017.

Ha quindi osservato che dal certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] si rileva che il titolo di condanna divenuto irrevocabile per ultimo è la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 30 ottobre 2015, irrevocabile il 14 novembre 2017

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che sia determinata la competenza territoriale del Tribunale di Catania.

Considerato in diritto

1. La questione di competenza territoriale va risolta in favore della Corte di appello di Catania per le ragioni di seguito esposte.

2. Giudice dell'esecuzione, nel caso di pluralità di titoli da eseguire emessi da diverse autorità giudiziarie, è il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, come espressamente disposto dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

Nel caso in esame, come si trae anche dal certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], il titolo divenuto irrevocabile per ultimo, con riferimento al momento di proposizione dell'istanza, ossia all'8 settembre 2021, è la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che è divenuta irrevocabile il 14/ novembre 2017.

3. É allora conseguente che la risoluzione della questione di competenza avvenga indicando il giudice dell'esecuzione nella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 15 giugno 2022 Il cons e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: CORTE D'APPELLO DI CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A; c, lettefsefttite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 19N- (1) NA\AxiNf\N \\ Ritenuto in fatto 1. Il Presidente della Corte di appello di Catania ha dichiarato "la propria incompetenza per territorio" in ordine alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta al giudice dell'esecuzione e volta alla dichiarazione di estinzione della pena accessoria irrogata con sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 10 giugno 2017, irrevocabile il 16 settembre 2017; e ha al contempo indicato nel Tribunale di Livorno il giudice dell'esecuzione competente 2. Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha proposto conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Ha rilevato in premessa che la Corte di appello di Catania, sempre in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4 novembre 2021 si era dichiarata incompetente e aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno, ritenendo che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fosse appunto la sentenza del Tribunale di Livorno del 1° giugno 2017. Ha quindi osservato che dal certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] si rileva che il titolo di condanna divenuto irrevocabile per ultimo è la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 30 ottobre 2015, irrevocabile il 14 novembre 2017 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che sia determinata la competenza territoriale del Tribunale di Catania. Considerato in diritto 1. La questione di competenza territoriale va risolta in favore della Corte di appello di Catania per le ragioni di seguito esposte. 2. Giudice dell'esecuzione, nel caso di pluralità di titoli da eseguire emessi da diverse autorità giudiziarie, è il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, come espressamente disposto dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Nel caso in esame, come si trae anche dal certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], il titolo divenuto irrevocabile per ultimo, con riferimento al momento di proposizione dell'istanza, ossia all'8 settembre 2021, è la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che è divenuta irrevocabile il 14/ novembre 2017. 3. É allora conseguente che la risoluzione della questione di competenza avvenga indicando il giudice dell'esecuzione nella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Catania cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 15 giugno 2022 Il cons e
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