CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04863/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zzo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i per procura alle liti a margine del ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, corso Rinascimento n. 11. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 63. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], circ.ne Trionfale n. 145. Controricorrente-Ricorrente incidentale R.G. N. 11704/2018.e Regione [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, rappresentata e difes a per procura alle liti allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore del 28. 9. 2022 da l l’ Avvocat o M ichele Simone , el ettivamente domiciliat a presso il [OSCURATO:PERSONA] romana della Regione [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Barberini n. 36. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Intimate avverso la sentenza n. 134/2018 della Corte di appello di Lecce, depositata il 30. 1. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto di citazione del 2005 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Lecce il fratello Pasquale chiedendone la condanna al rilascio della parte occupata del compendio immobiliare denominato podere n. 132, sito nel comune di Otranto, da lui riscattato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con atto di compravendita del 3. 12. 2003. Il convenuto nell’opporsi alla domanda dedusse che l’intero podere 132 era stato assegnato dall’ente di sviluppo agricolo nel 1954 al loro padre Giuseppe, quale coltivatore diretto; questi già da tempo aveva di fatto diviso i terreni, assegnandone a ciascuno dei nove figli una parte; alla morte del padre, avvenuta nel 1978, i fratelli Rizzo avevano sottoscritto, in data 5. 12. 1979, una scrittura privata che aveva formalizzato la divisione, con indicazione delle particelle da assegnare a ciascuno; successivamente i fratelli avevano chiesto di riscattare il terrenoalla Regione, che però aveva rappresentato la necessità che tale domanda fosse presentata da uno solo degli eredi, avente i requisiti di coltivatore diretto; al fine di superare tale impedimento, i fratelli, con atto R.G. N. 11704/2018.del 16. 1. 1996, avevano quindi designato per l’acquisto il fratello Salvatore, con rinuncia alla loro quota di eredità sul bene, ponendo però a carico dello stesso l’obbligo di trasferire agli altri le porzioni ad essi in precedenza assegnate, ribadendo poi tale scelta, ai fini del riscatto, con gli atti di designazionedel fratello Salvatore sottoscritti nel 2001 e nel 2002. Tanto esposto, chiese il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato nullo o inefficace l’atto di rinuncia alla eredità e gli atti di designazione all’acquisto sottoscritti in favore di [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo fosse condannato a formalizzare con atto pubblico la cessione del bene spettante al convenuto in forza della divisione intervenuta ovvero fosse condannato al trasferimento del suddetto bene ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; in via subordinata, che fosse dichiarata la nullità dell’atto del 3. 12. 2003, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato l’intera unità produttiva, e quindi fosse ordinato alla Regione [OSCURATO:PERSONA] il trasferimento del bene in favore di tutti gli eredi e, in ulteriore subordine, che fosse accertato che egli aveva comunque acquistato per usucapione la proprietà della porzione da lui occupata. Esteso il contraddittorio nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e degli altri eredi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fecero proprie le domande del convenuto. Il Tribunale rigettò la domanda dell’attore [OSCURATO:PERSONA], che qualificò di rivendica, dichiarò la nullità dell’atto di designazione del 1996 e l’inefficacia dell’atto di acquisto del podere del 2003 da parte del solo [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuto che il bene fosse già stato riscattato in vita dal de cuius e che per l’effetto esso rientrava nella successione dei figli, dichiarò che la Regione [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a stipulare il trasferim en to dello stesso in favore di tutti gli eredi, pro indiviso. Con sentenza n. 134/2018 d el 30 . 1. 201 8, la Corte di appello di Lecce, decidendo sugli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e su quello incidentale avanzato da [OSCURATO:PERSONA] e sulle domande riproposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M aria e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione di primo grado, annullò la R.G. N. 11704/2018.statuizione che dichiarava l’obbligo della Regione di trasferire il compendio immobiliare, dichiarò la validità dell’acquisto dell’intero podere effettuato da [OSCURATO:PERSONA] data 3. 12. 