Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30175/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1116/08/1976 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11154/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73 Dor. 309/90 e 27 Cost. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui al capo 1 deducendo, in particolare, che è certo l'incontro tra il Landi e i rumeni, ma non è dimostrato che i quattro abbiano avuto contatti con il Corsini; b. con un secondo motivo inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73 Dpr. 309/90 e 27 Cost. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in re- lazione al reato di spaccio di hashish di cui al capo 1 ascritti al Corsini in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA]; con un terzo motivo inosservanza, erronea appli- cazione e violazione della legge penale in relazione agli artt. 62bis, 99 e 133 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla richiesta esclusione della recidiva ed alla concessione delle circo- stanze attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Quanto alla reiterata denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen. va peraltro ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di le- gittimità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma pro- cessuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabi- lità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo san- zionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in confor- mità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v.

Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196).

Va aggiunto che la deduzione di N. 11154/2022 R.G. violazioni di plurime norme di legge da parte dell'odierno ricorrente non è seguita da alcuna descrizione di quale sia l'error in iudicando o in procedendo che si in- tende concretamente denunciare.

Inoltre, la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

Il che non è av- venuto nel caso in esame.

E il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e com- patibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici dei gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto sul capo 1 -pagg. 10, 11 e 12 della sentenza impugnata- ed hanno già argomentatamente confutato alel pagg. 14 e 15 le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, che vengono del tutto genericamente riproposte in questa sede.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 11154/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1116/08/1976 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11154/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73 Dor. 309/90 e 27 Cost. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui al capo 1 deducendo, in particolare, che è certo l'incontro tra il Landi e i rumeni, ma non è dimostrato che i quattro abbiano avuto contatti con il Corsini; b. con un secondo motivo inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73 Dpr. 309/90 e 27 Cost. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in re- lazione al reato di spaccio di hashish di cui al capo 1 ascritti al Corsini in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA]; con un terzo motivo inosservanza, erronea appli- cazione e violazione della legge penale in relazione agli artt. 62bis, 99 e 133 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla richiesta esclusione della recidiva ed alla concessione delle circo- stanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Quanto alla reiterata denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen. va peraltro ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di le- gittimità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma pro- cessuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabi- lità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo san- zionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in confor- mità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). Va aggiunto che la deduzione di N. 11154/2022 R.G. violazioni di plurime norme di legge da parte dell'odierno ricorrente non è seguita da alcuna descrizione di quale sia l'error in iudicando o in procedendo che si in- tende concretamente denunciare. Inoltre, la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che non è av- venuto nel caso in esame. E il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e com- patibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici dei gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto sul capo 1 -pagg. 10, 11 e 12 della sentenza impugnata- ed hanno già argomentatamente confutato alel pagg. 14 e 15 le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, che vengono del tutto genericamente riproposte in questa sede. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 11154/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
Sentenza Cassazione n. 30175/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris