CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23873/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21395-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat e in ROMA, VIALE DELLA VITTORIAn. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore , rappresentat a e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e domiciliatapresso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] , in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21 -controricorrente- avverso la sentenza n. 1500/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 4055/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] ed assegnate al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] con inquadramento nella categoria D3 come “responsabili di reparto”, le quali, unitamente ad altri litisconsorti che non hanno proposto ricorso, avevano chiestola [OSCURATO:PERSONA] pubblico Inammissibilità appello R.G.N.21395/2016 Cron. Rep. Ud.25/05/2022 riforma della sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere: a) l’accertamento dell’illegittimità del verbale di intesa del 19 febbraio 2009 «nella parte in cui ai fini dell’individuazione dei funzionari da porre in mobilità indica, quale unico ed esclusivo criterio, quello della minore età, in quanto discriminatorio ai sensi del d.lgs. n. 216/2003»; b) il risarcimento del danno patrimoniale derivato dal trasferimento in altra sede di servizio, oltre al «danno non patrimoniale ex art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 216/2003»; 2. il Tribunale, secondo quanto si legge nella sentenza qui impugnata, per escludere l’asserito carattere discriminatorio del criterio, aveva evidenziato che l’intesa, al fine di individuare il personaleda porre in mobilità, indicava innanzitutto altri criteri (scelta volontaria, esclusione dalla mobilità dei lavoratori tutelati dalla legge n. 104/1992 e dei rappresentanti sindacali, anzianità giuridica di servizio) e solo in via residuale stabiliva che dovessero essere trasferiti i dipendenti anagraficamente più giovani; 3. la Corte territoriale ha ritenuto che detta ratio decidendinon fosse stata specificamente contestata dagli appellanti i quali avevano «riprodotto pressoché pedissequamente le ragioni già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio» senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha replicato [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112 e 115 cod. proc. e si sostiene che la sentenza impugnata non aveva preso posizione su tutte le argomentazioni sviluppate nell’atto introduttivo ed in particolare nulla aveva dedotto sulla nullità del verbale di intesa, avvalendosi del quale, nella sostanza, l’amministrazione non si era limitata a disporre il trasferimento del personale ma aveva anche assegnato le posizioni di lavoro di Responsabile di Reparto e di Responsabile di Sezione, producendo come effetto il demansionamento di quei dipendenti che, non avendo accettato la mobilità, erano rimasti assegnati alle unità originarie ma prividella posizione alla quale avevano diritto; 1.1. poiché sul punto era mancata ogni statuizione del Tribunale gli appellanti non potevano che reiterare gli argomenti illustrati nell’originario ricorso introduttivo; 2. con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112 e 115 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2103 cod. civ. e, ribadendo considerazioni già espresse nella prima censura, si insiste nell’eccezione di nullità del verbale di intesa che aveva inciso su dirittiinderogabili delle parti; 3. il ricorso è inammissibile; le Sezioni Unite di questa Cortenell’interpretare gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, hanno affermato che « l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (Cass. S.U. n. 27199/2017); 3.1. la sentenza impugnata non si è discostata dal richiamato principio perché, come evidenziato nello storico di lite, ha fondato la pronuncia di inammissibilità sulla carenza di specificità dell’impugnazione, intesa nei termini sopra indicati, ed ha rilevato l’assenza della necessaria correlazione fra le ragioni poste a fondamento della decisione e gli argomenti sviluppati nel gravame; 3.2. il primo motivo di ricorso, che denuncia l’error in procedendo nel quale la Corte distrettuale sarebbe incorsa, è formulato senza il rispetto degli oneri di specifica indicazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché non riporta, neppure in sintesi, il contenuto motivazionale della sentenza di primo grado, trascrive solo un minimo stralcio dell’atto di appello, non fornisce indicazioni sulla localizzazione degli atti nel fascicolo processuale; 3.3. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); 3.4. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di richiamare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le p iù recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 3.5.gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione dell’improcedibilità il deposito dei fascicolidi parte di entrambi i gradi del giudizio di merito nonché della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile (Cass. S.U. n. 25038/2013); 3.6.la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105); 3.7.le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso»,ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto; 3.8. nel caso di specie, al contrario, il ricorso, che non rispetta neppure le forme indicate nel protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense del 17 dicembre 2015 citato dalla Corte EDU(punto 2: nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6, del CPC), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; punto 4 : siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, del CPC, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso), è redatto con modalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citata pronuncia Succi ed altri contro Italia ha escluso, nei punti da 103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione avesse comportato violazione dell’art. 6 della Convenzione (si legge al punto 103: che, secondo la giurisprudenza interna non contestata su questo punto, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad attio a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto salvaguardando le risorse disponibili); 4. inammissibili,poi, sono il secondo motivo di ricorso e l a maggior parte delle deduzioni contenute nel corpo del primo motivo che attengono alla pretesa fondatezza della domanda, sulla quale la Corte distrettuale non ha pronunciato in ragione della ritenuta inammissibilità dell’appello; 4.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 5. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalle ricorrenti. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'u