2003, rigettò la domanda avanzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello Pasquale di rilascio della parte del terreno da questi occupata e quelle riconvenzionali di usucapione proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiarando assorbite le altre domande proposte dai convenuti. A sostegno delle conclusioni accolte la Corte territoriale affermò che: il podere non era mai stato acquistato dal de cuius [OSCURATO:PERSONA], mancando sia , all’origine, un atto formale di assegnazione dello stesso da parte dell’ente di sviluppo agricolo,che l’ulteriore presupposto del pagamento integrale delle 15 annualità di ammortamento del prezzo, ai sensi dell’art. 10 legge 30. 4. 1976, n. 386; che, per l’effetto , alla sua morte il predio era rientrato nella piena disponibilità della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale lo avevavalidamente trasferito, con atto di compravendita del 3. 12. 2003, a [OSCURATO:PERSONA]; valide erano anche le scritture private intercorse tra gli eredi Rizzo, con cui veniva designato alla stipula dell’acquisto il solo Salvatore e con cui essi avevano previsto il successivo trasferimento agli eredi delle porzioni del podere da ciascuno già occupate, atti nei quali andava ravvisato un mandato senza rappresentanza all’acquisito in favore di Salvatore con obbligo di ritrasferimento del bene acquistato in favore dei mandanti, per le quote da essi convenute; sulla base di tali conclusioni, risultava infondata la domanda dell’attore di rivendica del bene svolta nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], mentre erano assorbite le domande riconvenzionali proposte da quest’ultimo per il riconoscimento dell’indennità per i miglioramenti apportati e di nullità per simulazione dell’atto di rinuncia all’eredità; le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre parti volte ad accertare l’acquisto dei b eni da lo ro occupati per intervenuta usucapione erano infondate, atteso che, ai sensi di legge, i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria non possono essere sottratti alla loro destinazione e quindi non sono usucapibili. R.G. N. 11704/2018.Per la cassazione di questa sentenza, notificata l’1. 2. 2018, hanno proposto ricorso, con atto notificato il 3. 4. 2018, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinticontroricorsi; quest’ultimo ha anche proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, e successiva memoria. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Con il primo motivo i ricorrenti principali , denuncia ndo violazione dell’art. 1 1 2 cod. proc. civ., lamentano che la Corte di appe l lo non abbia esaminato e non si sia pronunciatosulla loro domanda di esecuzione specifica delle obbligazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA], in forza delle scritture private del 1979 e 1996, di ritrasferire agli altri eredi, una volta perfezionato il suo acquisto con la Regione, le porzioni di terreno da questi rispettivamentea loro in precedenza assegnate ed occupate. La Corte leccese ha affermato che l’atto del 1996 conteneva un mandato senza rappresentanza dei germanial fratello Salvatore di acquistare il podere, con il conseguente obbligo dell’acquirente di ritrasferire il predetto bene ai fratelli, nelle porzioni convenute, aggiungendo di non poter provvedere sul punto in mancanza dell’esercizio da parte dei mandanti dell’azione diretta ad ottenere il ritrasferimento dei beni, ai sensi dell’art. 1706 cod. civ. Tale ultima conclusione, sostiene il ricorso, è però errata, in quanto sia il convenuto che le altre parti avevano espressamente chiesto che fosse accertato l’obbligo dell’attore “ alla formalizzazione per atto pubblico della cessione già perfezionatasi tra le parti con la scrittura privata del 5. 12. 79; ovvero, in subordine, al trasferimento delle relative aree ai sensi dell’art. 2932 c.c., previo frazionamento delle stesse “, domande avanzate nelle rispettive comparse di costituzione e risposta e riproposte, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., negli atti di costituzione in appello. Il motivo è fondato. Dalla lettura delle comparse di costituzione e risp osta in primo grado depositate dagli odierni ricorrenti risulta che essi avevano espressamente richiesto, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] a trasferire loro le porzioni di terreno la cui assegnazione era stata R.G. N. 11704/2018.prevista nella scrittura privata del 1979 e di adempimento coattivo di tale obbligo ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; risulta inoltre che tali domande, non esaminate in quanto ritenute assorbite dal Tribunale, erano state riproposte in sede di appelloai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. . Come già precisato, la Corte di appelloha affermato che la scrittura del 1996 conteneva un mandato senza rappresentanza degli eredi al fratello Salvatore ad acquistare il podere in nome proprio ma per conto di tutti, che i successivi atti di designazione di [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto costituivano esecuzione del mandato collettivo e che in forza di tali atti l’attore, quale mandatario, era tenuto a ritrasferire ai fratelli le porzioni di terreno individuate tra di loro, dichiarando di non poter adottare alcun provvedimento al riguardo non avendo le parti convenute domandato l’adempimento degli obblighi nascenti dal mandato. Tale ultima pronuncia non appare però conforme alle risultanze degli atti, risultando dalla lettura delle comparse di costituzione e risposta in primo grado depositate dagli odierni ricorrenti che essi avevano espressamente richiesto, in via riconvenzionale, a prescindere dalle sorti dell’atto pubblico di compravendita del 2003 ( di cui denunziavano la nullità ed inefficacia ), che fosse dichiarato l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] a trasferire loro le porzioni di terreno la cui assegnazione era stata prevista nella scritture private intervenute tra le parti e di adempimento coattivo di tale obbligo ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. e che tali domande erano state riproposte in sede di appello. Né ha pregio l’argomentazione difensiva del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che in sede di controricorso ha dedotto l’infondatezza della censura per avere la controparte fondato la sua domanda in relazione alla sola scrittura del 5. 12. 1979, che prevedeva la divisione tra gli eredi del podere, senza far riferimento all’esistenza di un mandato senza rappresentanza ad acquistare l’intero immobile di cui alla scrittura del 1996, il cui contenuto è stato così qualificato d’ufficio dalla Corte di appello al fine di un corretto inquadramento giuridico della controversia. Dalla lettura della domanda riconvenzionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa di costituzione e risposta R.G. N. 11704/2018.in primo grado, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio di omessa pronuncia contestato, risulta invero che il convenuto aveva fatto espressa menzione degli obblighi di trasferimento assunti dall’attore con la scrittura privata del 1996 e quindi sostenuto che “ Dopo l’acquisto, il fratello Salvatore avrebbe dovuto formalizzare con atto pubblico le cessioni o gli obblighi di cessione assunti con le scritture private di divisione del 05.12.1979 e del 16.01.96,previo ottenimento del saldo- prezzo dei costi del rogito, della registrazione e della trascrizione“, indicando così quale fonte del proprio diritto al trasferimento della porzione del podere da lui richiesta proprio l’atto del 1996. Il secondo motivo diricorso, che denuncia violazione degli artt. 1414, 1351, 1705 e 1706 cod. civ., degli art. 2, comma 4, legge 30. 6. 1999, n. 20 e dell’art. 7, commi 1 e 2, legge 29. 5. 1967, n. 370, e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si dichiara assorbito, risultando proposto in via subordinata rispetto al primo motivo, che è stato dichiarato fondato. Si dichiarano altresì assorbiti il terzo e quarto motivo di ricorso. Il terzo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 830 e 828 cod. civ., degli artt. 1 e 2 legge n. 1078 del 1940, dell’art. 4 legge n. 379 del 1967, dell’art. 10 legge n.386 del 1976, dell’art. 7 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 20 del 1999 e degli artt. 1158 e 1158 bis cod. civ. e censura il capo della decisione che ha respinto la domanda di usucapione , risultando dalla comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:PERSONA] che tale domanda è stata avanzata in via subordinata rispetto quella, rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di trasferimento del bene ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. Identico rilievo va fatto con riguardo al quarto motivo, che denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte esaminato ed essersi pronunciata sulla domanda di nullità e/o inefficacia dell’atto di compravendita del podere concluso il 23. 12. 2003 tra [OSCURATO:PERSONA] ela Regione [OSCURATO:PERSONA] e sulla conseguente domanda, rivolta nei confronti di quest’ultima, di condanna al trasferimento del bene in favore degli odierni ricorrenti, che pure appare avanzata in via subordinata e si pone anche in via R.G. N. 11704/2018.logico e giuridica in via gradata rispetto alla domanda ex art. 2932, che presuppone la validità dell’acquisto di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] F rancesco , che impugna la regolamentazione delle spese, denunziando violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., si dichiara assorbito. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale e dichiarati assorbiti gli altried il ricorso incidentale La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Lecce , in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo d el ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese